Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07359

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07359
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IA RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di Palermo confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese con la quale era stata accolta solo in parte la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240-bis cod.pen. in danno di ME Lo Iacono.

1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore di Lo Iacono, premettendo che con decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo si era provveduto a sequestrare il conto corrente intestato al ricorrente e poi due fabbricati di proprietà dello stesso;
il decreto veniva impugnato innanzi il Tribunale di Palermo, che accoglieva parzialmente le doglianze proposte;
veniva poi depositata istanza di dissequestro, a seguito della quale veniva rideterminato il totale "posseduto senza giustificazione in euro 173.039,88" avverso tale provvedimento veniva proposto atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen. con il quale veniva eccepita l'applicazione dell'art. 240-bis cod.pen. prima dell'entrata in vigore della legge 161/2017, art.31, evidenziando che i canoni di locazione dell'immobile sito a Bagheria non dichiarati ai fini fiscali non costituivano provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Ciò premesso, il difensore eccepisce che il provvedimento del giudice per le indagini preliminari non conteneva in sé alcuna motivazione, rimandando pedissequamente al parere del Pubblico Ministero e disponendo senza alcun vaglio la rideterminazione del totale in euro 173.039,88;
lamenta inoltre che relativamente alla valutazione dei canoni riscossi ma non dichiarati quale nozione non rientrante nel profitto di evasione fiscale che nel periodo di eventuale commissione del reato la legge n.161/2017 non era ancora entrata in vigore;
a fronte delle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, il Tribunale nulla aveva motivato, limitandosi a ritenere applicabile retroattivamente la norma senza tuttavia entrare nel merito della seguente questione: se i canoni riscossi non dichiarati possano ritenersi provento e/o reimpiego di evasione fiscale anche a fronte del fatto che i canoni non dichiarati nel contratto, regolarmente registrato, non possano costituire provento o reimpiego di evasione fiscale come richiesto dalla norma, in quanto l'eventuale mancata dichiarazione degli stessi in sede reddituale potrebbe comportare solo un risparmio circa gli oneri tributari da versare.

1.2 Il difensore lamenta che il Tribunale aveva applicato la novella di cui all'art. 31 1.161/2017 e pertanto

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