Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2020, n. 21808

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2020, n. 21808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21808
Data del deposito : 9 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA\ i s-c de,,c/ i 3 sul ricorso iscritto al n. R.G.12479/2013 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 Ricorrente principale

contro

C S e C D, rappresentati e difesi, giusta nL65,4,,ibte, mandato in calce al controricorso, dall'avv.toiStefanq Carli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via De Pretis n. 86, presso lo studio dell'avv.to laura AkijLiP“SA Z(i Eleritt.íi:A,r1 G .td-é,toeSZ,, Controricorrenti - Ricorrenti incidentale nonchè C I e G S Intimati Avverso la sentenza n. 98/14/11 della Commissione tributaria regionale di Venezia, depositata il 18/11/2011 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D'Angiolella;
udito, per l'Avvocatura generale dello Stato, l'avv.to P P, che ha concluso come da ricorso;
udito l'Avv.to B F, per delega dell'Avv.to L O, che ha concluso come da controricorso e da ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. U D A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 29231 del 2008 questa Corte annullò, con rinvio, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 81/27/02 che, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate - la quale aveva impugnato la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti C D, C I, C S e G S, soci della "Collavo Carni" s.p.a., avverso distinti avvisi di accertamento ai fini Irpef, relativi all'anno 2003, dichiarandoli illegittimi per mancata notifica ai soci del processo verbale di constatazione e per carenza del presupposto impositivo di distribuzione ai soci degli utili extracontabili - respinse l'appello dell'Ufficio e confermò la sentenza di primo grado. In particolare, con la sentenza di rinvio, la Corte di Cassazione accolse il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendo che: - «(...) nel sistema precedente alla modifica introdotta dal d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32, art. 1, al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il requisito motivazionale degli avvisi di accertamento può essere soddisfatto anche mediante ulteriori documenti conosciuti o conoscibili dal contribuente (...) che trattandosi di atto che l'interessato poteva conoscere avvalendosi dei suoi poteri di controllo e consultazione della documentazione in possesso della società, deve riconoscersi la regolarità dell'avviso di accertamento dell'Irpef dovuta al socio che fosse stato motivato in correlazione a quello notificato alla società e rinviante, sua volta, al processo verbale redatto nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza»;
- « (...) nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ovvero a base familiare, pur non sussistendo - a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione semplice di distribuzione degli utili extraconta bili soci (...). Deve quindi ribardirsi che costituisce ius receptum il principio secondo il quale in relazione a società di capitale a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria che maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (...)».

2. L'Agenzia delle entrate riassunse il giudizio, ex art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendo la legittimità degli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione notificati ai singoli soci. La Commissione regionale adita in sede di riassunzione, con la sentenza n. 94/14/11, oggetto del presente ricorso per Cassazione, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, così dichiarando la legittimità dell'avviso di accertamento «limitatamente alla parte in cui recupera a tassazione i redditi in esso precisati», ma confermando la sentenza di primo grado «riguardo alle sanzioni» (v. dispositivo). Su quest'ultime, il giudice ad quem riteneva che si fosse formato il giudicato trattandosi di questione non riproposta dall'Agenzia delle entrate nei motivi di ricorso per cassazione (v. sentenza impugnata, pag. 3).

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi. C S e C D resistono con controricorso e propongono tre motivi ricorso incidentale;
presentano, altresì, memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ. C I e G S rimangono intimati.
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