Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2021, n. 35840

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2021, n. 35840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35840
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOdalla parte civile COMUNE MILANO dalla parte civile METROPOLITANA MILANESE S.P.A nel procedimento a carico di: EL IC nato a [...] il [...] DO ID nato a [...] il [...] AZ UG nato a [...] il [...] DI NI nato a [...] il [...] inoltre: ET PA avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UG BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINIche ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del PG di Milano E' presente per la parte civile COMUNE di MILANO l'avv.to CILIUTTI MARIA R. del foro ROMA, quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato SALA MARIA ROSA la quale si riporta ai motivi di ricorso;
deposita conclusioni e nota spese 1A .1 presente per la parte civile METROPOLITANA MILANESE S.P.A l'avvocato MINNITI ROSARIO del foro di MILANO il quale si riporta ai motivi di ricorso. Nell'interesse dell'imputato EL AR é presente l'avv.to BECCI MARCO del foro ROMA come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato ABBIATI LUCA ANTONIO del foro di BUSTO ARSIZIO , il quale chiede il rigetto dei ricorsi. Nell'interesse degli imputati DO DA e AZ GO è presente l'avvocato OLIVO MASSIMILIANO del foro di VITERBO ianche in sostituzione dell'avv.to RIZZI ANGELO con delega depositata in aula il quale chiede il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 14 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 4 giugno 2018, assolveva AZ GO, EL AR e DO DA imputati del reato di disastro colposo di cui all'art.449 c.p., co. 1, in relazione all'art. 434, co. 2, c.p. con formula perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata in favore delle parti civili respingendo, pertanto, l'appello pure da esse proposto avverso la medesima sentenza. Confermava, nel resto, la statuizione del giudice di prime cure che già aveva assolto ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. DI OM, imputato del medesimo reato, nella sua qualità di amministratore di condominio pro tempore.

2. La vicenda oggetto del presente giudizio concerne il crollo del manto stradale (e del sottosuolo) verificatosi in data 26 luglio 2014 in Milano, c.so Porta Romana, in prossimità del civico n. 124, all'incrocio con via Madre Cabrini con conseguente apertura di voragine di circa m. 12 di profondità e di ampiezza m 6 x 3 circa, parzialmente allagata;
in specie, nel corso della realizzazione di edificio residenziale sito in corrispondenza dell'indirizzo suddetto venivano eseguite dalla FA GA s.r.l. - impresa affidataria con amministratore unico nella persona del DO su commissione della SA TI s.r.l. con amministratore unico nella persona del AZ - opere di sotto-murazione fino al terzo piano interrato (adibito a box), lavori la cui Direzione veniva affidata al EL. In tale circostanza era lasciata aperta una intercapedine contro terra, tra il secondo ed il terzo piano interrato, che veniva chiusa provvisoriamente con tavole e puntelli in legno, collocati nella primavera 2009, cosicché in data 8 luglio 2014, per effetto delle forti piogge, si verificava uno smottamento di terreno con conseguente dislocazione o comunque cedimento parziale delle medesime tavole e puntelli lignei, cui conseguiva il franamento di materiale fangoso all'interno di box di pertinenza dell'edificio sito in c.so Porta Romana e, successivamente, in data 26 luglio 2014, in occasione di nuove intense precipitazioni, per effetto del vuoto determinato dal precedente franamento e in assenza di opere di messa in sicurezza dell'area, si verificava un ulteriore smottamento con cedimento definitivo delle menzionate tavole e conseguente crollo del manto stradale sovrastante, con apertura, su strada pubblica, della voragine sopra descritta.

3. Il Tribunale di Milano sussumeva il fatto nella fattispecie astratta di cui all'art. 449 c.p., in quanto di disastro colposo, in relazione all'art. 434 del medesimo codice, si era trattato. In particolare, riteneva il crollo del manto stradale "macroscopico e dirompente" avuto riguardo alle dimensioni della voragine, alla profondità raggiunta e alle turbazioni interessate e ravvisava in simile apertura, nella pubblica via, in zona altamente trafficata una potenzialità dannosa assai elevata le cui conseguenze, solo per pura casualità, complice anche l'orario del crollo e la giornata del sabato, avevano interessato unicamente beni inanimati. Infine, considerata la voragine stradale come dotata di intrinseca pericolosità, non solo alla luce del dato di comune esperienza ma anche alla luce delle preoccupazioni manifestate da testimoni particolarmente qualificati per la potenziale degenerazione dell'evento in questione, ravvisava nel caso di specie la "effettività della capacità diffusiva del nocumento" venendo in rilievo certamente "la probabilità della produzione di un danno notevole alle persone". Pertanto, ravvisata la fattispecie di disastro colposo, condannava gli odierni imputati per avere cagionato il crollo del manto stradale con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia rimproverando loro, genericamente, di aver installato e mantenuto un'opera provvisoria per un periodo che superava le più rosee aspettative di durata, essendo evidente il carattere precario delle tavole e dei puntelli lignei tanto che "l'elemento soggettivo potrebbe addirittura tendere alla colpa cosciente". In particolare la responsabilità del EL, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, derivava dalla sua posizione apicale all'interno del cantiere essendo egli tecnico garante sia sotto l'aspetto artistico che strutturale. Per AZ e DO, amministratori rispettivamente della SA TI srl, committente, e della FA GA srl, appaltatrice, la responsabilità discendeva da una grave negligenza al termine dei lavori, il primo per aver ricevuto e soprattutto messo sul mercato un immobile pericolosamente incompleto, il secondo per averlo consegnato. Assolveva, infine, DI OM, amministratore del condominio di Santa Cristina, per non aver avuto egli preso parte alla formazione del vizio edificativo non essendo soggetto deputato alla progettazione o costruzione dell'edificio. Da ultimo, AZ, DO e EL venivano condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite COMUNE DI MILANO, MM spa già METROPOLITANA MILANESE spa e ET spa, da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile COMUNE DI MILANO pari a 30.000 euro e in favore della parte civile MM spa pari ad euro 15.000 nonché alla rifusione delle spese di causa in complessivi euro 3.420 per COMUNE DI MILANO, euro 7.000 per MM spa ed euro 3.400 per ET spa.

4. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli imputati AZ, DO e EL nonché la parte civile Comune di Milano. In particolare AZ chiedeva in via principale la riforma del giudizio di colpevolezza e in subordine la riduzione della pena e la riduzione del danno liquidato in via provvisionale. EL proponeva appello limitatamente al giudizio di responsabilità chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o con la formula ritenuta più opportuna anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. DO DA proponeva appello limitatamente al giudizio di penale responsabilità censurando, in principalità, la qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza e chiedendone la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. con conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

5. La Corte di appello di Milano, dopo aver chiarito che l'evento oggetto del giudizio andava individuato nel crollo del manto stradale avvenuto in corrispondenza dell'incrocio tra Corso Porta Romana e via Madre Cabrini la mattina di sabato 26 luglio 2014 e non già nel cedimento della tamponatura lignea della intercapedine collocata lungo il lato di Corso di Porta Romana tra il secondo/terzo piano interrato del condominio Santa Cristina, riteneva improprio il richiamo del DO alla contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. non essendosi verificata, nella medesima data, alcuna rovina concernente il condominio Santa Cristina che, anzi, il giorno stesso veniva dichiarato perfettamente agibile e, in ogni caso, non ravvisava alcuna responsabilità in capo agli imputati non avendo, nessuno di essi, preso parte al progetto o ai lavori concernenti la sede stradale oggetto del crollo. Nell'esaminare il motivo di appello concernente la qualificazione giuridica del cedimento avvenuto il 26 luglio 2014 la Corte territoriale escludeva trattarsi di disastro colposo non ravvisando nessuna delle due condizioni previste dalla norma. Con riferimento al primo requisito, consistente della verificazione di un disastro, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadiva la differenza tra il delitto di disastro colposo, in cui è richiesto che l'evento si verifichi, e l'ipotesi dolosa in cui la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità venendo a configurarsi, qualora il disastro si verifichi, la fattispecie aggravata. Sul secondo requisito, consistente nel concreto pericolo per la vita di un numero indeterminato di persone, la Corte evidenziava come la rubrica dell'art. 449 c.p., collocato nel titolo relativo ai "Delitti colposi di comune pericolo", facendo riferimento ai "Delitti colposi di danno" presuppone, appunto, "il verificarsi di un evento caratterizzato da un danno coinvolgente una pluralità di soggetti tale da determinare un comune pericolo". Pertanto, la responsabilità colposa può essere ravvisata solo qualora con una condotta commissiva si sia realizzato l'evento costituito da disastro inteso come accadimento

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi