Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/12/2021, n. 45667
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MI IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO«thate-evv+se-e4~— udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2021 il GIP del Tribunale di Taranto ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a LL CI la pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa per i seguenti reati: -A) art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 -illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla successiva distribuzione;
-B) art. 23 comma 3 legge 18 aprile 1975 n. 110 e art. 697 cod. pen. - detenzione di due pistole clandestine modificate con cinquanta proiettili -C) art 648 cod. pen. -riguardo le armi di cui al capo B) e una sim -D) art 2 e 7 legge 895/1967 e art 607 cod. pen.- detenzione di un revolver modificato e relativo munizionamento di nove proiettili. I reati sono stati riuniti dal vincolo della continuazione ed è stata applicata la diminuente per il rito (fatti accertati in Taranto il 25 luglio 2020).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, LL CI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. .
3. Il ricorso è proposto per motivo non consentito e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentaie (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen. (disposizione introdotta dall'art. 1 co. 62 legge n.103 del 23.6.2017) .
3.1 Il motivo di ricorso è da ritenersi non consentito dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all'art. 1 comma 50,