Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2020, n. 37620

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2020, n. 37620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37620
Data del deposito : 29 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EG NN TR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 24.6.2020 del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24.6.2020 il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di riesame, riqualificata come appello cautelare, proposta da IZ EG NT avverso l'ordinanza del GIP del 3.6.2020 che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un motoveliero di proprietà della società Oversea s.r.I., di cui egli è legale rappresentante, disposto in relazione all'ipotizzata fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 1216 cod. nav. per aver utilizzato l'imbarcazione non abilitata alla navigazione o comunque in assenza di documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 1216 cod. nav., la sussistenza del fumus, deducendo che il motoveliero disponeva tanto della licenza di navigazione, seppur non rinvenuta a bordo, acquisita al momento della sua iscrizione nei registri navali italiani dai quali non era stata mai cancellata, quanto del certificato di idoneità al noleggio, ancorchè scaduto in data 18.7.2018, entrambi rilasciati al momento della sua registrazione e che perciò doveva ritenersi abilitata alla navigazione. Precisa al riguardo che i documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, categoria di cui fa parte il motoveliero sequestrato, sono costituiti dalla licenza di navigazione che una volta acquisita non è soggetta a rinnovi e dal certificato di sicurezza avente invece durata quinquennale, sostituibile in forza di specifica previsione normativa con il certificato di idoneità al noleggio, di durata triennale.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 1216 cod. nav. e 26 e 53 d. Igs. 171/2005, che i essendo la fattispecie contestata costituita dalla scadenza del solo certificato di idoneità al noleggio, doveva trovare applicazione la normativa speciale per le imbarcazioni da diporto, il cui art. 53, quarto connma, sanziona

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