Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2021, n. 37601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2021, n. 37601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37601
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da F A, nato a Bergamo il 30/12/1972 L P L, nato a Trescore Balneario il 20/8/1958 avverso la sentenza del 7/10/2019 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G P, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per il ricorrente F l'avv. A A V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente L l'avv. M G, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2019 la Corte d'appello di Brescia, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 13 settembre 2017 del Tribunale di Bergamo, con la quale, per quanto rileva in base ai ricorsi proposti, Andrea F e Pier Luca L erano stati condannati, F alla pena di un anno e otto mesi di arresto e 4.000,00 euro di ammenda e L alla pena di un anno e otto mesi di arresto e 15.000,00 euro di ammenda, in relazione a tre contestazioni del reato di realizzazione di discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da lavori di scavo e di realizzazione di una galleria stradale, ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nei comuni di Carvico, Villa d'Adda e Bergamo, oltre che al risarcimento dei danni in favore dei comuni costituiti parte civile e al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato relativo alla discarica realizzata in Comune di Bergamo perché estinto per prescrizione, revocando le statuizioni civili in favore del Comune di Bergamo, rideterminando le pene per le residue imputazioni in sette mesi di arresto e 3.500,00 euro di ammenda per F e in un anno e quattro mesi di arresto e 12.500,00 euro di ammenda per L, revocando il beneficio della sospensione della pena riconosciuto a F e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Andrea F, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato un vizio della motivazione e l'errata applicazione dell'art. 158 cod. pen., con riferimento alla individuazione del termine da cui deve decorrere la cessazione della condotta esigibile in capo all'imputato e quindi alla mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione sin dal primo grado di giudizio, per essere divenuta inesigibile qualsiasi condotta da parte degli imputati dalla data del sequestro del Gruppo di aziende facenti capo alla L Geometra Gabriele S.p.a. e quindi in tale data cessata la permanenza del reato. Ha esposto che sia nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Bergamo, sia con autonomo motivo d'appello, aveva eccepito l'estinzione dei reati contestatigli per prescrizione, in considerazione della cessazione della permanenza di tali reati dalla data del commissariamento della società amministrata dal ricorrente, e cioè dal 25 maggio 2012, in quanto nell'ambito di altro procedimento, il 27 maggio 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva disposto la misura cautelare di cui all'art. 45, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti della società L Geometra Gabriele S.p.a., capogruppo dell'intero Gruppo L, di cui faceva parte la L Lavori S.p.a. (controllata al 99,7% dalla L Geometra Gabriele S.p.a.);
con tale provvedimento era, tra l'altro, stato disposto che il commissario avrebbe proseguito l'attività d'impresa, con la gestione degli appalti e delle forniture pubbliche in corso, adottando i modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, cioè reati ambientali;
in ottemperanza a tale provvedimento tutte le attività dell'intero Gruppo L dal maggio 2012 erano state gestite dal commissario giudiziale;
in seguito, il 7 luglio 2012, il Tribunale di Bergamo aveva nominato un commissario giudiziale anche per la L Lavori S.p.a.;
dunque dal maggio 2012 nessun imputato aveva più avuto la possibilità di intervenire nella gestione di tali aziende, né di provvedere a eseguire condotte di ripristino, bonifica o gestione dei siti, inesigibili in conseguenza di detto provvedimento cautelare. Ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la permanenza del reato di creazione e gestione di discarica abusiva cessa con la privazione della disponibilità dell'area da parte dell'agente, in quanto rompendo il legame tra costui e la cosa, comporta inevitabilmente la cessazione della permanenza dell'azione od omissione delittuosa (si richiama la sentenza n. 22826 del 2007), e il principio secondo cui, in ogni caso, quando, in concreto, il soggetto agente si trovi nell'impossibilità di effettuare le operazioni di bonifica o ripristino richieste, l'azione delittuosa deve considerarsi conclusa, criticando la contraria affermazione della Corte d'appello di Brescia, fondata sulla differenziazione tra il sequestro dell'area e il commissariamento del Gruppo L e gli altri provvedimenti adottati dal Tribunale di Milano, ritenuti dai giudici di merito inidonei a far cessare il rapporto tra gli amministratori come persone fisiche e le discariche che gli stessi avevano realizzato;
ha sottolineato che le due discariche abusive erano state realizzate agendo in rappresentanza della L Geometra Gabriele S.p.a. (di cui L era presidente del consiglio di amministrazione e F legale rappresentante), in relazione al contratto d'appalto concluso da tale società per la costruzione della Galleria Pascera, implicante anche la gestione dei relativi materiali di scavo, evidenziando anche che i detriti erano di proprietà della società, che le aree erano condotte in locazione dalla medesima società, con la conseguenza che vi erano precisi vincoli contrattuali che impedivano a soggetti terzi rispetto alla società di operare su tali aree per rimuovere i detriti e bonificarle, attività cui si era, invece, obbligata la società e al cui compimento non potevano, invece, essere considerati obbligati i ricorrenti per le ragioni anzidette, con la conseguente erroneità della affermazione di una loro responsabilità anche per la fase di ripristino ambientale e bonifica. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la revoca delle statuizioni civili.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Pier Luca L, affidandolo a due motivi.

3.1. In primo luogo, ha denunciato anch'egli l'errata applicazione degli artt.158 cod. pen. e 45, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, lamentando la mancata dichiarazione di estinzione dei residui reati per prescrizione, nonostante la verificazione di un evento, il commissariamento dell'impresa amministrata dal ricorrente, che lo aveva posto nella impossibilità di compiere qualsiasi attività di gestione volta a eliminare la situazione antigiuridica, con la conseguente cessazione della permanenza della condotta, erroneamente esclusa dalla Corte d'appello, che pure aveva richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ogni situazione che faccia venire meno, per ragioni giuridiche o di fatto, la disponibilità dell'area adibita a discarica abusiva in capo al gestore determina la cessazione della permanenza. Ha richiamato le vicende societarie della L Geometra Gabriele S.p.a. (alla quale nel 2005 era subentrata la Salini L S.r.l. nell'appalto con la Provincia di Bergamo per l'esecuzione della variante stradale di Carvico e la realizzazione della relativa galleria, con il conseguente subentro anche negli obblighi relativi alla discarica dei materiali di risulta, con il conferimento, in data 2 febbraio 2007, di procura speciale a Pier Luca L per la gestione di tale appalto, revocata il 9 marzo 2012, con il venir meno da tale data di ogni forma di partecipazione, collaborazione e ingerenza del ricorrente nella Salini L, che già nel 2008 aveva acquistato tutte le quote della L Geometra Gabriele), nonché il commissariamento in data 25 maggio 2012 di tutte le aziende del Gruppo L, che aveva determinato, in relazione a tutti e tre i siti interessati dalle discariche, una situazione di assoluta indisponibilità, non solo relativamente all'area, ma che si estendeva all'azienda in sé considerata, ai mezzi, agli strumenti, alla gestione operativa, alle aree utilizzate dall'impresa ai fini della propria attività. Nonostante ciò la Corte d'appello aveva escluso che il commissariamento fosse assimilabile al sequestro dell'area, benché tale provvedimento determini una vera e propria espropriazione dei poteri direttivi e gestionali sui beni e sui mezzi aziendali, che vengono assunti, in via esclusiva, dal commissario, con il conseguente venir meno in capo agli organi sociali, dunque al ricorrente, dei poteri di gestione, che si esplicano necessariamente mediante l'apprestamento di un'area e l'attivazione di una organizzazione di persone, cose, macchine e strumenti, e presuppone una potestà di intervento, una
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