Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2021, n. 01517
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Testo completo
del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 30/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale non condizionato, come da requisitoria scritta già depositata;
udito, per la ricorrente, l'avvocato C S, che si riporta;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato F C, che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.p.a. Monte dei Paschi di Siena ha presentato domanda di insinuazione in via ipotecaria nel passivo fallimentare della s.r.l. VOG per credito dipendente da mutuo, per sorte capitale, per sorte interessi, nonché per mora. Il curatore ha proposto l'esclusione del credito dallo stato passivo. In proposito, ha osservato che, «nonostante nel contratto di mutuo sia prevista la destinazione della somma a investimenti immobiliari, l'importo mutuato è servito semplicemente a coprire un precedente scoperto di conto corrente chirografario senza creare una provvista autonomamente utilizzabile e così trasformando un debito chirografario in debito privilegiato in epoca in cui erano già presenti in contabilità debiti concorsuali;
prova ne è che la somma relativa al mutuo è stata accreditata sul conto corrente ... ripianando la notevole debitoria». In ragione di queste connotazioni della fattispecie, il curatore ha affermato la «nullità del contratto per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., con conseguente nullità delle ipoteche iscritte a garanzie ...;
la nullità della causa del contratto ex art. 1344 cod. civ. per essere state utilizzate le somme per il ripianamento di pregressa esposizione presso lo stesso istituto;
la simulazione del contratto stipulato in frode alle ragioni dei creditori per avere trasformato un credito chirografario in un credito ipotecario». Condividendo le deduzioni del curatore, il giudice delegato ha escluso il credito dal passivo del fallimento. 2.- A fronte dell'esclusione la s.p.a. Monte dei Paschi ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Salerno. Con decreto depositato il 30 maggio 2014, il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione. Più in particolare, il decreto ha escluso il «rango di privilegiato del credito perché l'atto di costituzione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto di mutuo è privo di causa sapendo fin dalla sottoscrizione entrambe le parti che lo scopo dichiarato, investimento immobiliare, era simulato e che l'erogazione del mutuo avrebbe estinto debiti pregressi di natura chirografaria attribuendo alla società un finanziamento a lungo termine»;
per l'effetto, ha ammesso il credito al chirografo. L'articolata motivazione svolta dal Tribunale si snoda, in buona sostanza, lungo i passi qui in appresso riferiti (nn. 3 e 4). 3.1.- Risulta dimostrato - ha rilevato dunque il decreto - che la somma proveniente dal mutuo ipotecario è stata impiegata per ripianare l'esposizione debitoria di natura chirografaria, derivante da scoperto di conto corrente;
e che la Banca era a conoscenza della situazione economica della società. Peraltro, pure è provato - ha proseguito lo stesso - che alla società «è stato da un lato attribuito uno stabile finanziamento» e, dall'altro, è stato «consentito di proseguire ad operare sul conto corrente, tant'è che si chiude al momento del fallimento con un considerevole scoperto». Ad avviso del Tribunale, tutto ciò viene a comportare che si debba prendere in separata considerazione, da un canto, il «negozio accessorio costitutivo dell'ipoteca»;
dall'altro, il «nuovo finanziamento a lungo termine». 3.2.- Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto la «nullità dell'ipoteca in applicazione dell'art. 1418 cod. civ.», rilevando che «in questo caso è provato inequivocabilmente che le parti hanno indicato uno scopo del tutto sin dall'inizio inesistente e anche illecito civilmente, perché è provato che le parti sapevano che non si trattava di un mutuo finalizzato a un investimento immobiliare, ma ad estinguere debiti pregressi di natura chirografaria». 3.3.- Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha affermato che l'«ammissione in chirografo deriva dal fatto che è inequivocabilmente provato che con l'erogazione del mutuo le parti hanno per davvero voluto estinguere il debito sul conto corrente, hanno per davvero voluto contrarre un finanziamento a lungo termine e quindi non hanno simulato un mutuo non voluto, ma soltanto hanno simulato l'ipoteca. In questo caso è intervenuta una novazione perché la precedente obbligazione è stata sostituita da una nuova, assistita da una garanzia ipotecaria del tutto simulata e del tutto nulla per inesistenza e illiceità della causa». 4.- In appendice alla motivazione così condotta in punto di nullità dell'ipoteca e di validità invece della dilazione connessa con l'operazione, il Tribunale ha preso in esame l'eccezione revocatoria, proposta dal curatore in sede di giudizio di opposizione. In proposito, il decreto ha in via ulteriore precisato che «il fallimento ha provato che la Banca era a conoscenza della frode che andava a realizzare nei confronti degli altri creditori in ordine alla costituzione dell'ipoteca, trasformando un credito chirografario in un credito ipotecario». E ha altresì riscontrato che - essendo già sussistente «al momento della costituzione dell'ipoteca ... il debito di conto corrente ed essendo stato lo stesso trasformato in debito a lungo termine», non ancora estinto al momento della dichiarazione di fallimento - era da valorizzare «la frode ai creditori ... solo per l'ipoteca e la consapevolezza di ciò in capo all'Istituto di credito e al debitore». «Per contro, non essendovi stata una vera e propria erogazione di nuova finanza, ma solo una trasformazione di uno scoperto di conto corrente in un debito a lungo termine» - così si è concluso - «non sussistono gli estremi della frode ai creditori, in particolare del danno, per revocare l'intera operazione economica». 5.- Avverso questa pronuncia è insorta la Banca, che ha presentato ricorso, articolandolo in quattro motivi di cassazione. Ha resistito il Fallimento della s.r.l. VOG, con controricorso. Nello stesso atto, il Fallimento ha altresì svolto ricorso incidentale condizionato, per due motivi, e ricorso incidentale non condizionato, composto di quattro motivi. La Banca ha poi depositato apposito controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno altresì depositato memorie. 6.- La controversia è stata chiamata all'udienza camerale della Prima sezione civile del 20 dicembre 2018. kAr- In esito alla quale, il Collegio ha rilevato che la «tematica così sollevata - quale appunto relativa alla sorte da riservare a un'operazione connotata a un tempo dal meccanismo di portare a contestuale un'ipoteca relativa a un debito pregresso e dal riposizionamento della scadenza di detto debito - riveste una rilevanza affatto particolare. Con la conseguenza che si manifesta senz'altro opportuna la trattazione in pubblica udienza della medesima, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 375 cod. proc. civ.». 7.- In vista dell'udienza pubblica, il ricorrente principale e il ricorrente incidente hanno provveduto a depositare ulteriori memorie.
RAGIONI DEALLA DECISIONE
8.- I motivi di ricorso sviluppati dal ricorrente principale denunziano i vizi che qui di seguito vengono sintetizzati. 8.1.- Il primo motivo assume, in particolare, violazione degli artt.1418 e 1344 cod. civ. «anche in relazione gli artt. 1322 e 1343 cod. civ., nonché agli artt. 2809 - 2810 e al principio di accessorietà dell'ipoteca». Nella sostanza, il ricorrente giudica errata la pronuncia del Tribunale, «nella misura in cui, pur ritenendo valido ed efficace il contratto di mutuo, esclude la garanzia ipotecaria ... sul presupposto di un'asserita nullità». ['«ipoteca ha carattere di accessorietà rispetto al credito che intende garantire»: perciò, «una volta considerato sussistente il predetto credito», «non avrebbe potuto essere dichiarata la nullità della sola ipoteca e comunque certamente non per inesistenza e illiceità della causa». Al più, una simile ipoteca potrebbe essere revocabile (per quanto non così nel caso concretamente in questione, non manca di precisare il ricorrente). Pure appare errata - si aggiunge, con censura ulteriore - l'illazione che il mutuo in discorso «sia da qualificare come mutuo di scopo», di cui pure ha preso le mosse il provvedimento del Tribunale di Salerno. Comunque, l'«eventuale deviazione dallo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ... non può certo integrare la pretesa illiceità della causa dell'ipoteca». 8.2.- Il secondo motivo del ricorso principale lamenta violazione della norma dell'art. 1362 cod. civ. Ad avviso del ricorrente, la «ricostruzione operata dal Tribunale di Salerno del termine "investimenti immobiliari" è
