Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/04/2023, n. 09381

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/04/2023, n. 09381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09381
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22719/2017, proposto da: CLASS IMPLANT s.r.l., domiciliata in Roma , Via Antonio Giuseppe Guattani 14/A,presso lo studio dell’avvocato M P, che la rappresentae difende;
-ricorrente e controricorrente all’incidentale -

contro

F P, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G G;
-controricorrente e ricorrente incidentale - nonché M A;
-intimato - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO n. 113/2017, depositata il21/03/2017. 2di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – C est. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal consigliere R C F D CA La controversia concerne la compra vendita di attrezzature odontoiatriche, di cui si chiede la risoluzione pervizi. Class Implant ha impugnato in cassazione la sentenza, di rigetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva : (a) pronunciato la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di attrezzature e materiale odontoiatrico tra A M (attore in risoluzione) e P F (convenuto) , per avere quest’ultimo consegnato a M materiale in parte diverso da quello pattuitoe in parte già usato ;
(b) condannato F e alla restituzione di € 20.000, vale a dire il prezzo versato da M;
(c) accolto la domanda di garanzia proposta da F nei confronti di Class Implant (terzo chiamato in causa) , quale fornitrice del materiale;
(d) condannato inoltre Class Implant al pagamento della somma di € 2267,30, cioè la differenza tra quanto F aveva ricevuto da M e quanto egli aveva corrisposto a Class Implant. Il ricorso in cassazione è affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso F, che propone altresì ricorso incidentale con un motivo, depositando altresì memoria illustrativa. Al ricorso incidentale resiste con controricorso Class Implant.

RAGIONIDELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo del ricorso principale , ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli ar t t. 1742 e 1745 c.c. , per avere la Cort e d’appello ritenuto che a Class Implant dovesse imputarsi il riconoscimento dei vizi del materiale fornito, 3di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – C est. poiché all'apertura del plico contenente le attrezzature oggetto della compravendita era presente l'agente di commercio della società. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di valutare le questioni attinenti al riconoscimento dei vizi e della responsabilità per inadempimento della Class Implant. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c.,per avere la Corte di appello: (a) imputato a Class Implant un inadempimento imputabile esclusivamente a F;
(b) in via subordinata per aver valutato l’inadempimento non di scarsa importanza. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa appl icazione dell’art. 345, co. 1 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato come domanda nuova, inammissibile in appello, la domanda di restituzione della merce oggetto di causa, all’esito della risoluzione del contratto pronunciata dal giudice di primo grado. 2. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Sul punto rilevante, la Corte d’appello argomenta così: «La presenza del D P, nella sua spiegata qualità [di agente, n.d.r.], nello studio del dr. M, ed il suo riconoscimento dei vizi e difetti del materiale, inviato dalla Class Implant, sono bastevoli per far ritenere validamente informata ed obbligata quest'ultima ai sensidel già citato art. 1745 c.c.». Orbene, l’art. 1745, co. 1 c.c. dispone: «Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente». L’art. 1745, co. 1 c.c. è applicabile al «contratto concluso per il tramite dell'agente» oppure (si ritiene) al contratto concluso nella 4di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – C est. zona dell’agente direttamente dal preponente (cfr. Cass. 9802/1998). Il caso di specie non rientra né nell’una, né nell’altra ipotesi, poiché si tratta di una vendita a catena, in cui, sulla base dell’ordine rivolto da A M alla Ditta Farmadent di P F r, quest’ultima, a sua volta, ha richiesto il materiale alla Class Implant, sua fornitrice. A quanto consta, il D P, agente della Class Implant, era presente solo all’apertura del plico con il materiale nello studiodentistico. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte d’appello, tale semplice presenzanon è sufficiente a veder integrata la fattispecie dell’art. 1745 c.c., cosicché –a prescindere da ogni altro profilo – la correlativa deduzione di effetti a carico di Class Implant compiuta dalla Corte d’appello è priva di fondamento giuridico. Si tratta di un caso paradigmatico di falsa applicazione. In questi termini, il primo motivo di ricorso è accolto. 3. – Sulla base dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il Collegio reputa di dover dichiarare assorbiti gli altri motivi del ricorso principale propostoda Class Implant. 4. – Si p assa ad esaminare il ricorso incidentale proposto da F. Con l’unico motivo si deduce che la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale da lui proposto avverso la sentenza di primo grado. A fondamento della propria statuizione, la Corte d’appello osserva che la sentenza di primo grado è stata notificata ad istanza di F il 27/06/2013, giorno dal quale decorre anche per lui il termine breve d’impugnazione, per cui è tardivo l’appello incidentale proposto con comparsa depositata il 27/12/2013. Viceversa F ritiene di poter argomentare l’ammissibilità del proprio appello incidentale sulla base dell’art. 334 c.p.c. (impugnazioni incidentali tardive). 5di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – C est. Il motivo è fondato. L’art. 334, co. 1 c.p.c. prevede: «Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza». F è, innanzitutto, una parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione (principale). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva presuppone una situazione di soccombenza ripartita e rinviene la propria giustificazione nell’opportunità di agevolare la reciproca acquiescenza all’assetto di interessi accertato in sentenza, consentendo a ciascuna delle parti di attendere la scadenza del termine d’impugnazione, senza dover impugnare a scopo precauzionale (cioè al fine di evitare di essere colta di sorpresa dall’impugnazione della controparte nell’imminenza della scadenza del termine). Cfr., tra le molte, Cass. 15770/2018: «L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza)». Tale situazione si è verificata nel caso di specie, poiché l ’appello principale di Class Implant aspirava a conseguire il rovesciamento dell’assetto di interessi dato dalla sentenza di primo grado alla controversia sostanziale, assetto che altrimenti, con ogni probabilità, sarebbe stato accettato dal F (peraltro, in un caso rece n te, questa Corte ha addirittura ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva con cui il creditore aveva attaccato il capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti del debitore, mentre l’impugnazione principale di 6di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – C est. quest’ultimo aveva investito il solo capo relativo alle spese processuali: cfr.Cass.26139/2022). Nel suo controricorso al ricorso incidentale, Class Implant obietta che l’interesse ad appellare del F, essendo finalizzato ad ottenere la condanna diretta di Class Implant al pagamento di tutte le somme dovute all’attore, si appuntava su un’utilità autonoma e ulteriore rispetto a quella già riconosciutagli dalla sentenza di primo grado (e attaccata dall’appello principale ) . Pertanto, il correlativo interesse ad impugnare, essendo sorto fin dalla pubblicazione della sentenza, avrebbe dovuto trovare realizzazione per mezzo di un appello tempestivamente proposto (cioè, nel caso di specie, entro la scadenza del termine breve d’impugnazione, decorrente dalla data della notificazione della sentenza compiuta dallo stesso F). L’obiezione di Class Implant non può essere accolta poiché si rifà ad un orientamentosuperato della giurisprudenza di legittimità, cioè che l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile solo se si indirizza contro lo stesso capo investito dall’impugnazione principale o quanto meno contro un capo connesso o dipendente. Tale orientamento, oltre a non trovare – all’evidenza - alcun appiglio di diritto positivo nella lettera e nella logica dell’art. 334 c.p.c. è stato abbandonato da questa Cortea partire da Cass. SU 4640/1989. La soluzione è altresì in linea con Cass. SU 23903 / 2020, ove si è affermato che «proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad 7di 7 – RG 22719/2017 – S2 – CC 15/09/2022 (n. 18) – C est. integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.». La prima delle due situazioni appena menzionate è quella in cui si è trovata Class Implant. Pertanto, il ricorso incidentale è accolto. 5. - In conclusione, è accol to il primo motivo del ricorso principale nel senso precisato in motivazione (cfr. n. 2) ;
sono assorbiti gli altri motivi delricorso principale;
è accolto il ricorso incidentale (cfr. n. 4) ;
è cassata con rinvio la sentenza impugnata , in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e all’accoglimento del ricorso incidentale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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