Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2005, n. 18610

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Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il principio, sancito dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. in dipendenza di contratti di fornitura o di appalto era subordinata, qualora l'esecuzione del contratto fosse ancora in corso, all'adesione dell'amministrazione interessata, implicava solo l'operatività, dopo l'esecuzione del contratto, della cessione dei crediti non ancora saldati, ma non anche di quella dei crediti estinti, perché pagati o compensati durante il periodo di sospensione dell'efficacia della cessione, nel quale l'amministrazione debitrice, proprio perché non vincolata dalla cessione, conservava la facoltà di pagare il prezzo della fornitura o dell'appalto al creditore originario, con effetto liberatorio.

Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che ne ha disposto l'abrogazione, dall'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, all. F - che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordinavano all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - risultava applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre 1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2005, n. 18610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18610
Data del deposito : 21 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L E - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDIOFACTORING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA il, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. G B, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREVESA N. 11, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BENATTI, A PNAZZI, BEATRICE PAZZAGLIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
REG TOSCANA UFF COMM REG INVASO BILANCI, CS ORGANIZZAZIONE RISORSE IDRICHE;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 08552/02 proposto da:
REIONE TOSCANA UFFICIO DEL COMMISSARIO REGIONALE PER L'INVASO Di BILANCINO, in persona del Commissario pro rempore Dott. P R, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso l'Avvocato A A che unitamente all'Avvocato P B lo rappresentato e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

e contro
MEDIOFACTORING SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 575/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione prima civile emessa il 9/2/2001, depositata il 19/03/01;
RG. 794/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/04/05 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;

udito l'Avvocato SIGILLÒ ANTONIO;

udito l'Avvocato BRUNORI PIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Mediofactoring s.p.a. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, nei confronti del Consorzio per l'organizzazione delle Risorse Idriche - schema 23 - per la somma di lire 478.344.350 corrispondente all'importo complessivo di crediti, nei confronti del predetto consorzio, della società Valli Lavori per corrispettivi della esecuzione di opere alla stessa affidate in appalto dal Consorzio e dalla stessa ceduti alla società Mediofactoring. Il Consorzio ha proposto opposizione al predetto decreto eccependo l'inefficacia della cessione perché dallo stesso non accettata e perché, comunque, lesiva dei diritti degli altri creditori della società cedente, posta in amministrazione controllata. L'opposizione è stata accolta dal tribunale di Firenze. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 9 febbraio 2001, ha respinto l'appello proposto dalla società Mediofactoring contro la predetta decisione del giudice di primo grado.
Secondo il giudice di appello: 1) il Consorzio, essendo costituito da Comuni e Comunità Montane (della Toscana), ai sensi dell'art. 156 della legge Comunale e Provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1934 n. 383, per attività di approvvigionamento idrico e convogliamento dei
rifiuti in fognatura, deve considerarsi ente pubblico;
2) la cessione dei crediti vantati dalla società appaltatrice Valli Lavori nei confronti del Consorzio deve conseguentemente ritenersi governata dalle disposizioni degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e 339 all. F della legge 20 marzo 1865 n. 2248 che subordinano l'efficacia della cessione dei crediti dell'appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione appaltante alla approvazione o accettazione di quest'ultima, con disposizione applicabile non solo alle Amministrazioni dello Stato ma, più in generale, ad ogni altro ente pubblico;
3) la cessione predetta, in quanto effettuata in pendenza della esecuzione dell'appalto e non accettata dal Consorzio per l'Organizzazione delle risorse idriche - schema 23 -, deve pertanto ritenersi priva di effetti giuridici, dato che con il collaudo (29 novembre 1989) è risultato certificato un debito, per l'impresa, di lire 234.129.858
La società Mediofacoring s.p.a. ha impugnato la sentenza con ricorso per Cassazione.
La Regione Toscana - ufficio del Commissario Regionale per l'Invaso di Bilancino - succeduta al Consorzio - resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato.
Sono state depositate memorie nell'interesse di entrambi le parti. MOTIVI

1. Il ricorso incidentale deve essere riunito a quello principale essendo relativo alla medesima sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso la società Mediofactoring denuncia la "violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 9 all. E e 339 all. F della legge n. 2248 del 1865, 176 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, 69 e 70 R.D. 2440 del 1923, 12 e 14 delle
preleggi al codice civile, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267 cod. civ., 64 legge 8 giugno 1990 n. 142;
Omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile dal giudice". Sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto applicabile alla cessione dei crediti vantati dalla società Valli Lavori nei confronti del Consorzio per l'organizzazione delle Risorse Idriche - schema 23 - la disposizione dell'at. 339 della legge n. 2248 del 1865 - all. F - e quella dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865 all. E, che sono, invece, riferiti solo ai crediti nei confronti dello Stato per somministrazioni, forniture ed appalti e che, in quanto di diritto singolare, non possono essere analogicamente applicate ai crediti nei confronti degli altri enti pubblici;
a tale errore, secondo la ricorrente società, si ricollega anche la violazione delle norme generali del codice civile sulla cessione dei crediti, per le quali la cessione è efficace indipendentemente dalla accettazione del debitore.

2.1. Il motivo deve essere disatteso.
Esso muove da una lettura della disposizione dell'art. 339