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale non condizionato, come da requisitoria scritta già depositata;
udito, per la ricorrente, l'avvocato C S, che si riporta;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato F C, che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.p.a. Monte dei Paschi di Siena ha presentato domanda di insinuazione in via ipotecaria nel passivo fallimentare della s.r.l. VOG per credito dipendente da mutuo, per sorte capitale, per sorte interessi, nonché per mora. Il curatore ha proposto l'esclusione del credito dallo stato passivo. In proposito, ha osservato che, «nonostante nel contratto di mutuo sia prevista la destinazione della somma a investimenti immobiliari, l'importo mutuato è servito semplicemente a coprire un precedente scoperto di conto corrente chirografario senza creare una provvista autonomamente utilizzabile e così trasformando un debito chirografario in debito privilegiato in epoca in cui erano già presenti in contabilità debiti concorsuali;
prova ne è che la somma relativa al mutuo è stata accreditata sul conto corrente ... ripianando la notevole debitoria». In ragione di queste connotazioni della fattispecie, il curatore ha affermato la «nullità del contratto per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., con conseguente nullità delle ipoteche iscritte a garanzie ...;
la nullità della causa del contratto ex art. 1344 cod. civ. per essere state utilizzate le somme per il ripianamento di pregressa esposizione presso lo stesso istituto;
la simulazione del contratto stipulato in frode alle ragioni dei creditori per avere trasformato un credito chirografario in un credito ipotecario». Condividendo le deduzioni del curatore, il giudice delegato ha escluso il credito dal passivo del fallimento. 2.- A fronte dell'esclusione la s.p.a. Monte dei Paschi ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Salerno. Con decreto depositato il 30 maggio 2014, il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione. Più in particolare, il decreto ha escluso il «rango di privilegiato del credito perché l'atto di costituzione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto di mutuo è privo di causa sapendo fin dalla sottoscrizione entrambe le parti che lo scopo dichiarato, investimento immobiliare, era simulato e che l'erogazione del mutuo avrebbe estinto debiti pregressi di natura chirografaria attribuendo alla società un finanziamento a lungo termine»;
per l'effetto, ha ammesso il credito al chirografo. L'articolata motivazione svolta dal Tribunale si snoda, in buona sostanza, lungo i passi qui in appresso riferiti (nn. 3 e 4). 3.1.- Risulta dimostrato - ha rilevato dunque il decreto - che la somma proveniente dal mutuo ipotecario è stata impiegata per ripianare l'esposizione debitoria di natura chirografaria, derivante da scoperto di conto corrente;
e che la Banca era a conoscenza della situazione economica della società. Peraltro, pure è provato - ha proseguito lo stesso - che alla società «è stato da un lato attribuito uno stabile finanziamento» e, dall'altro, è stato «consentito di proseguire ad operare sul conto corrente, tant'è che si chiude al momento del fallimento con un considerevole scoperto». Ad avviso del Tribunale, tutto ciò viene a comportare che si debba prendere in separata considerazione, da un canto, il «negozio accessorio costitutivo dell'ipoteca»;
dall'altro, il «nuovo finanziamento a lungo termine». 3.2.- Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto la «nullità dell'ipoteca in applicazione dell'art. 1418 cod. civ.», rilevando che «in questo caso è provato inequivocabilmente che le parti hanno indicato uno scopo del tutto sin dall'inizio inesistente e anche illecito civilmente, perché è provato che le parti sapevano che non si trattava di un mutuo finalizzato a un investimento immobiliare, ma ad estinguere debiti pregressi di natura chirografaria». 3.3.- Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha affermato che l'«ammissione in chirografo deriva dal fatto che è inequivocabilmente provato che con l'erogazione del mutuo le parti hanno per davvero voluto estinguere il debito sul conto corrente, hanno per davvero voluto contrarre un finanziamento a lungo termine e quindi non hanno simulato un mutuo non voluto, ma soltanto hanno simulato l'ipoteca. In questo caso è intervenuta una novazione perché la precedente obbligazione è stata sostituita da una nuova, assistita da una garanzia ipotecaria del tutto simulata e del tutto nulla per inesistenza e illiceità della causa». 