Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2004, n. 7688

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L'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nel prevedere il divieto di assunzione di lavoratori mediante contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che abbiano proceduto a riduzioni del personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, prescinde dall'esistenza di un intento fraudolento del datore di lavoro di ottenere indebiti sgravi, riferendosi unicamente alla riduzione di personale quale effetto di una esclusiva iniziativa del datore di lavoro, con qualsiasi strumento essa venga realizzata; ne consegue che il divieto ivi previsto opera non solo con riferimento alle riduzioni di personale per licenziamento collettivo, ma anche in tutte le ipotesi di riduzione di personale per ragioni oggettive, sempreché queste siano riconducibili all'unilaterale iniziativa del datore di lavoro.

Anche all'interno del rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, con la conseguenza che la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all'art. 414 cod. proc. civ.) e, pertanto, deve recare, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto di essa e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda; ne consegue che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio chiarire detti elementi, al fine di adeguare al carattere e ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in via monitoria, nonché modificare, nei limiti della "emendatio", e non della "mutatio libelli", la domanda proposta in sede monitoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'Istituto previdenziale per il pagamento di contributi omessi e accessori, aveva ritenuto ammissibile l'estensione, contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, ad un periodo più ampio di quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo della pretesa impositiva dell'Istituto stesso, essendo rimasti immutati sia la "causa petendi" che il "petitum", anche mediato, quali i titoli dell'obbligazione contributiva inadempiuta e il "quantum" dei contributi evasi e dei relativi accessori).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2004, n. 7688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7688
Data del deposito : 22 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'B' M. REPUBBLICA ITALIANA 07 688 04 IN NOME DEL, OLO ITALIA LA

CORTE SUPRE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro " Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. G SI Presidente R.G.N. 28710 /01 Cron.14753 Dott. M D L Rel. Consigliere Dott. Corrado

GUGLIELMUCCI

Consigliere Rep. Dott. C F - Consigliere Ud. 11/11/03 Dott. P S Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: EDIL FPS DI P A &
C SNC in persona del legale rappresentante pro tempore P A, FADDA PTRO, P A, PERU MO, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA PRLUIGI DI PALESTRINA

