Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/09/2019, n. 24216
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ORDINANZA ( sul ricorso 04889/2018 proposto da: M F, M R e M S, elettivamente domiciliati in ROMA alla via G. MERCALLI, n. 13, presso l'AVVOCATO ARTURO CANCRINI che li rappresenta e difende unitamente all'AVVOCATO ANDREA SCALA - ricorrenti -contro ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via ANASTASIO II, n. 416, presso l'AVVOCATO STEFANO RADICIONI, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 04969/2017 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 da C V, osserva: FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma, con sentenza n 04969, del 20 luglio 2017, ha confermato, con diversa motivazione, in accoglimento di eccezione di prescrizione, la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato, ma disattendo l'eccezione di prescrizione, la domanda risarcitoria della F M e dei due i suoi figli, R e S M, per il decesso del loro figlio e fratello D M a seguito d'incidente stradale (impatto dell'auto, sulla quale era trasportato il giovane, con un bovino) avvenuto e 1 dicembre 1994 su strada statale dell'ANAS in provincia di Nuoro (strada statale Siniscola-Nuoro). La sentenza è impugnata con tre motivi di ricorso vertenti sulle modalità di riproposizione dell'eccezione di prescrizione e sul regime prescrizionale applicabile a seguito di sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile. Resiste con controricorso l'ANAS. Il P.G. non ha presentato conclusioni I soli ricorrenti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo mezzo è formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. e del principio di diritto in virtù del quale qualora l'eccezione di prescrizione sia stata ritenuta infondata in modo espresso dal giudice di primo grado la sua devoluzione al giudice di appello, da parte del convenuto vittorioso nel merito, esige la proposizione dell'appello incidentale, nonché del principio in forza del quale qualora il convenuto che abbia graduato l'ordine di esame delle sue difese di merito e la sentenza a lui Ad. 18/06/2019 CC Pag. 2 di 6 R.G. N. 04889/2018;estensore: C V favorevole abbia omesso di esaminare quella proposta in via preliminare, questi, se intende devolvere al giudice dell'impugnazione la difesa preliminare pretermessa, deve proporre appello incidentale. Il secondo mezzo, formulato in via gradata, censura la sentenza della Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1310, comma 1, 2943, commi 1 e 2, 2945 comma 2, 2055 e 2953 cod. civ. e del principio di diritto in forza del quale, una volta intervenuta nel giudizio penale la sentenza di condanna (anche generica) al risarcimento del danno nei confronti di uno dei coobligati in solido, con il passaggio in giudicato della stessa, il termine di prescrizione è regolato dall'art. 2953 cod. civ. e, quindi, il termine è decennale nei confronti di ciascuno degli obbligati in solido, anche se non hanno preso parte al giudizio penale. Il terzo motivo, pure formulato in via gradata, è affidato all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2947 cod. civ. e 651 e 83 cod. proc. pen e del principio di diritto in forza del quale, in caso di illecito costituente reato, si applica il più lungo termine di cui all'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ. nei confronti degli autori dell'illecito citati in sede civile nei cui confronti l'accertamento della responsabilità penale sia mancato o non possa aver luogo o non produca effetti la sentenza penale irrevocabile di condanna emessa nei confronti di altro autore del reato. Per ragioni di ordine logico e di graduazione è preliminare l'esame del primo mezzo. La sentenza della Corte territoriale ha ritenuto che ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione, formulata dall'ANAS in primo grado, e disattesa dal Tribunale, che aveva comunque rigettato la domanda, non fosse necessaria la proposizione, da parte dello stesso Ente, di appello incidentale (pag. 3 della sentenza in scrutinio). In particolare l'ANAS aveva dedotto, nel costituirsi in appello Ad. 18/06/2019 CC Pag. 3 di 6 R.G. N. 04889/2018;estensore: C V dinanzi alla Corte di Roma, che la Corte di Appello territoriale sarda, con sentenza n. 78 del 2001, aveva ritenuto A S penalmente responsabile della morte di D M, quale proprietario del bovino che aveva invaso la sede stradale e che detta sentenza, divenuta irrevocabile il 08/05/2001, aveva reso applicabile l'art. 2947, comma 3, cod. civ., con reviviscenza dei termini di prescrizione di cui ai primi due commi della stessa norma, con decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza penale. L'azione civile era stata introdotta nei confronti dell'ANAS con citazione notificata nel novembre 2009, ed era, pertanto, decorso il termine di prescrizione quinquennale, non risultando utili atti interruttivi compiuti prima della data di notifica della citazione. Il primo motivo è fondato. Dalla sentenza in scrutinio risulta che l'ANAS in appello si è costituita mediante comparsa di risposta non contenente appello incidentale, ed ha soltanto reiterato l'eccezione di prescrizione. Deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte, di rilievo nomofilattico, (Sez. U n. 11799 del 12/05/2017 e Cass. n. 24658 del 19/10/2017), ed alla quale si intende dare continuità, ha affermato che: «Qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera ripro posizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad Ad. 18/06/2019 CC Pag. 4 di 6 R.G. N. 04889/2018;estensore: C V opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ.». Nella specie il Tribunale di Roma, come risulta dalla sentenza d'appello in esame, aveva disatteso l'eccezione di prescrizione, non ritenendo applicabile l'art. 2947, comma 3, cod. civ., in quanto il procedimento penale si era estinto per prescrizione del reato, con decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione civile dalla consumazione del fatto (11.12.1994) e sommando il termine di quindici anni di prescrizione del reato di cui all'art. 589 cod. pen. nella formulazione più favorevole, prevista dall'art. 157 cod. pen. prima della riforma del 2005. La statuizione d'appello non è, pertanto, corretta avendo ritenuto che non fosse necessario la proposizione di appello incidentale da parte dell'ANAS per devolvere al giudice dell'impugnazione di merito l'eccezione di prescrizione, che era stata disattesa esplicitamente dal Tribunale di Roma, che comunque aveva rigettato la domanda. Gli ulteriori due motivi, formulati in subordine al rigetto del primo, sono assorbiti. La sentenza d'appello è cassata in relazione al motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame in relazione a quanto qui affermato. La regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità è pure demandata al giudice del rinvio. Non sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Ad. 18/06/2019 CC Pag. 5 di 6 R.G. N. 04889/2018;estensore: C V
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