Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48209
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALANNI CARLO nato a
ROMA
1116/02/1963 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S D;
lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di C C, giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha escluso l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede e destinate ad un servizio pubblico.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. A M. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. 11 giudici di merito hanno ritenuto che la sottrazione di energia elettrica mediante allaccio a un contatore condominiale non conducesse alla integrazione del reato di appropriazione indebita perché l'imputato aveva sottratto energia condominiale per il suo uso esclusivo. Ad avviso della esponente, in qualità di condomino, il C aveva la piena disponibilità dell'energia elettrica condominiale almeno pro quota;
in ogni caso la res si trovava già in suo possesso. A conferma dell'assunto si è richiamata a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sent. n. 13551/2002 e n. 57749/2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Sul tema oggetto del ricorso si registra un contrasto di
ROMA
1116/02/1963 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S D;
lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di C C, giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha escluso l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede e destinate ad un servizio pubblico.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. A M. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. 11 giudici di merito hanno ritenuto che la sottrazione di energia elettrica mediante allaccio a un contatore condominiale non conducesse alla integrazione del reato di appropriazione indebita perché l'imputato aveva sottratto energia condominiale per il suo uso esclusivo. Ad avviso della esponente, in qualità di condomino, il C aveva la piena disponibilità dell'energia elettrica condominiale almeno pro quota;
in ogni caso la res si trovava già in suo possesso. A conferma dell'assunto si è richiamata a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sent. n. 13551/2002 e n. 57749/2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Sul tema oggetto del ricorso si registra un contrasto di
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