Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 53701

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 53701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53701
Data del deposito : 29 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO FELICE nato a BAGNARA CALABRA il 01/01/1938 CO ROCCO nato a BAGNARA CALABRA il 27/04/1943 CO MARIO nato a MESSINA il 08/09/1952 CO VINCENZO nato a BAGNARA CALABRA il 01/01/1942 PASSALACQUA PTRO nato a MESSINA il 11/11/1939 DI PTRO ANTONIO nato a MESSINA il 23/09/1952 ARICO' PO nato a GUALTIERI SICAMINO' il 03/12/1946 CO ANTONIA nato a MESSINA il 14/10/1966 avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in Rersona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo .4, ki„,b.m.u?siA, ague, hek;
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RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna già emessa in data 22.02.2013 nei confronti dei predetti ricorrenti dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato, peraltro, in quello stesso contesto decisorio di non doversi procedere per i reati di bancarotta ascritti ai capi 5, 6 e 24 (esclusa l'aggravante del danno di rilevante entità) per estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione ed aveva, comunque, assolto gli imputati MAJONE SEBASTIANA, PASSALACQUA PTRO, DONATO VICENZO ET ANICHINI MAURO dai reati ascritti di cui ai capi 27 et 29 (bancarotte distrattive) perché il fatto non sussiste ;
aveva assolto anche gli odierni ricorrenti dai reati loro ascritti ai capi 2, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 28 (ulteriori ipotesi di bancarotta) perché il fatto non sussiste ;
ed aveva, invece, dichiarato gli odierni ricorrenti CO FELICE, CO ROCCO, CO MARIO, CO VINCENZO, CO ANTONIA, PASSALACQUA PTRO, DI PTRO ANTONIO, ARICO' PO colpevoli delle condotte di cui al capo 4 e, riconosciute a CO ROCCO, CO MARIO, CO VINCENZO, CO ANTONIA, PASSALACQUA PTRO, DI PTRO ANTONIO ed ARICO' PO le circostanze generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall., aveva condannato gli stessi alle pene di giustizia, oltre che alla pena interdittiva prevista per legge e al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare e della società Omce s.p.a.. Avverso la predetta sentenza ricorrono i predetti imputati, per mezzo dei loro rispettivi difensori, affidando la impugnativa alle seguenti doglianze.

1.1 Denunzia il ricorrente CO FELICE, con il patrocinio dell'Avv. Isabella Barone e con il primo motivo, violazione di legge processuale (in riferimento agli artt. 405, 416, 423, 157 cod. proc. pen.) e di legge sostanziale (in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 219, primo e secondo comma, I. fall.), in relazione all'intervenuta maturazione del termine di prescrizione in riferimento al capo 4 della rubrica già al momento della richiesta di rinvio a giudizio. Si evidenzia che in sede di udienza preliminare, innanzi al G.u.p., il Pm aveva proceduto, in data 12.12.2007, alla contestazione suppletiva dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 I. fall, e ciò nel corso della discussione delle parti, allorquando però era già maturato il termine decennale di prescrizione del reato. Osserva la difesa che la contestazione della predetta aggravante doveva ritenersi illegittima perché intervenuta dopo la maturazione del predetto termine ed in presenza, cioè, di un delitto già estinto per intervenuta prescrizione. Osserva ancora la difesa che in realtà la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale era erronea e contraria anche ai parametri costituzionali di cui all'art. 111 Cost. e convenzionali di cui all'art. 6 CEDU, essendo peraltro irragionevole la motivazione resa dalla predetta Corte in ordine alla diversa posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione dell'illegittimità della contestazione della recidiva a reati per i quali era già maturata la prescrizione.

1.1.1 In caso di ritenuta legittimità della contestazione dell'aggravante in esame al reato per il quale sia già maturata la prescrizione allora la difesa della parte ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 405, 416, 423, 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., avendo come indici di norme violate l'art. 111 Cost. e l'art. 6 cedu.

1.2 Con un secondo motivo si articola vizio di violazione di legge in relazione all'art. 15 bis della legge 67/2014 e all'art. 487 cod. pen.. Si eccepisce la nullità dell'ordinanza resa dalla Corte di appello di Messina all'udienza del 12.6.2015 nella parte in cui, una volta accertata la regolarità della costituzione delle parti, ha dichiarato l'assenza del PASSALACQUA PTRO, anziché dichiararne la contumacia.