1, presso lo studio dell'avvocato G D M, che li ....... rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO, giusta delega in atti; ricorrente - contro INPS L ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 2003 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, 5829 -1- - presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANINO SGROI, F F, giusta delega in atti; A - controricorrente avverso la sentenza n. 189/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 20/06/01 R.G. N. 165/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA; udito l'Avvocato DETTORI MASALA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. - -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Sassari in data 25 gennaio 2001- che aveva parzialmente accolto l'opposizione della Edil FPS di Peru Antonio &
C. S.n.c. a decreto ingiuntivo di pagamento di contributi ed accessori in favore dell'INPS - essenzialmente in base ai rilievi seguenti: - non costituisce domanda nuova la precisazione dell'INPS - in memoria difensiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che l'importo per contributi ed accessori – portato dal decreto ingiuntivo opposto si riferisce www - ad un periodo (dal maggio 1989 al dicembre 1992) più ampio rispetto a quello. (dal maggio al dicembre 1989) indicato nel decreto; - la decadenza dagli sgravi, per l'inosservanza del contratto collettivo nazionale, dipende dall'omessa iscrizione e contribuzione alla cassa edile, pur essendovi la società tenuta in dipendenza dell'incontestato inquadramento nel settore industriale, nonché dalla mancata erogazione delle indennità di trasporto e di mensa essendo inammissibile, perché ( - tardivamente dedotta e comunque assolutamente generica, la prova testimoniale circa la prestazione diretta degli stessi servizi ed ha - comportato l'imposizione, sin dalla sentenza di primo grado, del minore importo (previsto dall'art. 4 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1973, n. 151) rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo (a norma dell'art. 6 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n.389);
non compete il più favorevole regime contributivo previsto per i contratti - di formazione e lavoro, essendo stati i contratti stessi stipulati con lavoratori che, nei sei mesi precedenti, erano stati licenziati dalla stessa società, mentre "é rimasto del tutto indimostrato, e sarebbe del resto ininfluente, che i 1 precedenti licenziamenti fossero intervenuti per fine lavori e non per conseguire il fine fraudolento di ottenere indebiti sgravi". Avverso la sentenza d'appello, la Edil FPS di Peru Antonio &
C. S.n.c. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L'intimato INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione. 1.1.Con il primo motivo di ricorso – denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ((art. 416, 418 c.p.c.) - la Edil FPS di Peru Antonio &
C. S.n.c. censura la sentenza impugnata per avere pronunciato su domanda nuova - consistente nella estensione del - periodo di riferimento, indicato nel ricorso per ingiunzione, della dedotta omissione contributiva – proposta dall'INPS in memoria difensiva del giudizio - di opposizione. Il primo motivo di ricorso non é fondato. 1.2.Invero la fase monitoria del procedimento d'ingiunzione (art.633 ss. c.p.c.) non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito 8 del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533), che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria, instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, ) con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.5045, 5340/99, 13445/2000, 3114/2001, 5526, 8502, 16386/2002 ) – la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua - posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di ÷ cui all'art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve recare, tra l'altro, la "determinazione dell'oggetto della domanda" e "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 e 5 dello stesso art. 414 c.p.c.) - fatta valere, tuttavia, con il ricorso per ingiunzione e con la conseguenza - ulteriore che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio 2 - al fine, tra l'altro, di adeguare al carattere ed ai chiarire detti elementi principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria nonché modificare (ai sensi dell'art. 420 c.p.c.) nei termini della emendatio - e non della libelli, la domanda proposta, appunto, in sede mutatio - monitoria. Lungi dal costituire modifica (in tal senso, vedi, sia pure a fini diversi, Cass. n. 6544/98) della domanda - fatta valere con il ricorso per ingiunzione - l'ampliamento dell'arco temporale di riferimento, per l'omissione contributiva dedotta in sede monitoria, costituisce ove restino fermi, come nella specie, - causa pretendi e petitum (anche) mediato (quali i titoli dell'obbligazione contributiva rimasta inadempiuta, appunto, ed il quantum dei contributi evasi e degli accessori relativi) – mera specificazione della domanda, proposta con - il ricorso per ingiunzione, al fine di adeguarne la naturale sommarietà al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria. Tanto basta per rigettare il primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 