Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2018, n. 12010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2018, n. 12010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12010
Data del deposito : 16 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 19604/2016 r.g. proposto da: BELVEDERE s.p.a., cod. fisc. 01506000288, in persona del legale rappresentante pro tempore, P G, con sede in Rovereto (TN), alla via Brennero n. 1/D;
EDILIZIA B.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P G, con sede in Loreggia (PD), alla via Boscalto Est n. 24;
DIAZ s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, P G, con sede in Vigonza (PD), alla via Germania n. 7/12;
GALILEO COSTRUZIONI EDILI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, P G, con sede in Loreggia (PD), alla via Boscalto Est n. 24;
LAND REAL ESTATE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, P G, con sede in Loreggia (PD), alla via Boscalto Est n. 24;
GALLO MATTEO, cod. fisc. GLLMTT76P30B563C;
GALLO SILVIO, cod. fisc. GLLSLV69T23B563R;
GALLO MARCO, cod. fisc. GLLMRC75C31B563F;
GALLO LUCA, cod. fisc. GLLLCU72M28B563V;
GALLOPOLICARPO, cod. fisc. GLLPCR39T18E684X;
CO.BUILD.G0 LTD, cod. fisc. 92271100288, in persona del legale rappresentante pro tempore, F C, con sede in 2ND Floor Crown House, 37 High Street East Grinstead, West Sussex, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato M P, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, alla via Bergami n. 3.

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO BELVEDERE s.p.a., cod. fisc. 01506000288, in persona del curatore dott. Marcello Dalla Costa, rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. del 16 settembre 2016 e procura speciale apposta in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Gianni Solinas, Alessio Vianello e Massimo Lotti, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via di Ripetta n. 70.

- controricorrente -

e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA. - intimata - e nei confronti PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMACORTE DI CASSAZIONE. - intimate - nonché sul ricorso incidentale proposto da FALLIMENTO BELVEDERE s.p.a., come sopra rappresentato e difeso. - ricorrente incidentale - nei confronti di BELVEDERE s.p.a., EDILIZIA B.G. s.r.I., DIAZ s.r.I., GALILEO COSTRUZIONI EDILI s.r.I., LAND REAL ESTATE s.r.I., GALLO MATTEO, GALLO SILVIO, upf)Ai\ GALLO MARCO, GALLO LUCA, GALLO POLICARPO, CO.BUILD.G0 LTD, tutti come sopra rappresentati e difesi. controricorrenti - e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. - intimate - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale;
udito, per i ricorrenti, l'Avv. M P, che ha chiesto accogliersi il ricorso. udito, per il controricorrente, l'Avv. Achille Borrelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale, ed in via subordinata, in ipotesi di suo accoglimento anche parziale, accogliersi il ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il 17 settembre 2015, la B s.p.a. depositò presso il Tribunale di Padova, innanzi al quale già pendevano, a suo carico, ricorsi di fallimento, domanda di ammissione a concordato preventivo in continuità, ex art. 161, comma 6, l.fall., ma il successivo 12 novembre 2015, su istanza del nominato commissario giudiziale, il tribunale ne fissò l'udienza del 19 novembre 2015 per la declaratoria d'inammissibilità ai sensi dell'art. 173, comma 1, I.fall., convocando detta società davanti al collegio e dandone notizia al Pubblico Ministero.

1.1. Il 18 novembre 2015, dopo che, medio tempore, quei ricorsi di fallimento erano stati desistiti, la B s.p.a. rinunciò alla domanda (vu- concordataria, ed all'udienza del 19 novembre 2015 il giudice di prime cure, rilevato che il P.M. aveva depositato, in sede di procedura concordataria, il 18 novembre 2015 (stessa data della citata rinuncia), una richiesta di fallimento di quella società ai sensi degli artt. 161, comma 6, 162, comma 2, e 173 l.fall., la riunì alla procedura concordataria, concesse termine per deposito di note difensive e rinviò all'udienza del 10 dicembre 2015, all'esito della quale diede atto dell'avvenuta rinuncia alla domanda concordataria, nulla disponendo, però, in merito, e, sciogliendo la riserva assunta alla medesima udienza, dispose una perizia ai fini della verifica del presupposto di cui all'art. 5 I.fall.. 1.1.1. A seguito di un'ulteriore istanza di declaratoria di improcedibilità della domanda concordataria, poi, fu emesso, il 29 gennaio 2016, il corrispondente formale decreto, e successivamente, espletata la c.t.u., il Tribunale di Padova, con sentenza del 29 aprile 2016, dichiarò il fallimento della menzionata società.

1.2. Avverso tale decisione quest'ultima propose reclamo ex art. 18 I.fall., davanti alla Corte d'Appello di Venezia, chiedendone la revoca ed invocando, nell'ordine: la carenza di legittimazione del P.M.;
la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per violazione del principio del contraddittorio di cui al combinato disposto degli artt. 197 e 201, comma 2, cod. proc. civ.;
la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per omessa risposta al quesito posto dal giudice;
l'insussistenza dello stato d'insolvenza. Il 30 maggio 2016, inoltre, venne depositato un secondo reclamo dalla Co.Build.Go Ltd, proprietaria di oltre il 97% delle azioni della fallita, da varie società controllate e/o partecipate dalla medesima, nonché da innumerevoli terzi aventi tutti interesse alla revoca della sentenza suddetta.

1.2.1. La Procura Generale della Repubblica presso la citata Corte d'Appello rese parere positivo di accoglimento totale del primo reclamo, sia in rito che in merito, e dichiarò, quanto al secondo, di non volersi avvalere della facoltà di intervenire e di formulare eccezioni.

1.2.2. La corte veneziana, quindi, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 1665 del 2016, respinse entrambi i reclami.

1.2.3. Per quanto qui ancora di interesse, la stessa ritenne, in estrema sintesi, che: i) al di là del richiamo normativo operato dal P.M. nell'intestazione della propria richiesta, dal suo contenuto emergeva manifestamente che il fallimento della B s.p.a. fosse pronunciato indipendentemente dalla pendenza della procedura concordataria, atteso che l'insolvenza della società era emersa nel corso del procedimento penale n. 9264/15 r.g.n.r.;
il) non sussisteva la nullità della c.t.u., sotto tutti i profili prospettati, né, conseguentemente, della sentenza impugnata che ne aveva recepito le risultanze;
iii) una pluralità di univoci fatti obbiettivi esteriori conclamavano la situazione di irreversibile dissesto della menzionata società.

2. Avverso questa sentenza la B s.p.a, la Edilizia B.G. s.r.I., la Diaz s.r.l., la Galileo Costruzioni Edili s.r.I., la Land Real Estate s.r.l. e la Co.Build.G0 Ltd, nonché M G, S G, M G, L G e P G propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la curatela del Fallimento B s.p.a. resiste con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale condizionato recante un motivo, a sua volta resistito dai ricorrenti principali. Entrambe queste parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ., mentre non hanno spiegato difese la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione.

3. Il primo motivo del ricorso principale, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 15 I.fall., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», prospetta la carenza di legittimazione attiva del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova per avere questi esercitato l'iniziativa per la richiesta di fallimento in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 161, comma 6, 162, comma 2, e 173 I.fall., ed insistendo per la declaratoria di fallimento in sede di reclamo, pur essendo privo di legittimazione, e contro il parere completamente positivo della Procura Generale, sia in rito che nel merito, di tutti e ciascuno dei motivi di reclamo, tenuto conto che fra la Procura della Repubblica e la Procura Generale corre un rapporto di sovraordinazione.

3.1. Il secondo motivo, recante «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 197 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 201, comma 2, c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrive al giudice di prime cure di avere omesso il contraddittorio fra il consulente della parte e quello del giudice all'udienza in camera di consiglio del 12 aprile 2016 (così dovendosi correttamente intendere l'erronea data del 12 dicembre 2015 ivi menzionata).

3.2. Il terzo motivo lamenta l'omesso esame sull'effettiva valutazione delle rimanenze di B s.p.a., pari ad C 26.392.252,55 alla data della perizia, anziché di C 600.000,00 come sostenuto dal c.t.u., quale fatto decisivo in relazione all'ipotesi di nullità della perizia per omessa risposta al quesito, a cui si associa la nullità della sentenza impugnata, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 3.3. Il quarto motivo denuncia l'omesso esame dei seguenti documenti: i) verbale del collegio sindacale con attestazione della situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'azienda al 31 marzo 2016;
richiesta emissione fattura SAL finale e fattura contratto B n. 1480/15 dell'Università Ca' Foscari Venezia, prot. n. 19453 del 3 maggio 2016, a prova della regolarità contributiva;
iii) estratto del cassetto fiscale di B s.p.a. al 14 marzo 2016 e richiesta di rateazione del 27 aprile 2016, nonché parere pro ventate dell'Avv. Angelo Osnato a prova dell'effettiva consistenza del debito effettivamente esigibile dall'erario pari ad C 220.889,06 e non di C 3.223.943,62, come erroneamente scritto nella sentenza impugnata;
iv) transazioni e rateizzazioni fornitori B s.p.a. dopo il 31 gennaio 2016, in allegato n. 07 alle osservazioni alla perizia del c.t.u., quali fatti rilevanti ulteriori a quelli inseriti nei dati in c.t.u. e che comportano una riduzione del debito di fornitura subito esigibile da C 3.358.064,85 ad C 1.667.820,64 alla data del 23 marzo 2016;
v) prospetto sulle agevolazioni bancarie inserito in perizia, in cui la parte che eccede l'accordato rispetto all'utilizzato è pari ad C 1.507.286,42 per le .)3,111"111" sovvenzioni, oltre ad C 1.480.517,66 per mutui ipotecari ed C 4.904.193,76 per conti correnti ipotecari, per un totale di C 7.891.997,84, e non di C 10.200.000,00 come citato erroneamente in perizia. Si rappresenta, inoltre, che tutte le posizioni hanno una garanzia ipotecaria estremamente capiente, che azzera il rischio creditizio come chiaramente indicato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia. Si assume che l'omissione della valutazione sui fatti decisivi per il giudizio, che emergono dai documenti salienti di cui ai punti i), ii), iv), oggetto di discussione fra le parti, impedisce una congrua interpretazione dei conti aziendali, che è incompatibile con le motivazioni della sentenza impugnata sugli indici dello stato d'insolvenza, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 3.4. Il quinto motivo, infine, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 108/96, in combinato disposto con gli artt. 1283 e 1284 c.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrive al giudice di merito di avere erroneamente non considerato che le eccezioni di nullità contrattuale sollevate dai ricorrenti sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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