Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/09/2019, n. 23550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/09/2019, n. 23550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23550
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9186-2017 proposto da: S.A.S.I. - SOCIETA' ABBRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SESTO RUFO

23, presso lo studio dell'avvocato L V M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell'avvocato A B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A S;
REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

per la riforma della sentenza non definitiva n. 117/2013 depositata l'11/06/2013 e dì quella definitiva n. 16/2017 depositata l'1/02/2017, entrambe del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere L A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto dei motivi sesto e settimo per ì quali non sussiste la cessazione della materia del contendere;
uditi gli avvocati G M per delega orale dell'avvocato L V M ed E D per l'Avvocatura Generale dello Stato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze dell'11/6/2013 ( non definitiva ) e del 1°/2/2017 ( definitiva ) il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rigettato quello in via incidentale proposto dalla società Acea s.p.a., in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dalla Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato - S.A.S.I. s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trap Roma 19/4/2010, ha confermato l'accoglimento della domanda nei confronti di quest'ultima originariamente proposta dalla società Acea s.p.a., del Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino, della Regione Ric. 2017 n. 09186 sez. SU - ud. 04-12-2018 -2- Abruzzo ( cui l'acquedotto del Chietino è stato dal Consorzio ceduto nel 1984 ) e del Ministero delle Infrastrutture, eliminando lo scomputo richiesto dalla Regione e dal Ministero in ragione della ritenuta mancata prova dell'effettivo utilizzo dell'acqua potabile. Avverso le suindicate pronunzie del Tsap la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato - S.A.S.I. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la Regione Abruzzo e la società Acea s.p.a. Anteriormente all'udienza, con nota depositata in Cancelleria la ricorrente ha rinunziato ai primi 5 motivi di ricorso, in ragione di intervenuto «accordo transattivo» con la società Acea s.p.a., dichiarando di avere viceversa ancora interesse in ordine al 6° e al 7° motivo di ricorso, concernenti l'«azione di manleva proposta nei confronti della Regione Abruzzo, rimasta estranea al suddetto accordo transattivo».

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata, attesa la rinunzia -giusta atto depositato in Cancelleria anteriormente all'udienza all'esito di intervenuto accordo transattivo- ai primi 5 motivi di ricorso, l'estinzione del giudizio di cassazione tra l'odierna ricorrente e la società Acea s.p.a., con compensazione tra le medesime delle relative spese. Con il 6° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 140, 141 r,cla n. 1775 del 1933, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c. p.c. Si duole che il Tsap abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della Regione Abruzzo erroneamente qualificandola come «azione di tutela giurisdizionale per lesione di interessi pretensivi rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo», atteso che, «lungi dal richiedere un risarcimento Ric. 2017 n. 09186 sez. SU - ud. 04-12-2018 -3- per la lesione del suo interesse ad ottenere dalla Regione la concessione necessaria per la continuazìone della sua attività di captazione e distribuzione dell'acqua alla popolazione locale», essa ha invero chiamato ìn giudizio quest'ultima chiedendo «di essere manlevata dalla stessa, in quanto soggetto direttamente responsabile dell'illecito da cui è scaturita la richiesta risarcitoria dell'Acea». Lamenta che l'Amministrazione regionale ha trasferito al Consorzio prima la gestione degli impianti a partire dal 1992, e poi nel corso del 1995 anche la titolarità degli stessi, facendola «subentrare nella gestione della captazione posta sul Verde "nell'attuale stato di fatto e di diritto" ... in forza di atti autoritativi ... emanati in applicazione delle Leggi Regionali n. 66 del 16 settembre 1987, n. 40 del 20 aprile 1989, e n. 6 del 2 febbraio 1990». Si duole non essersi considerato che «il danno lamentato dall'A.C.E.A. ... non è stato cagionato direttamente dal servizio svolto dalla deducente, ma dal fatto stesso che sia stata prelevata l'acqua dal fiume Verde, e ciò è avvenuto in conseguenza di una situazione imputabile unicamente alla Regione Abruzzo, la quale non solo ha esercitato l'attività di captazione in modo illecito sino al 1992, ma ha anche costretto il Consorzio a proseguire suddetta attività illecita, trasferendo allo stesso, in malafede e in via autoritativa, la gestione e la proprietà delle spese di captazione pur in assenza della necessaria concessione, sottacendo addirittura al cessionario l'esistenza delle pretese rísarcítorie dell'A.C.E.A.». Lamenta che «contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata ... non ha chiamato in giudizio la Regione per ottenere un risarcimento della lesione di un suo interesse legittimo, ma l'ha evocata attribuendo ad essa la responsabilità diretta dell'illecito stesso, invocando la mancata adozione dei successivi provvedimenti necessari per porre termine all'illecito, qual è il più volte sollecitato rilascio della concessione, al solo fine di evidenziare Ric. 2017 n. 09186 sez. SU - ud. 04-12-2018 -4- come con tale comportamento la Regione abbia addirittura aggravato una situazione che ... aveva lei stessa creato e "trasferito forzatamente" al Consorzio», laddove «avrebbe avuto l'onere di assicurare la legittimità dell'attività e delle opere di prelievo trasferite al Consorzio, e ciò perché quest'ultimo non aveva alcuna possibilità di sindacarne gli atti, né tanto meno di ovviare alla presunta illiceità del servizio trasferitogli, viepiù se ... l'amministrazione regionale, agendo in palese malafede, aveva addirittura occultato la realtà, omettendo di riferire circostanze assolutamente rilevanti come l'assenza del titolo concessorio o l'esistenza del contenzioso con l'Acea». Lamenta che «anziché pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata dalla Sasi nei confronti della Regione Abruzzo, riconoscendo la stessa quale soggetto direttamente responsabile, almeno in parte, dell'illecito posto alla base della richiesta risarcitoria dell'Acea», il Tsap si sia erroneamente «limitato a classificare la domanda stessa come una richiesta di risarcimento per lesione dell'interesse legittimo sotteso alla procedura di rilascio della concessione avviata dalla Sasi, dichiarandola inammissibile per difetto di giurisdizione». Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La vicenda attiene alla derivazione dì acqua dal fiume Verde (sito in Abruzzo, in Provincia di Chieti) a scopo di produzione di energia elettrica, oggetto di concessione ( della durata di 55 anni con scadenza al 30/7/2013 ) che a suo tempo non ha ottenuto il visto della Corte dei Conti. La domanda proposta dalla società Acea s.p.a. nei confronti della Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato - S.A.S.I. s.p.a. ( succeduta al Consorzio Comprensoriale Acquedottistico del Chietino ) di risarcimento dei danni lamentati per l'illecita captazione d'acqua all'esito di altro giudizio conclusosi con la sentenza
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