Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2019, n. 25969

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2019, n. 25969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25969
Data del deposito : 15 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

S.-G. I. Italia s.p.a. propose opposizione avverso l'ingiunzione fiscale notificata dall'Agenzia delle Dogane, per il pagamento dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica, assumendo il diritto a godere dell'esenzione prevista per quella impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici.

Accolta in primo grado l'opposizione, l'Agenzia delle Dogane propose gravame, che trovò accoglimento dalla Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 14 febbraio 2014. Ritenne la corte di merito che non potesse essere invocato il giudicatosi formatosi a favore della contribuente, a seguito di talune sentenze della Cassazione che avevano respinto i ricorsi dell'amministrazione relativamente a precedenti annualità;
soggiunse che proprio nelle annualità oggetto dell'ingiunzione impugnata, era invece emerso come l'opponente non avesse diritto all'esenzione dall'addizionale sull'imposta, in quanto l'energia elettrica era stata impiegata come mezzo di riscaldamento dei forni, ma non poteva essere considerata materia prima del processo industriale di produzione del vetro.

Avverso la detta sentenza, S.-G. PPC Italia s.p.a. - già S.-G. I. s.p.a. - ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Agenzia delle Dogane.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo S.-G. PPC Italia s.p.a. deduce violazione dell'art. 2909 c.c., poichè il giudice di merito ha escluso la forza di giudicato delle precedenti sentenze rese inter partes, concernente il medesimo fatto storico.



2. Con il secondo motivo deduce violazione dal del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, in quanto la corte d'appello ha erroneamente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi