Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16113
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERIOCA AGOSTIN nato il 15/11/1982 avverso l'ordinanza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente E D S;lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. P A ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di lesioni personali. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale valorizza esclusivamente il silenzio serbato dall'instante in sede di interrogatorio di garanzia, nonostante il giudice del merito avesse reso noti al Perjoka tutti gli elementi a suo carico e segnatamente quelli in base ai quali il P era stato identificato come uno dei tre aggressori della parte lesa. Solo l'interessato avrebbe dunque potuto fornire, secondo il giudice a quo, una versione alternativa alle accuse mossegli. La Corte d'appello non considera però che queste ultime erano basate su un verbale di polizia giudiziaria non sottoscritto né erano mai state confermate nel contraddittorio. Il giudice a quo, da un lato, afferma poi che la parte lesa aveva sin dall'inizio deciso di ridurre al minimo la sua collaborazione con l'autorità evidentemente perché intimorita, e, dall'altro, asserisce, contraddittoriamente, che la famiglia della persona offesa aveva sempre continuato a risiedere nella piccola cittadina teatro delle condotte criminose, ritenendo addirittura che ciò confermasse e non smentisse il clima intimidatorio che poteva aver indotto la parte lesa a sottrarsi al vaglio dibattimentale. Il giudice a quo non chiarisce nemmeno quali siano le specifiche circostanze di fatto la cui omessa indicazione avrebbe potuto consentire di correggere l'errore in cui è incorsa l'autorità giudiziaria né specifica i termini nei quali la condotta tenuta dal P abbia violato le regole di prudenza e diligenza e abbia inciso sull'esito delle indagini ovvero sul più rapido chiarimento dei fatti. Ancor meno indica i fatti idonei ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del titolo cautelare. La Corte territoriale non tiene poi conto che il silenzio non può mai costituire elemento fondante della colpa grave se non nell'ipotesi in cui sia stato, tramite esso, impedito che emergessero dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, avrebbero precluso l'emissione o la conferma della misura detentiva: ipotesi non ricorrente nel caso di specie. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore • generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
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