decreto-legge n. 71, convertito in legge n. 151/93) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere applicato la disposizione invocata (art. 4 decreto-legge n. 71, convertito in legge n. 151/93, cit., appunto), ma la norma previgente (art. 6, comma 10, decreto-legge n. 338, convertito in legge n. 389/89), che ne risulta sostituita. ± Anche il secondo motivo di ricorso é infondato. Infatti - come risulta dalla sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza ora impugnata www la somma portata dal decreto ingiuntivo (lire 80.116.000) è stata ridotta (a lire 15.343.200), proprio in applicazione della legge invocata dal ricorrente (legge n. 151/93, cit.). denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) 3.1. Con il terzo motivo- violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 29 decreto-legge n. 244, convertito in legge n. 341/95) la ricorrente censura la sentenza - impugnata per avere affermato il proprio obbligo contributivo - in dipendenza dell'iscrizione e contribuzione alla Cassa edile · sebbene l'obbligo stesso fosse stato imposto, solo successivamente, dalla disposizione invocata (art. 29 decreto-legge n. 244, convertito in legge n. 341/95, cit., appunto). Anche il terzo motivo di ricorso é infondato. - -3.2. Infatti l'obbligo contributivo contestato dalla ricorrente risulta imposto da disposizione (art. 9 decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale) - precedente rispetto a quella invocata dalla stessa ricorrente ― che sancisce testualmente: - "1.L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.". Tanto basta per rigettare anche il motivo di ricorso, ora in esame. 4 4.1. Con il quarto motivo – denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) vizio di motivazione - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la declaratoria di invalidità dei contratti di formazione e lavoro, per "violazione del divieto di riassunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti", sebbene i contratti stessi lungi dal perseguire "l'intento - fraudolento di ottenere indebiti sgravi" - hanno avuto regolare svolgimento e si sono conclusi con il conseguimento della nuova qualifica. Anche il quarto motivo di ricorso é infondato. 4.2.Invero possono assumere lavoratori con contratto di formazione e lavoro - per espressa previsione della disposizione istitutiva dello stesso tipo contrattuale (art. 3 decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) - i datori di lavoro che, tra l'altro, "non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti" (comma 1). La prospettata condizione (condicio iuris)- per l'accesso del datore di lavoro, appunto, al contratto di formazione e lavoro - prescinde, quindi, dal suo "intento fraudolento di ottenere indebiti sgravi" - del quale la ricorrente si limita a denunciare la insussistenza nel caso di specie - e pare integrato, invece, dalla "riduzione di personale", alla quale lo stesso datore di lavoro "non abbia proceduto", appunto, "nei dodici mesi precedenti". Evidente ne risulta, pertanto, il riferimento della disposizione in esame (art. 3, comma 1, decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, cit.), soltanto, al previsto effetto - la "riduzione di personale" precedente, appunto, in dipendenza esclusiva di iniziativa unilaterale del datore di lavoro a prescindere, cioè, dalla "fattispecie" corrispondente e, segnatamente, dallo "strumento con cui tale effetto viene raggiunto". 5 4.3.Agli stessi esiti interpretativi, è già pervenuta la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 723/97, 1410/2000) – dalla quale sono - state estratte, testualmente, le espressioni riportate tra virgolette ("fattispecie", appunto, e “strumento con cui tale effetto viene raggiunto" ) - sia pure con riferimento alla previsione (art. 15 della legge n. 264 del 1949, recante la disciplina del collocamento) del diritto di precedenza nella - riassunzione, entro un anno, presso la medesima azienda in favore dei - lavoratori licenziati, appunto, per “riduzione del personale”. Pur non essendo mancate pronunce di segno diverso (vedi Cass. n.2663/91, 11918/92), il ricordato orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. n. 723/97, 1410/2000, cit.) - che pare da condividere, perché maggiormente idoneo a collocare, nel quadro legislativo, la previsione normativa esaminata ha ritenuto sufficiente, nella ipotesi considerata (di cui - all' art. 15 della legge n. 264 del 1949, cit.), qualsiasi riduzione del personale per ragioni oggettive e per iniziativa unilaterale del datore di lavoro - ancorché non integri, necessariamente, la fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale (di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del 1991). 4.4.La proposta conclusione risulta coerente, appunto, con il quadro normativo vigente che ha eliminato, infatti, qualsiasi differenza "ontologica" (Cass. n. 1410/2000, cit.) tra i licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti individuali plurimi "per giustificato motivo oggettivo R connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro" (art. 4 decreto legge n.48, convertito in legge n. 236 del 1993) - e può essere, A coerentemente, estesa alla previsione normativa che ci occupa (di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, cit.). Identica risulta, infatti, la stessa previsione normativa ("riduzione di personale", appunto) – che é capace di assumere, proprio per il suo tenore- 6 letterale, l'ampio significato ad essa già attribuito - né, peraltro, ha subito. modifiche il quadro normativo, nel quale - per quanto si è detto la previsione medesima deve essere sistematicamente collocata. 