4.- In appendice alla motivazione così condotta in punto di nullità dell'ipoteca e di validità invece della dilazione connessa con l'operazione, il Tribunale ha preso in esame l'eccezione revocatoria, proposta dal curatore in sede di giudizio di opposizione. In proposito, il decreto ha in via ulteriore precisato che «il fallimento ha provato che la Banca era a conoscenza della frode che andava a realizzare nei confronti degli altri creditori in ordine alla costituzione dell'ipoteca, trasformando un credito chirografario in un credito ipotecario». E ha altresì riscontrato che - essendo già sussistente «al momento della costituzione dell'ipoteca ... il debito di conto corrente ed essendo stato lo stesso trasformato in debito a lungo termine», non ancora estinto al momento della dichiarazione di fallimento - era da valorizzare «la frode ai creditori ... solo per l'ipoteca e la consapevolezza di ciò in capo all'Istituto di credito e al debitore». «Per contro, non essendovi stata una vera e propria erogazione di nuova finanza, ma solo una trasformazione di uno scoperto di conto corrente in un debito a lungo termine» - così si è concluso - «non sussistono gli estremi della frode ai creditori, in particolare del danno, per revocare l'intera operazione economica». 5.- Avverso questa pronuncia è insorta la Banca, che ha presentato ricorso, articolandolo in quattro motivi di cassazione. Ha resistito il Fallimento della s.r.l. VOG, con controricorso. Nello stesso atto, il Fallimento ha altresì svolto ricorso incidentale condizionato, per due motivi, e ricorso incidentale non condizionato, composto di quattro motivi. La Banca ha poi depositato apposito controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno altresì depositato memorie. 6.- La controversia è stata chiamata all'udienza camerale della Prima sezione civile del 20 dicembre 2018. kAr- In esito alla quale, il Collegio ha rilevato che la «tematica così sollevata - quale appunto relativa alla sorte da riservare a un'operazione connotata a un tempo dal meccanismo di portare a contestuale un'ipoteca relativa a un debito pregresso e dal riposizionamento della scadenza di detto debito - riveste una rilevanza affatto particolare. Con la conseguenza che si manifesta senz'altro opportuna la trattazione in pubblica udienza della medesima, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 375 cod. proc. civ.». 7.- In vista dell'udienza pubblica, il ricorrente principale e il ricorrente incidente hanno provveduto a depositare ulteriori memorie.
RAGIONI DEALLA DECISIONE
8.- I motivi di ricorso sviluppati dal ricorrente principale denunziano i vizi che qui di seguito vengono sintetizzati. 8.1.- Il primo motivo assume, in particolare, violazione degli artt.1418 e 1344 cod. civ. «anche in relazione gli artt. 1322 e 1343 cod. civ., nonché agli artt. 2809 - 2810 e al principio di accessorietà dell'ipoteca». Nella sostanza, il ricorrente giudica errata la pronuncia del Tribunale, «nella misura in cui, pur ritenendo valido ed efficace il contratto di mutuo, esclude la garanzia ipotecaria ... sul presupposto di un'asserita nullità». ['«ipoteca ha carattere di accessorietà rispetto al credito che intende garantire»: perciò, «una volta considerato sussistente il predetto credito», «non avrebbe potuto essere dichiarata la nullità della sola ipoteca e comunque certamente non per inesistenza e illiceità della causa». Al più, una simile ipoteca potrebbe essere revocabile (per quanto non così nel caso concretamente in questione, non manca di precisare il ricorrente). Pure appare errata - si aggiunge, con censura ulteriore - l'illazione che il mutuo in discorso «sia da qualificare come mutuo di scopo», di cui pure ha preso le mosse il provvedimento del Tribunale di Salerno. Comunque, l'«eventuale deviazione dallo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ... non può certo integrare la pretesa illiceità della causa dell'ipoteca». 8.2.- Il secondo motivo del ricorso principale lamenta violazione della norma dell'art. 1362 cod. civ. Ad avviso del ricorrente, la «ricostruzione operata dal Tribunale di Salerno del termine "investimenti immobiliari" è
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