Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2019, n. 10576

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2019, n. 10576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10576
Data del deposito : 16 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 1137-2018 proposto da: TOREMAR TOSCANA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dallAvvocato C G, MATTEO P;

- ricorrente -

contro

M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI

2, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7017/2017 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 23/10/2017 R.G.N. 1796/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2019 dal Consigliere Dott. F B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato C G e l'Avvocato MATTEO P;
udito l'Avvocato G M. RG 1137/18

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli con sentenza n.3807\17 dichiarò illegittimo il licenziamento intimato il 21.4.16 ad A M, comandante della nave `G.Bellini', in quanto pur consapevole della possibilità che la nave avesse toccato il fondale durante una manovra di attracco (quel giorno reso particolarmente difficile per le avverse condizioni meteorologiche) non avvisò tempestivamente gli organismi tecnici della Toremar Toscana, impedendo immediate verifiche che vennero eseguite in modo accurato solo dopo la traversata. Riteneva il primo giudice sussistente il fatto contestato e tuttavia, considerato che il Mandella si attivò immediatamente per verificare l'esistenza di danni, operazione che ripeté più volte ed in varie circostanze, avvisando comunque il giorno stesso il direttore generale della Compagnia, giudicava la massima sanzione sproporzionata, applicando la tutela di cui al comma 5 del novellato art. 18 L. n. 300\70, dichiarando risolto il rapporto ed attribuendo al comandante una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Avverso tale sentenza proponeva reclamo il M;
resisteva la Compagnia, proponendo reclamo incidentale. Con sentenza depositata il 23.10.17, la Corte d'appello di Napoli riteneva che la condotta contestata non concretasse né una giusta causa né un giustificato motivo soggettivo di licenziamento ed applicava, stante la ritenuta non antigiuridicità del comportamento contestato, il comma 4 dell'art. 18, con conseguente ordine di reintegra e pagamento di una indennità pari a otto mensilità dell'ultima r.g.f., oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Toremar Toscana, affidato a due motivi. Resiste il M con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONERG

1137/18 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la erronea
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