4.5.La stessa conclusione, poi, risulta coerente anche con la ratio legis, sottesa all'istituzione del contratto di formazione e lavoro (di cui all'art. 3, decreto-legge n. 726, convertito in legge n. 863 del 1984, cit., appunto). Configurato come "strumento attivo per l'occupazione riguardante soprattutto i giovani” – fin dai lavori preparatori della legge (di conversione) - istitutiva (vedine riferimenti in Cass. n. 4806 del 1995) - il contratto di formazione lavoro, infatti, persegue - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine la sentenza n. 190 del 1987) - la "finalità socio-politica di favorire la costituzione di rapporti di lavoro subordinato per i giovani: obiettivo che non può dirsi dunque perseguito, in relazione alla finalità della legge, solo sul piano di una “occupazione aggiuntiva" rispetto al livello esistente.". All'evidenza incompatibile - con la ratio prospettata - sarebbe, infatti, la promozione di contratti di formazione e lavoro, stipulati da datori di lavoro, che nei dodici mesi precedenti abbiano, comunque, "proceduto a - - riduzione di personale", per il solo fatto che non ne risulti integrata la fattispecie del licenziamento collettivo (di cui all'art. 24 legge n. 223 del 1991, cit.). In un'ipotesi siffatta, il contratto di formazione e lavoro lungi dal - حهم promuovere la "occupazione aggiuntiva", che ne risulta perseguita finirebbe, infatti, con l'incentivare mediante sgravi contributivi ed altri - benefici (quale l'apposizione del termine allo stesso contratto) il comportamento del datore di lavoro, che avendo, comunque, proceduto a "riduzione di personale", nei dodici mesi precedenti si limiterebbe a - realizzare occupazione meramente sostitutiva, volta soltanto a ricostituire il livello occupazionale precedente la stessa riduzione di personale. 7 4.6.La soluzione proposta non pare, peraltro, inconciliabile con l'unico precedente specifico di questa Corte (sentenza n. 4806 del 1995), sebbene ne risulti prospettata la identificazione soltanto con il licenziamento - collettivo (di cui all'art. 24 legge n. 223 del 1991, cit.) - della riduzione di personale, che per quanto si è detto - preclude, al datore di lavoro, la - stipulazione di contratti di formazione e lavoro (ai sensi dell' art. 3, comma 1, decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, cit.). All'esito di un iter argomentativo - che non sembra discostarsi da quello fin qui seguito da questa Corte – lo stesso precedente perviene, coerentemente, - alla conclusione che esula - dalla "riduzione di personale" (di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, cit.) - l'esodo di dipendenti, per prepensionamenti e dimissioni incentivate, in quanto questi non dipendono da iniziativa unilaterale del datore di lavoro, ma sono riconducibili entrambi atteso il "carattere - "autoespulsivo" del prepensionamento” (così, testualmente, Cass. n. 4806 del P 1995, cit.) - a scelta ed iniziativa dello stesso lavoratore. La conclusione - raggiunta dal precedente giurisprudenziale in esame - non ne suppone necessariamente, tuttavia, la lettura restrittiva (dell'art. 3, comma 1, decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, cit.) contestualmente proposta che identifica la - prevista "riduzione di personale", appunto, con il licenziamento collettivo (di cui all'art.24 legge n. 223 del 1991, cit.) - ma risulta coerente, altresì, con la 8 lettura più ampia - condivisa, per quanto si è detto, da questa Corte - che vi include. altresì, qualsiasi (altra) riduzione di personale per ragioni oggettive - e per iniziativa unilaterale del datore di lavoro ancorché non integri, necessariamente, la fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale. Oltre a sorreggere - per quanto si é detto - la conclusione raggiunta dallo stesso precedente giurisprudenziale (sentenza n. 4806 del 1995, cit.), la lettura (dell'art. 3, comma 1, decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, cit.) che questa Corte condivide -non solo è conforme al tenore letterale della stessa previsione normativa, ma risulta, altresì, più coerente - per quanto si è detto - con la ratio legis, sottesa alla istituzione del contratto di formazione e lavoro. 4.7.Tanto basta per rigettare, perché infondato, anche il quarto motivo di ricorso. -La sentenza impugnata, infatti, non si discosta dal principio di diritto enunciato - laddove nega gli sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro, che come è stato accertato dalla sentenza di primo grado, - confermata dalla sentenza ora impugnata - l'attuale ricorrente aveva stipulato, addirittura, con gli sessi lavoratori licenziati (meno di) sei mesi prima. کر 5.Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

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