1.3 Con un terzo motivo si articola vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 219, primo comma, I. fall. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del danno rilevante. Si evidenzia che l'unico elemento valorizzato, in riferimento già nella sentenza di primo grado (per ritenere applicabile l'aggravante in esame), era stata la sottrazione del cespite immobiliare, di cui al capo 4 di imputazione, alla massa dei creditori e che, nonostante le censure sollevate in appello, la Corte distrettuale si era appiattita sulla motivazione resa dal primo giudice, incorrendo così in un vera e propria omessa motivazione. Non aveva, invece, valutatar la motivazione impugnata il pur rilevante ed eccepito profilo della disponibilità del'imnnobile in questione da parte della società Pag Panagrum, anche al di là del profilo del formale trasferimento dell'immobile (poi avvenuto grazie alla azione giudiziaria ex art. 2932 cod. civ.) intentata dalla curatela fallimentare.

1.4 Con un quarto motivo si articola vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 216 I. fall. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il capo 4. Si evidenzia che, nei motivi di gravame, si era affermato che la condotta contestata afferiva a compensazioni tra crediti e debiti operate tra la società Pag Panagrum e la Panfood e che, pertanto, al più era ipotizzabile una bancarotta preferenziale, come tale già ampiamente prescritta.

1.5 Si articola, poi, con il quinto motivo, vizio di violazione di legge, sempre in riferimento all'art. 216 I. fall. e all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione sul medesimo punto. Osserva la difesa, dopo una puntuale ricostruzione della operazioni negoziali sottostanti al trasferimento del complesso immobiliare dello stabilimento "ex Cannemasche" che la Corte distrettuale aveva omesso di considerare le valutazioni compiute dai consulenti di parte in ordine all'effettivo valore dell'immobile in esame.

1.5.1 Si evidenzia l'erroneità della motivazione impugnata laddove aveva agganciato il pregiudizio subito dal ceto creditorio all'elemento meramente formale e neutro del mancato trasferimento dell'immobile alla società poi dichiarata fallita.Non era stato invece considerato il pur rilevante profilo (invece eccepito anche nei motivi di gravame) dell'immediato acquisto della disponibilità dell'immobile da parte della società poi fallita e della redditività acquisita dallo stesso.

1.5.2 Si evidenzia ancora (e ciò anche per lumeggiare l'elemento soggettivo del reato contestato) che - qualora i sodali avessero voluto sottrarre il cespite immobiliare alla garanzia dei creditori - mai avrebbero formalizzato la promessa di vendita per iscritto e con trascrizione della stessa, con ciò determinando anche la indisponibilità del bene stesso e non avrebbero neanche compreso lo stesso nel piano concordatorio di esdebitazione, con l'offerta del suo valore per il pagamento dei creditori sociali. Si assiste pertanto ad una motivazione che incentra le ragioni della distrazione non già nella mancata stipula del contratto definito di compravendita immobiliare, quanto piuttosto nella realizzazione di una illegittima plus valenza in favore della società venditrice, con l'affermazione di una asserita speculatività dell'operazione negoziale di cui tuttavia non vi era traccia nella contestazione penale contenuta nel capo di imputazione. Tale operazione argomentativa si scontrava tuttavia con le valutazioni e le stime operate dal perito Dott. Gemelli e dallo stesso perito nominato dalla curatela, con ciò rendendo la motivazione, dunque, apodittica ed illogica sul punto qui in esame.

1.6 Con un sesto motivo si articola vizio di carenza assoluta di motivazione in riferimento alle doglianze di cui al motivo 4 dell'appello. Si sostiene che - al di là della indicazione in rubrica - la contestazione nella sostanza riguarderebbe una bancarotta impropria societaria ex art. 223, secondo comma, n. 1 I. fall., con la necessità di indicare il nesso causale tra le condotte contestate come fatti integranti reati societari e il dissesto della società.

1.7 Con un settimo motivo si contesta l'errata applicazione degli artt. 74, 75, 76 e 88 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 538, 539 e 541, sempre codice di rito, nonché dell'art. 240 cod. pen., in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili relativamente alle condotte di cui al capo 4 della rubrica e comunque vizio motivazionale sotto il medesimo punto. Si evidenzia che la sentenza emessa dal Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, in riferimento alla domanda risarcitoria avanzata per il capo 4 di imputazione, rendeva inammissibile e improcedibile l'azione civile coltivata nella odierna sede giudiziale penale.

1.8 Con un ottavo motivo si articola vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

2.1 Propone ricorso anche PASSALACQUA PTRO, con il patrocinio sempre dell'avv. Barone, che deduce motivi di doglianza in parte sovrapponibili a quelli avanzati nell'interesse di F C, discostandosi da questi ultimi solo per le questioni di diritto sostanziale relative alla diversa posizione di sindaco rivestita all'interno della compagine sociale.

2.2 Dunque le prime due doglianze di carattere processuale ricalcano i primi due motivi di doglianza sollevati sempre dall'Avv. Barone nell'interesse di C F.

2.3 Con un terzo motivo si articola vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 219, primo comma, I. fall. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del danno rilevante. Si evidenzia che l'unico elemento valorizzato, già nella sentenza di primo grado, per ritenere applicabile
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