Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2020, n. 16041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2020, n. 16041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16041
Data del deposito : 27 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da CASALI SI n. a Scandiano il 31/1/1976 avverso la sentenza resa in data 20/5/2019 dalla Corte d'Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2020 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la decisione resa in data 25/1/2016 dal Tribunale di Velletri, che aveva riconosciuto l'imputata colpevole di più ipotesi di ricettazione, falso, sostituzione di persona, furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e- previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod.pen. contestata ai capi E) ed I) della rubrica, rideterminava la pena in anni cinque,mesi sei di reclusione ed euro 4.400,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Stefania Sacchetti, deducendo:

2.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata derubricazione in furto dei fatti di ricettazione contestati ai capi A) e G) e travisamento della prova in relazione alla mancata considerazione della confessione resa dall'imputata. La difesa della ricorrente evidenzia che i giudici d'appello hanno disatteso la richiesta di riqualificazione dei fatti di ricettazione in furto ritenendo non decisiva la circostanza che i beni asseritamente ricettati dalla prevenuta fossero stati asportati dagli spogliati di palestre e con lo stesso modus operandi attuato in relazione agli altri furti, sebbene con riguardo a detti ultimi addebiti la sentenza impugnata valorizzi appunto le modalità operative della sottrazione per sostenere l'ascrivibilità dei fatti criminosi alla ricorrente. Inoltre, il richiamo all'esistenza di precedenti per ricettazione a carico della Casali non tiene conto della storia criminale della prevenuta che è stata più volte condannata per furto mentre le condanne per ricettazione si giustificano con l'assenza di elementi utili a ricondurre il reato presupposto alla prevenuta. Nella specie, invece, la chiara emersione delle modalità operative della Casali avrebbe dovuto condurre a ritenere, conformemente alla confessione resa, la responsabilità della stessa per i furti relativi ai beni oggetto di contestazione ai capi A) e G) della rubrica. A sostegno dell'invocata riqualificazione depone, inoltre, anche il breve lasso temporale intercorso tra il furto perpetrato ai danni di GO LA e VI CR e l'impiego da parte della Casali dei beni loro sottratti in altra palestra. La difesa sottolinea, infine, che l'interesse dell'imputata alla derubricazione non può costituire elemento per negare rilevanza alla confessione resa in ordine ai furti e censura la diversa considerazione riservata all'ammissione di responsabilità della Casali, svalutata ai fini della derubricazione ma pienamente utilizzata ai fini della prova del possesso illecito dei beni onde sostenere la sussistenza del delitto ex art. 648 cod.pen.;

2.2 la violazione degli artt. 511, comma 4, e 514, comma 1, cod.pen. nonché l'illogicità e la carenza della motivazione in ordine alla mancata esclusione

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