Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2003, n. 9335

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2003, n. 9335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9335
Data del deposito : 11 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLAS LEGGE 14-5-1981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO bera pubblica09335/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2190 denn zo da costruzione SEZIONI INITI Composta dagli Ill.mi Si R.G.N. 21362/98 IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f.-Dott. Giuseppe 1 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Cron.204९९ Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Ud. 22/05/03 SABATINI - Consigliere Dott. Francesco Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Fabrizio Consigliere MIANI CANEVARI Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato 르 DI MARTINO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2003 contro 544 LOMBARDO LILIA, LOMBARDO WANDA, LOMBARDO SILVANA, domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IADANZA FRANCO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti nonché

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CI, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis, controricorrente avverso la sentenza n. 70/98 della UN speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 21/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito l'Avvocato Paolo DI MARTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale ha concluso che in via principale sia rilevata la nullità insanabile della sentenza impugnata, in via subordinata rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e terzo, assorbito il quarto. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 1998 RD IA, AN e IL assumevano: che nell'ambito della realizzazione delle ope- re previste dalla legge 14 maggio 1981 n. 219, la SOC. INFRATECNA S.p.A. (ora Nuova Mecfond spa in li- quidazione), concessionaria per le opere, aveva rea- lizzato un viadotto autostradale che aveva invaso lo spazio aereo in verticale del fabbricato sito in Na- poli alla via Zara n. 18 bis;
che essi istanti erano proprietari di un ap- 18 bis alla partamento sito in Napoli alla via Zara scala 19, piano terzo, int. 8;
che pur avendo sottoposto ad asservimento il fabbricato ed offerto la relativa indennità solo ai proprietari di alcune unità immobiliari site nella medesima scala e nella stessa verticale non era mai stata dell'immobile di loro proprietà, asservimento e di offerta loro alcuna indennità di non era mai stata espropriazione che, di conseguenza, determinata né depositata presso la Cassa DD.PP. di Napoli;
che parimenti non era mai stato emesso il rela- tivo decreto di esproprio;
www . che la costruzione del viadotto aveva causato una diminuzione del valore dell'immobile di loro pro- prietà;
- che pertanto intendevano richiedere tutte le in- dennità previste dalla legge 219/1981 e dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 ed in particolare l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità di asservimento, l'indennità di espropriazione e l'indennizzo connesSO al diminuito godimento dell'immobile per quanto ri- guarda l'aria e la luce ed in considerazione della va- riazione delle caratteristiche posizionali, relativa- mente al periodo decorrente dall'inizio dei lavori di costruzione dell'asse viario (05/09/89) fino alla data del decreto di asservimento e richiedere, pertanto, la determinazione della stima e veder così definitivamen- te acclarato e liquidato il giusto indennizzo;
che il procedimento adottato riguardava la rea- lizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito del ter- ritorio comunale di Napoli e che le indennità di espropriazione e di asservimento andavano determinate in base al 3° comma dell'art. 42 Cost. con i criteri individuati dalla sentenza n. 5/80 della Corte Costi- tuzionale in relazione alla reale diminuzione di valo- re dell'immobile;
4 che ai sensi dell'art. 17 del Decreto Luogote- nenziale 27/2/1919 n. 219 la competenza a determinare le indennità di espropriazione, di asservimento e di occupazione temporanea, anche anteriormente all'ema- nazione dell'atto ablativo è demandata alla UN Speciale per le Espropriazioni Tutto ciò premesso DO Antonio e De CO LI evocavano in giudizio davanti alla UN Spe- ciale per le espropriazioni istituita presso la Cor- te d'appello di Napoli il Funzionario Delegato CI e la NUOVA MECFOND S.p.A. in liquidazione chiedendo, la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, di asservimento e di espropriazione non- ché dell'indennizzo connesso al diminuito godimento dal 5/9/89 fino alla data del decreto di asservimen- to e dell'indennizzo per la diminuzione di valore dell'immobile, con la condanna dei convenuti, al pa- gamento delle suddette indennità oltre rivalutazione con vittoria di spese, diritti ed interessi il tutto ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la NUOVA MECFOND S.p.A. in liquidazione eccependo: il difetto di giurisdizione della Giustizia adita;

