Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2019, n. 27719

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2019, n. 27719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27719
Data del deposito : 21 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

i Cagliari - Sez. distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso relativo all'ordinanza del 4/10/2018. Uditi gli avvocati Carlo Di Casola e Sebastiano Giaquinto che hanno insistito nei ricorsi, chiedendo la revoca della misura cautelare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha disposto la consegna di RA RA al richiedente Principato di Monaco per l'espiazione della pena di anni tre di reclusione disposta con la sentenza del Tribunale correzionale del Principato di Monaco del 29/11/2011 per il reato previsto e punito dall'art. 218 del codice penale monegasco. RA è stato condannato per avere versato nelle banche di Montecarlo denaro di origine illecita (che proveniva da azioni illecite di un'associazione a delinquere di tipo mafioso). La Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta del ricorrente potesse essere ricondotta in quella di cui all'art. 648-ter n. 1 cod. pen. (autoriciclaggio). In particolare nella sentenza si è evidenziato che RA ha cercato di depositare nel febbraio 2007 sul proprio conto corrente aperto in una banca di Monaco, producendo documentazione falsa circa la sua attività lavorativa, euro 600.000 in contanti indicandoli come provento della sua attività professionale la quale, a seguito di indagini, è risultata inesistente. Non solo, per reinvestire detto denaro aveva aperto un ulteriore conto presso altro istituto, fruendo nel tempo di anticipi per una somma superiore a cinque milioni di euro che è risultato siano stati rimborsati quasi immediatamente. Era, infine, emerso che nello stesso periodo il prevenuto aveva effettuato numerosi versamenti e prelevamenti istantanei per complessivi euro 2.539.509. 1.1. All'odierna udienza la difesa ha depositato l'ordinanza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - del 15/02/2019 nella quale si da atto del peggioramento delle condizioni cliniche del RA e della incompatibilità della sua condizione di salute con la detenzione in carcere e si sostituisce la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari. La difesa ha insistito chiedendo la revoca della misura cautelare.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione RA deducendo i seguenti motivi:

2.1. Mancanza di motivazione integrante violazione di legge, riferita alla decisione della Corte di appello di procedere alla facoltà di rifiutare l'estradizione. La Convenzione europea è incostituzionale nella parte in cui non parifica sul punto la disciplina con quella prevista per il MAE.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente ravvisabile nella fattispecie la punibilità italiana ex art. 648-ter n. 1, cod. pen.In realtà la condotta di RA non è idonea ad integrare il reato in questione. Di certo il gioco di azzardo (unica modalità di impiego del denaro attribuita dalla Corte monegasca al ricorrente) non può in alcun modo essere omologato tra le attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, essendo evidente invece che rientra nella previsione del comma 4 dell'art. 648- ter cod. pen., trattandosi di denaro che viene destinato al mero godimento personale. Si richiama, sul punto, Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rv. 267459. 2.3. Vizio di motivazione per omesso esame di uno specifico motivo con cui era stato richiesto il diniego della estradizione e conseguentemente omessa motivazione. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di estradizione del dicembre 1957, la parte richiesta può rifiutare di estradare chi è richiesto per un reato che, secondo la sua legislazione, è stato commesso in tutto in parte nel suo territorio o in un luogo riparato sul territorio.

2.4. Violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 10 della Convenzione. La norma in questione prevede che:"I'estradizione non sarà accordata se, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte". La Corte d'appello non ha risposto sul punto.

3. RA ha impugnato, inoltre, l'ordinanza del 4/10/2018 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la quale è stata rigettata la domanda di revoca della misura cautelare, deducendo come unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 16 della Convenzione europea di estradizione del 13/12/57. Il 14 agosto 2018 la Polizia ha proceduto all'arresto provvisorio di RA, che era convalidato con contestuale emissione di ordinanza coercitiva il 16 agosto 2018. La misura cautelare deve essere revocata ai sensi dell'art. 16 sopra citato;
sono decorsi invano entrambi i termini da esso previsti e cioè quello di 18 giorni

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