Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18304
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2018 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, datato 9.2.2018, il Tribunale di Fermo ha emesso sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di SE TT per i reati di cui agli artt. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e di lesioni aggravate, in continuazione, applicando la pena di mesi quattro di reclusione su concorde richiesta delle parti in tal senso.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato mediante il proprio difensore avv. Giordani per violazione di legge con riferimento alla legalità della pena inflitta. Invero, il calcolo della pena è erroneo, poiché l'aumento per la recidiva ritenuta nei confronti del ricorrente è stato computato dopo l'aumento disposto per la continuazione tra i reati, laddove, invece, esso doveva essere effettuato prima di detto aumento.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, alla luce della giurisprudenza di legittimità che effettivamente ha stabilito che l'aumento di pena previsto per la ritenuta recidiva deve essere applicato prima e non dopo l'aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce della pacifica interpretazione giurisprudenziale in materia di deducibilità dell'errore di calcolo sulla pena nel patteggiamento.
2. Invero, è stato costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione