Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01353

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01353
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18975/2016 R.G. proposto da F D C R di D C A C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Liegi n. 2, presso lo studio dell’avv. M R, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2843/38/16, depositata l’11 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi -Sanzioni - Omesso inoltro dichiarazione d’intento -Ius superveniens. ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2843/38/16 dell’11/05/2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto da F D C R di D C A C. s.a.s. (di seguito D C s.a.s.) ed accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3017/16/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un atto di contestazione sanzioni relativo all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’atto di contestazione era stato emesso in ragione della mancata comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni di intento relative al complesso delle operazioni eseguite in regime di sospensione d’imposta nell’anno indicato.

1.2. La CTR respingeva l’appello principale della società contribuente e accoglieva l’appello incidentale di AE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) sebbene «ogni omissione di lettera di intenti costituisse un comportamento autonomo, tuttavia la violazione sanzionata è correlata al Mod. Iva presentato per l’anno d’imposta 2007 nella quale è stato indicato, al Rigo VE31, il complesso delle operazioni non imponibili, (…), per cui la violazione non può che riguardare l’intero volume delle cessioni»;
b) la sanzione non poteva essere calcolata sull’aliquota agevolata, non avendo la società contribuente dimostrato che sussistessero le condizioni previste dalla Tabella A, parte III, n. 104 allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Avverso la sentenza della CTR De Cesare s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. AE resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso De Cesare s.a.s. deduce la violazione dell’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la menzionata disposizione è stata di recente modificata dall’art. 15, comma 1, lett. g), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 01/01/2016, con previsione di una sanzione per la mancata comunicazione della dichiarazione di intenti da euro 250,00 ad euro 2.000,00. 1.1. Nella prospettazione della società contribuente, dovrebbe applicarsi il principio del favor rei previsto di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con applicazione della sanzione favorevole prevista dalla nuova disposizione, rispetto a quella che va dal cento al duecento per cento dell’imposta erroneamente applicata.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che la disposizione dell’art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 sanziona una violazione di carattere formale, con conseguente applicabilità del cumulo giuridico e non già del cumulo materiale in concreto applicato dalla CTR.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del n. 104, Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziandosi che l’individuazione dell’aliquota teorica (dieci o venti per cento) sarebbe funzionale unicamente alla determinazione della sanzione, trattandosi di operazioni effettuate senza applicazione di imposta.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi