Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 09183

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 09183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09183
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC HE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Valentina Manuali che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto da CH HI avverso il provvedimento, in data 28 settembre 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio. Osserva a ragione della decisione che HI, in espiazione pena per reati ostativi e no, aveva espiato la pena inflittagli per i reati ostativi ma non aveva ancora interamente espiato la metà di quella relativa ai reati non ostativi. Il termine iniziale di tale tetto di pena, previsto per godere dell'invocato beneficio, decorre secondo consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, non dal momento iniziale dell'esecuzione della pena ma a far data dalla conclusione della espiazione di quella relativa ai reati ostativi.

2. Ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata per violazione di legge con riferimento agli artt.

4-bis, comma 1, e 30-ter, lett. b) e c), Ord. Pen. Nonché agli artt. 3 e 27 Cost. Afferma che erroneamente il Tribunale aveva sostenuto che non era stata ancora raggiunta la soglia di pena espiata richiesta per l'accesso al beneficio, perché il calcolo, in applicazione del principio più volte enunciato dalla Corte costituzionale, a partire dalla pronuncia n. 361 del 1994 e, in forza del quale le norme concernenti il cumulo delle pene non possono mai risolversi in un danno per il condannato, e andava effettuato partendo dal primo giorno di espiazione dell'intera pena oggetto di cumulo e non dal termine della espiazione della pena per i reati ostativi. Occorreva, ai fini di evitare una disparità di trattamento dei detenuti ristretti in espiazione di condanne comprensive di reati diversi e per condotte ostative maggiormente incisive sulla pena complessivamente intesa, prima scindere il cumulo per verificare se la pena per i reati ostativi fosse stata scontata, quindi ricomporlo al fine di verificare la quota di pena complessivamente espiata per l'accesso al beneficio. Solo aderendo a tale interpretazione può evitarsi una discriminazione rispetto ai detenuti condannati per reati interamente ostativi che avrebbero accesso ai permessi premio una volta scontata la metà della pena. D'altra parte il mancato riconoscimento ai fini della concessione del beneficio dell'intero periodo di pena espiato significa far rivivere la preclusione normativa di cui all'art.

4-bis, comma 1, Ord. Pen

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