Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2022, n. 19361
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T D, nato a Venezia il 28/09/1977 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 20/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. M S, difensore di T D, il quale ha fatto presente che il proprio assistito è attualmente detenuto solo per il capo d'imputazione che riguarda la tentata estorsione, mentre non vi è titolo detentivo per l'associazione a delinquere, e ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai relativi motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/12/2021, il Tribunale di Venezia, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da D T, ha confermato l'ordinanza del 15/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva disposto, nei confronti dello stesso T, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. La misura era stata disposta in relazione ai delitti di cui: a) agli artt. 110, 81, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., perché, in concorso con il fratello L T, con ripetute minacce, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'avv. G B a consegnargli la somma di C 30.000,00, così procurandosi un ingiusto profitto;
b) all'art. 416 cod. pen., per essersi associato con G B, P P, L T, G C, A P, C M, M P, A P, R S, A G, A D, E M e Gpaolo Pillot, come coadiutore del fratello D T, nella gestione degli interessi criminosi dell'associazione per delinquere dei cosiddetti "Mestrini".
2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Venezia, D T, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 629, primo e secondo comma, cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, risultante dal testo della stessa nonché dal proprio interrogatorio di garanzia del 10 dicembre 2021, dalla documentazione prodotta nel corso dell'udienza camerale svoltasi davanti al Tribunale del riesame - segnatamente, dalla denuncia per patrocinio infedele sporta nei confronti dell'avv. G B, dalla richiesta di archiviazione di tale notizia di reato, dall'opposizione a tale richiesta e dall'atto di transazione concluso con la ex compagna M Z - e dall'informativa del R.O.S di Padova del 3 marzo 2021. Il ricorrente deduce, in particolare, che, come risultava dai suddetti atti, la richiesta all'avv. G B della somma di C 30.000,00 - che egli aveva dovuto versare all'ex compagna M Z, in via transattiva, per evitare la procedura esecutiva sull'unico immobile di sua proprietà promossa dalla stessa Zavan - era stata avanzata nella convinzione che tale somma avrebbe potuto non essere pagata se l'avv. B, al quale aveva conferito mandato, lo avesse fedelmente assistito in detta procedura e nelle altre intentategli dalla Zavan, con la conseguenza che, avendo egli agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto, il fatto doveva essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e non come tentata estorsione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., aggravante contestata in relazione al reato di tentata estorsione, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. M S, difensore di T D, il quale ha fatto presente che il proprio assistito è attualmente detenuto solo per il capo d'imputazione che riguarda la tentata estorsione, mentre non vi è titolo detentivo per l'associazione a delinquere, e ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai relativi motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/12/2021, il Tribunale di Venezia, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da D T, ha confermato l'ordinanza del 15/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva disposto, nei confronti dello stesso T, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. La misura era stata disposta in relazione ai delitti di cui: a) agli artt. 110, 81, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., perché, in concorso con il fratello L T, con ripetute minacce, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'avv. G B a consegnargli la somma di C 30.000,00, così procurandosi un ingiusto profitto;
b) all'art. 416 cod. pen., per essersi associato con G B, P P, L T, G C, A P, C M, M P, A P, R S, A G, A D, E M e Gpaolo Pillot, come coadiutore del fratello D T, nella gestione degli interessi criminosi dell'associazione per delinquere dei cosiddetti "Mestrini".
2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Venezia, D T, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 629, primo e secondo comma, cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, risultante dal testo della stessa nonché dal proprio interrogatorio di garanzia del 10 dicembre 2021, dalla documentazione prodotta nel corso dell'udienza camerale svoltasi davanti al Tribunale del riesame - segnatamente, dalla denuncia per patrocinio infedele sporta nei confronti dell'avv. G B, dalla richiesta di archiviazione di tale notizia di reato, dall'opposizione a tale richiesta e dall'atto di transazione concluso con la ex compagna M Z - e dall'informativa del R.O.S di Padova del 3 marzo 2021. Il ricorrente deduce, in particolare, che, come risultava dai suddetti atti, la richiesta all'avv. G B della somma di C 30.000,00 - che egli aveva dovuto versare all'ex compagna M Z, in via transattiva, per evitare la procedura esecutiva sull'unico immobile di sua proprietà promossa dalla stessa Zavan - era stata avanzata nella convinzione che tale somma avrebbe potuto non essere pagata se l'avv. B, al quale aveva conferito mandato, lo avesse fedelmente assistito in detta procedura e nelle altre intentategli dalla Zavan, con la conseguenza che, avendo egli agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto, il fatto doveva essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e non come tentata estorsione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., aggravante contestata in relazione al reato di tentata estorsione, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod.
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