Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2019, n. 18343

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2019, n. 18343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18343
Data del deposito : 3 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C J nato a MACERATA il 25/06/1974 B F U nato a MONTE SAN GIUSTO il 06/07/1943 avverso la sentenza del 14/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita di ricorsi. udito il difensore Per la parte civile e' presente l'avv. F F del foro di Ancona che chiede la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Ancona, in data 14 dicembre 2017, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Fermo a carico di U B e J C, dichiarava estinto per prescrizione - con revoca delle connesse statuizioni civili - il reato loro ascritto ex art. 589, comma 2, cod.pen, nelle rispettive qualità di proprietaria (la C) e di committente di lavori edili (la B) in occasione dei quali perdeva la vita Giuseppe B, incaricato di eseguire le lavorazioni. A costui, nelle suddette qualità, venivano affidati tra l'altro lavori in quota, senza il rispetto del dovere di predisporre misure generali di sicurezza del lavoratore;
ciò rivestiva rilievo causale nella caduta del B al suolo, dalla quale conseguiva il decesso del lavoratore. Il B, rispettivamente fratello e nipote delle due imputate B Uga e C Jessica, prestava in via di fatto la sua opera in diverse mansioni, verso un corrispettivo che secondo la Corte di merito ammontava a 500 euro mensili;
in occasione di lavori di disinfestazione, a lui affidati il 16 settembre 2005, il B cadeva da una scala a pioli poggiata su una colonna del patio della villa delle imputate, riportando lesioni che lo traevano a morte. Secondo la Corte distrettuale, la C - quale proprietaria dell'immobile ove venivano eseguite le prestazioni - e la B - quale datrice di lavoro e committente - avevano assunto una posizione di garanzia che le obbligava ad adottare ogni misura atta a tutelare la sicurezza e la salute della vittima, in particolare con riferimento all'uso delle scale, non avvenuto in sicurezza.
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