Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/09/2023, n. 7029
Sentenza
28 settembre 2023
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28 settembre 2023
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Massime • 2
Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza.
In tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato
Sul provvedimento
Testo completo
07029-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI IN CALCE ANNOTAZIONE Composta da: Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 12 -CC 28/09/2023 Giorgio Fidelbo R.G.N. 21143/2022 Francesco Maria Ciampi Giovanna Verga Angelo Capozzi Filippo Casa - Relatore - Piero Messini D'Agostini Giovanni Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM QU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alla pena detentiva, da rideterminarsi in anni trenta di reclusione, e con rinvio limitatamente alla rideterminazione dell'aumento della pena pecuniaria;
letta la memoria depositata nell'interesse del condannato dall'avv. Rosa Pandalone, che ha concluso in sintonia con le richieste formulate dal Pubblico ministero. سلم RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 31 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di SQ AM volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le seguenti decisioni: A) sentenza n. 1083/2011, emessa il 10 novembre 2011 dalla Corte di appello di Catanzaro (irrevocabile il 12 ottobre 2012), con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.); B) sentenza n. 53/2014, emessa il 3 marzo 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 21 giugno 2016), con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per il delitto di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.); C) sentenza n. 118/2015, emessa il 20 gennaio 2015 dalla Corte di appello di Catanzaro (irrevocabile il 16 ottobre 2015), con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen.; D) sentenza n. 29/2016, emessa il 18 luglio 2016 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro (irrevocabile il 2 dicembre 2016), con la quale l'imputato venne condannato, previo riconoscimento dell'attenuante speciale della "dissociazione attuosa", alla pena di anni quattordici e mesi nove di reclusione in relazione ad una pluralità di omicidi volontari, ad un tentato omicidio e connessi reati in materia di armi, nonché ad estorsioni consumate in danno di alcuni imprenditori, fatti tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.); E) sentenza n. 138/2017, emessa il 9 giugno 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 29 novembre 2017), con la quale l'imputato veniva condannato, previo riconoscimento dell'attenuante speciale della "dissociazione attuosa", alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto di omicidio volontario, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), e dei connessi reati in materia di armi;
F) sentenza n. 137/2017, emessa il 9 giugno 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 3 gennaio 2018), con la quale l'imputato veniva condannato, previo riconoscimento dell'attenuante speciale della 2 نس ų "dissociazione attuosa", alla pena di anni nove di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso il 13 novembre 2004 e dei connessi reati in materia di armi.
1.1. Rilevato che, ad eccezione della sentenza di condanna indicata sub A), tutte le altre risultavano emesse nell'ambito di giudizi svoltisi con rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione riteneva di individuare, quale violazione più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., l'omicidio doloso aggravato di IC UA, giudicato con la sentenza sub B) e punito con l'ergastolo, pena sostituita, in forza della riduzione per il rito, con quella temporanea di anni trenta di reclusione. Nel procedere nei termini descritti, il decidente mostrava di prestare adesione all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838 - 01, secondo la quale «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato». Il giudice di merito, dunque, operava l'aumento sulla pena base dell'ergastolo per il delitto di omicidio di cui alla sentenza citata quantificandolo, per ogni singolo reato, nella stessa misura applicata dai giudici della cognizione e determinandolo, complessivamente, in anni trentatré e mesi nove di reclusione, da ridursi di un terzo per effetto del rito abbreviato. In coerenza con il disposto di cui all'art. 72, secondo comma, cod. pen., sulla pena base dell'ergastolo veniva applicato l'isolamento diurno;
la successiva riduzione per il rito speciale comportava l'irrogazione della pena finale dell'ergastolo, restando senza effetto l'ulteriore aumento di anni tre di reclusione oggetto della sentenza sub A) emessa all'esito di rito ordinario.
2. Avverso il provvedimento suddetto SQ AM, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 78 e 81 cod. pen., 671, comma 2, cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore del ricorrente ricorda che l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. prescrive, in caso di applicazione del reato continuato in fase esecutiva, di considerare violazione più grave quella con la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. Si duole, quindi, che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente individuato l'ergastolo come pena inflitta per la violazione più grave, in quanto, quale pena вч 3 base per il calcolo, avrebbe dovuto essere computata quella di anni trenta di reclusione concretamente inflitta, previa riduzione per il rito abbreviato, con la sentenza indicata sub B). A sostegno richiama un precedente giurisprudenziale difforme (Sez. 1, n. 13756 del 21/02/2020, Morelli) da quello al quale ha aderito il giudice di merito. Stigmatizza che il criterio di calcolo seguito da quest'ultimo avrebbe comportato per l'interessato un trattamento deteriore in sede di esecuzione, in quanto, pur essendo stato riconosciuto il beneficio della continuazione, la pena temporanea della reclusione - applicata, in cognizione, in ciascuno dei processi in considerazione era stata sostituita con quella di specie diversa e più grave - dell'ergastolo. Deduce, infine, la violazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., richiamato, per la fase esecutiva, dagli artt. 81, comma terzo, e 80 cod. pen., che stabilisce in anni trenta il limite massimo entro cui contenere gli aumenti delle pene temporanee.
3. Con ordinanza del 21 dicembre 2022, la Prima Sezione penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, prospettando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale riguardante l'interpretazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in generale e con particolare riferimento al caso del riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di sentenze di condanna irrevocabili emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati. Il contrasto verte sulla corretta individuazione della nozione di "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: ci si chiede, cioè, se essa vada individuata in relazione a quella determinata nella sua entità precedente alla riduzione conseguente alla scelta del rito alternativo ovvero in quella conseguente alla suddetta riduzione. Nel riepilogare le contrapposte interpretazioni, la Sezione rimettente rileva che il primo orientamento, al quale ha aderito il giudice dell'esecuzione, è stato recentemente espresso da Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838 01, secondo cui, a seguito del riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati, si deve individuare il reato più grave e determinare la pena base nella sua entità precedente alla riduzione conseguente alla scelta del rito alternativo, operando l'aumento per la continuazione su detta pena base e, infine, applicare la diminuente per il rito abbreviato sul computo in tal modo ottenuto. wwwera già stato affermato da Il principio osserva l'ordinanza interlocutoria Sez. 1 n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616 - 01, che aveva operato un rinvio, a supporto delle conclusioni alle quali era pervenuta, a precedenti 4 شيت br arresti, costituiti da: Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692-01; Sez. 1, n. 26758 del 29/05/2009, Signore, non mass., e Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Bajrami e altri, Rv. 229229 - 01. Secondo tale indirizzo ermeneutico, riveste valenza assorbente la natura processuale della diminuente per il rito abbreviato, la quale si risolve in un'operazione puramente aritmetica che consegue alla scelta