Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/03/2013, n. 6809

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In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/03/2013, n. 6809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6809
Data del deposito : 19 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo



SOTTOSEZIONE

3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16032/2011 proposto da:
GUMINI IVAN GMNVNI65M30E899K, elettivamente domiciliato in ROM, VIA DEI

DARDANELLI

37, presso lo studio dell'avvocato M D V, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI BENEDETTO MRCO, T S, giusta procura speciale a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro


EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

0156800309 in persona del Responsabile dell'Unità Affari Generali, elettivamente domiciliata in ROM, VIA

FRANCESCO DE SANCTIS

4, presso lo studio dell'avvocato MNZIA GLAUCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRO MRINO, giusta mandato in calce al controricorso;



- controricorrente -


e contro
GUMINI ALESSANDRO GMNLSN63S16L483A, GUMINI REDI
GMNRDE66M30O89P;



- intimati -


avverso la sentenza n. 145/2010 del TRIBUNALE di UDINE - Sezione Distaccata di CIVIDALE DEL FRIULI, depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Matteo del Vescovo che si riporta agli scritti;

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

GOLIA

Aurelio che si riporta alla relazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. "Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:


1. Con atto notificato il 6 maggio 2008, Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a. pignorò, ex artt. 543 e segg. cod. proc. civ., i saldi attivi esistenti presso la Banca di Credito Cooperativo di Manzano, intestati al signor Silvano Gumini, deceduto ab intestato il 9 marzo 2007. I predetti beni appartenevano in comunione a G I, debitore esecutato, nonché ad Gumini Alessandro e a Redi. Resa la dichiarazione di quantità, all'udienza del 16 luglio 2009 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine dispose l'assegnazione al creditore procedente di un terzo del compendio pignorato. Con ricorso in data 4 agosto 2009 Ivan Gumini propose opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, eccependo l'inespropriabilità di un singolo bene indiviso facente parte di una comunione ereditaria.
Disposta la sospensione dell'esecuzione, con contestuale assegnazione di un doppio termine per l'introduzione sia di un giudizio di divisione, sia del giudizio di merito successivo alla fase interinale dell'opposizione, Equitalia Friuli Venezia Giulia diede corso ad entrambi, segnatamente deducendo, relativamente al giudizio che qui interessa, l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 599 e segg. cod. proc. civ. anche nel caso di comunione ereditaria e, in
particolare, di cointestazione ereditaria di un conto corrente. Ivan Gumini contestò le avverse deduzioni, insistendo per la caducazione del provvedimento di assegnazione.
Nel processo si costituirono anche Gumini Alessandro e Redi, chiedendo di esserne estromessi per carenza di legittimazione passiva.

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