Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14589
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJINI IL30 - C.U.I. 00G4060 -, nato in ALBANIA il 16/12/1974 avverso la sentenza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere A S;lette/sentite le conclusioni del PG in data 9.02.2023, in persona del dott. L T, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 13.10.2022, il tribunale di Roma ha applicato ex art. 444, c.p.p. a GJINI ILJO la pena di 2 anni e dieci mesi di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, con il concorso di attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e dimi- nuita la pena per il rito, per i reati in materia di stupefacenti oggetto di contesta- zione, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente, della contabilità in sequestro, nonché la confisca dei telefoni cellulari e del denaro sequestrato, con dissequestro all'avente diritto dell'autovettura sequestrata. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis, c.p. per aver disposto la confisca con motivazione apodittica in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni ed il reato nonché in relazione agli artt. 240, c.p. e 73, co. 7-bis, TU Stup. per aver disposto la confisca in assenza della qualificazione del prezzo del reato. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver il giudice disposto la confisca di un telefono cellulare e della somma di 2.320,00 euro sequestrati al G anche con riguardo alla violazione delle norme che disciplinano la c.d. confi- sca diretta. Premesse alcune considerazioni su tale tipologia di confisca - e richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali circa la non confiscabilità, in caso di contesta- zione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup. nel caso di confisca prevista dall'art. 240-bis, c.p. nonché in merito alla non confiscabilità, nelle ipotesi di cui all'art. 73, co. 1 TU Stup., né ai sensi dell'art. 240 c.p. né ai sensi dell'art. 73, co. 7-bis Tu Stup. ove sia contestata, come nel caso in esame, non l'illecita cessione ma l'illecita detenzione di stupefacenti, difettando il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione -, sostiene la difesa del ricorrente che nella specie sarebbe evidente la dedotta violazione di legge per la totale assenza di nesso di pertinenzialità sia delle somme di denaro che del telefono cellulare con il reato contestato, nonché il vizio motivazionale atteso che l'unico passaggio ar- gomentativo che giustifica la confisca del denaro sarebbe quello che lo qualifica come profitto dell'attività illecita e, quanto ai telefoni cellulari, la confisca viene giustificata per il loro stabile utilizzo per l'attività illecita.Si tratterebbe di motivazione censurabile sia quanto al denaro, perché il reato contestato è la detenzione e non la cessione e quindi difetterebbe la qualifi- cazione del denaro come prezzo della vendita, e, quanto ai telefoni cellulari, perché non essendo contestata la cessione ma l'illecita detenzione, mancherebbe il nesso di pertinenzialità del telefono al reato non potendo qualificarsi né come corpo del reato né come cosa ad esso pertinente.
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