Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21624

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21624
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI S NO nato a SAN SEVERO il 06/11/1962 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nei confronti dell'imputato D S, nella qualità di dipendente dalla asl con qualifica di responsabile istruttore per plurimi reati di falso ex art 479- 493 cp e truffa ai danni della asl, in relazione a forniture di beni e servizi. Epoca dei fatti dal 2009 al 2011. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi qui sintetizzati nei limiti di cui all'ad 173 disp att cpp.

1.Con il primo si deduce l'inosservanza delle norme processuali ex art 495/2 498/2 cpp e 187/1 cpp e la mancata assunzione di prova decisiva. La difesa ha premesso che nel giudizio di primo grado era stato ascoltato il teste M.I B, che pur dovendo riferire solo riguardo alla posizione del coimputato F, aveva invece lungamente riferito elementi sulle condotte dell'imputato inerenti altri processi, elementi che avrebbero palesemente influenzato la sentenza del primo Giudice. Si duole il ricorrente che nel giudizio davanti al Tribunale erano state respinte le richieste di termini a difesa per acquisire il materiale processuale estraneo al processo in trattazione funzionale all'esercizio della facoltà di controesame. Le relative doglianze presentate con i motivi di appello erano state rigettate dalla Corte per assenza di specificità, non avendo indicato le ordinanze impugnate;
la motivazione è censurata per violazione delle norme suindicate, deducendo la difesa che dallo stesso atto di appello emergevano precisi riferimenti ai provvedimenti. Per altro verso critiche per violazione delle medesime norme procedurali e conseguente lesione del diritto di difesa sono sviluppate quanto al mancato ascolto del teste Granatiero, in un primo tempo ammesso dal Tribunale e non ascoltato. La corte barese aveva respinto la relativa doglianza, giudicando generica la veste testimoniale ma la necessità della testimonianza emergeva dalla sentenza acquisita su richiesta del PM e da quanto esposto dalla difesa nell'udienza in cui si era formulata l'istanza. Afferma il ricorrente che il teste Bonfardino, oltre che l'imputato, avevano indicato Granatiero come il dominus delle attività criminose oggetto di altri processi e sostiene che le sue dichiarazioni avrebbero potuto apportare, a confronto con quelle di Bonfardino, elementi in favore di D S.

2.Nel secondo motivo ci si duole della illogicità di motivazione e della violazione dell'art 99 cp, per aver confermato il Giudice di appello la ritenuta recidiva, tenendo conto di precedenti lontani nel tempo ( 1982 e 1988);
per altro verso la pronunzia sarebbe illogica per essere in contrasto con altre sentenze, ed in particolare con una emessa dalla stessa Prima sezione di Corte di Appello di Bari, che avevano escluso la recidiva per giudizi riguardanti gli stessi imputati ed altri aspetti delle vicende loro occorse. Ci si duole infine, del mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp.

3. Tramite il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità di motivazione o il travisamento della prova. La difesa ribadisce che l'imputato svolgeva compiti di mero inserimento dati nel computer su disposizioni provenienti dai superiori e non aveva alcun potere decisionale nell'assunzioni di determinazioni circa ordini di materiale e spese di denaro pubblico;
peraltro, egli non istruiva nessuna pratica nonostante la qualifica attribuitagli di responsabile istruttore . In particolare la difesa muove critiche ad un passaggio motivazionale in cui i Giudici di merito si erano riferiti a dichiarazioni di tale F S, coimputato, secondo le quali girava una percentuale di denaro rinveniente da S a D S, a titolo di tangente. Puntualizza la difesa che questi mai è stato ascoltato come teste, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.

3.1.La difesa ribadisce le censure imperniate sul ruolo di confezionatore di del/bere in relazione ai delitti di truffa giudicate integrate sostenendo l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo delle fattispecie;
sul punto sottolinea che gli atti erano firmati dal Commissario straordinario al
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