5 - il difetto di legittimazione della parte at- trice nonché il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande in quanto improponibili, inammissibili ed infondate. Si costituiva pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo, tra l'altro, il difetto del- la propria legittimazione passiva Con sentenza dell'8 26 giugno 1998, la UN Speciale per le espropriazioni, previa affermazione della propria competenza giurisdizionale esclusiva sui fatti di causa, accogliendo le domande attoree, di- chiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzionario Delegato dal CI), compensando le spese tra detto Ente e gli attori, condannando la Nuova Mecfond S.p.A. in liquidazione: a) a pagare in favore degli attori la somma di L. 29.420.938 dovuta ex art. 46 L. 2359/1865, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza fino a quella dell'effettivo soddi- sfo;
b) a pagare altresì, ai medesimi, 1'indennizzo per il diminuito godimento temporaneo nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno su L. 29.420.938, pari al 256 del valore di mercato pieno del cespite asservito (L. 117.683.750), con decorrenza dal 5 settembre 1989 6 alla data della sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali ulteriori, sulla somma in tal modo determinata, sino alla data dell'effettivo pagamen- to;
c) a rimborsare le spese processuali ed a pagare l'onorario dovuto ai componenti della UN ё il compenso spettante al segretario. Osservava la UN, in particolare: a) che 1'indennizzo in questione spettava anche ai titolari di beni non espropriati, essendo suffi- ciente ai sensi dell'art. 46 legge n. 2359 del 1865 un'attività lecita della P.A. consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica, l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno di carat- tere permanente che si concreti nella perdita o di- minuzione di un diritto ed il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno;
b) che, data l'ubicazione dei beni nel perimetro urbano della città di Napoli, sussisteva la compe- tenza giurisdizionale della UN;
c) che l'ente concessionario, per i poteri deri- vatigli in base alla legge 219 del 1981, all'ordinanza commissariale n. 45 del 1981 ed alla convenzione di affidamento in concessione dell'intervento edilizio, aveva assunto la qualità nei confronti di unico soggetto responsabile 7 dell'espropriato di tutte le obbligazioni indennita- rie, comprese quelle relative all'imposizione di servitù ex art. 46 cit.;
d) che il deprezzamento dei cespiti non poteva essere limitato alle sole porzioni immobiliari rica- denti al di sotto del viadotto, ma andava esteso a tutte le unità immobiliari che subivano per la pre- senza del viadotto una diminuzione del valore di mercato per la variazione in decremento delle carat- teristiche posizionali intrinseche (luminosità, SO- leggiamento, inquinamento acustico ed atmosferico, sicurezza fisico-psicologica, polverosità ecc.);
e) che era congruo stimare un deprezzamento pari al 25 del valore di mercato dell'immobile;
f) che era anche dovuto l'indennizzo connesso al diminuito godimento dell'immobile, per quanto ri- guardava l'aria e la luce ed in considerazione della variazione delle caratteristiche posizionali intrin- seche, relativamente al periodo decorrente dall'inizio dei lavori di costruzione dell'asse via- rio (5.9.1989) alla data della decisione;
g) che tale indennizzo poteva essere determinato nella misura corrispondente agli interessi legali per anno sul 25% del valore di mercato del cespite. 8 Avverso tale sentenza la Nuova MECFOND s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi Hanno resistito con controricorsi sia RD Li- lia, AN e IL sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionario delegato CI. La ricorrente depositava memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la memoria del 12 novembre 2002, la ricor- rente eccepisce la totale nullità (rectius inesisten- za) della sentenza, ai sensi degli artt. ex artt 158 e 161 c.p.c., per difetto di giurisdizione della UN Speciale stante la sua irregolare composizione con l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Na- poli, tenuto conto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.Lgt. n. 219 del 1919, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1131 del 1935, dichiarata dalla Corte con sentenza n. 393 del 25 luglio 2002. ے ہ 2. L'eccezione non è fondata. Con riferimento al Tribunale regionale delle acque pubbliche, questa Corte ha ritenuto che la nullità de- rivante da vizio di costituzione di quel giudice conseguente alla declaratoria

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi