Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/03/2023, n. 06099

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/03/2023, n. 06099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06099
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

gliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso11541-2022 proposto da: COMUNE DI PRAIA A MRE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM,

VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell'avvocato S I, rappresentato e difeso dagli avvocati AGOSTINO MINENTE ed ENRICO ROMNO;
-ricorrente -

contro

Sez. U-

RG

11541/2022 camera di consiglio24.1.2023 CANDIA MRIA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MRIAROSARIA COLACINO;
-controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1809/2017 del TRIBUNALE di PAOLA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere MSSIMO FALABELLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MURO VITIELLO, il quale chiede la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso per regolamento di giurisdizione, affermi la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1. ― Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Paola, notificato in data 23 novembre 2017, M G C ha evocato in giudizio il Comune di Praia a Mare. Ha dedotto di essere proprietaria di un fondo ubicato nel territorio del detto Comune e che negli anni 2000 e 2001 erano stati deliberati i progetti relativi ad alcuni lavori: l’approvazione aveva avuto dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell’art. 1 l. n. 1/78 , con conseguenteprevisione dell’espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione dell’intervento: tra gli immobili interessati alla procedura ablatoria anzidetta rientrava, poi,il fondo dell’attrice. Il 10 luglio 2001 il Comune aveva provveduto a redigere lo stato di consistenza e provveduto all’immissione nel possesso del fondo. Con decreto del 5 agosto 2002 era stata formulata offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione, che l’attrice non aveva accettato. Il decreto di esproprio sarebbe dovuto intervenire entro il 7 giugno 2006: il provvedimento non era stato però emanato, onde da quella data l’occupazione delfondo era divenuta illegittima. Sez. U-

RG

11541/2022 camera di consiglio24.1.2023 M G C ha quindi domandato: accertare l’illegittimità per mancata emanazione del prescritto decreto d’esproprio ovvero di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/01, della proced ura ablativa e dell’occupazione del fondodi proprietà dell’attrice;
accertare e dichiarare che il terreno era ancoraillegittimamente occupato e detenut o dal Comune di Praia a Mare;
condannarequest’ultimo al rilascio del fondo;
condannare lo stesso Comune all’integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza della coattiva privazione dei propri fondi e allo stravolgimento dello stato dei luoghi posto in atto;
condannare, in particolare, il convenuto « al pagamento di tutte le somme spet tanti alla parte attrice sia sotto il profilo dell’indennizzo relativo alla fase di occupazione legittima per il quinquennio decorrente dal 10luglio 2001 (data di immissione in possesso in attuazione del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 4803 del7.6.2001) e sino a tutto il 9 luglio 2006 (data di cessazione del periodo di occupazione legittima): sia sotto il profilo dell’indennizzo dovuto per l’intero periodo di occupazione illegittima conseguente alla mancata adozione del decreto di espropriazione alla scadenza del quinquennio decorrente dalla data del decreto di occupazione di urgenza ovvero all’omesso ricorso alla proceduradi acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/01 e, dunque, per ilmancato godimento commisurato all’ammontare degli interessi moratori calcolati anno per anno sul valore venale degli immobili, con rivalutazione a decorrere dal 10 luglio 2006 (giorno in cui l’occupazione è divenuta illegittima), sino al momento dell’effettiva restituzione del fondo;
sia avendo riguardo al ristoro dei danni corrispondenti alle spese complessivamente occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza dello stravolgimento del fondo e la demolizione di tuttoquanto ivi insistente ab origine ». 2. ― Il Comune di Praia a Mare si è costituito e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Sez. U-
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