Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 11659
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In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata.
La parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova: tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte a risoluzione di un contrasto ermeneutico che ha consolidato una delle opzioni interpretative precedentemente seguite, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling" e non integra un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto della parte alla rimessione in termini.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 27057/2017 Numero sezionale 865/2023 Numero di raccolta generale 11659/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - SUCCESSIONI Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Ud. 28/02/2023 - Dott. A SPA - Consigliere - UP Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - R.G.N. 27057/2017 Dott. M C - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27057-2017 proposto da: C D, elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA BARNABA TORTOLINI, presso lo studio del dottor A P, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Numero registro generale 27057/2017 Numero sezionale 865/2023 Numero di raccolta generale 11659/2023 Data pubblicazione 04/05/2023
contro
LATTANZIO MARIA CONCETTA, CORTELLINO MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliate in ROMA alla VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato M R, rappresentate e difese dall'avvocato D I, giusta procura in calce al controricorso;
- ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata l'11/04/2017;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso principale, con l'inefficacia di quelli incidentale tardivo, ovvero in subordine rigettarsi entrambi i ricorsi;
Lette le memorie delle parti;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere Dott. M C;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso principale, con il rigetto del ricorso incidentale;
uditi l'avvocato M M per la ricorrenti e l'avvocato D I per le ricorrenti incidentali RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 27057 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -2- Numero registro generale 27057/2017 Numero sezionale 865/2023 Numero di raccolta generale 11659/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 L Maria Concetta, anche quale esercente la potestà sui figli minori C M G ed A, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani C Maria, Cortellino D, la ARCO S.r.l. e D C A. Deduceva che in data 2/10/1995 era deceduto in Trani Cortellino A, al quale erano succeduti la moglie, C Maria, la figlia Cortellino D e gli attori, quali eredi del figlio premorto, C R. La C, a distanza di qualche giorno dal decesso, aveva fatto pubblicare un testamento olografo del de cuius recante la data del 1/7/1991, con il quale la quota disponibile era lasciata unicamente alla figlia D, testamento che doveva reputarsi apocrifo, di tal che la successione doveva reputarsi regolata da un precedente testamento del 1979, invece favorevole al figlio premorto. Chiedeva, pertanto, previo disconoscimento dell'autografia della scheda più recente di dichiararne l'invalidità e di accertare altresì l'indegnità a succedere dei convenuti. Ancora evidenziava che a seguito di un incidente del 1984, il de cuius era divenuto incapace di attendere ai propri affari e che ancor prima una cessione di quote della Arco S.r.l. effettuata dal figlio R al padre A nel 1979 era da ritenersi affetta da simulazione assoluta, dovendo quindi le quote rientrare nel patrimonio del figlio. Aggiungeva che erano anche simulate le cessioni delle quote della medesima società effettuate dal de cuius in favore della C e della figlia, essendo stato poi deliberato lo scioglimento anticipato dalla società con una delibera alla cui Ric. 2017 n. 27057 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -3- Numero registro generale 27057/2017 Numero sezionale 865/2023 Numero di raccolta generale 11659/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 formazione aveva preso parte il de cuius allorché era affetto da incapacità di intendere e di volere, essendo la medesima delibera annullabile. Aggiungeva che le convenute nel corso degli anni avevano disposto delle liquidità del de cuius, senza che la disponibilità delle rilevanti somme potesse essere qualificata come una donazione di modico valore. Ancora nel 1982, il de cuius aveva simulato una vendita di un immobile in Trani in favore della figlia D, che nascondeva una donazione la quale doveva essere considerata ai fini della collazione e che lo stesso C R, dante causa degli attori, alcuni mesi prima di morire, unitamente alla sorella aveva ricevuto la donazione di due immobili in Trani, pur essendo quello donato alla figlia di valore notevolmente superiore all'altra donazione. Inoltre, le donazioni prevedevano la riserva di usufrutto anche in favore della moglie, la quale in tal modo aveva beneficiato di una donazione, da prendere in considerazione ai fini successori, come del pari doveva tenersi conto del fatto che tutti i frutti prodotti dalla locazione dei beni donati erano stati percepiti dalla C. Si osservava altresì che nel 1992 il de cuius aveva alienato in vita alcuni suoi beni immobili, il cui corrispettivo non era stato poi rinvenuto alla data del decesso, dovendo reputarsi che fosse stato donato alle convenute. Inoltre, nel 1988 la C aveva venduto ad un terzo un suolo edificatorio solo simulatamente a lei intestato, dovendo quindi ritenersi che il prezzo fosse di pertinenza del de cuius. Ric. 2017 n. 27057 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -4- Numero registro generale 27057/2017 Numero sezionale 865/2023 Numero di raccolta generale 11659/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 Concludeva, quindi, affinché fosse dichiarata l'invalidità della scheda testamentaria del 1991, e, previa dichiarazione di indegnità a succedere delle convenute, la successione fosse devoluta alle attrici, in ogni caso in base alle previsioni del testamento del 1979. Chiedeva altresì di accertare la simulazione delle cessioni delle quote, e che nella formazione dell'asse si tenesse conto di tutti gli atti simulati posti in essere in vita dal de cuius, disponendo la conseguenziale divisione. Si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano il difetto di legittimazione attiva della L in proprio, in quanto non beneficiaria della rappresentazione;
nel merito contestavano la fondatezza delle domande attoree, eccependo in via subordinata, ove fosse stata accertata la simulazione degli atti indicati in citazione, l'intervenuta usucapione in loro favore della proprietà dei beni interessati. Nelle more del giudizio decedeva ab intestato anche Cortellino A junior, e si costituivano in giudizio L Maria Concetta, quale erede del figlio, e C M G, in proprio e quale erede del fratello, facendo proprie le domande originariamente avanzate. Al giudizio pendente veniva poi riunito altro procedimento avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla L e da C M G avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani, con il quale era stato loro intimato, su richiesta di C Maria e di Cortellino D, il Ric. 2017 n. 27057 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -5- Numero registro generale 27057/2017 Numero sezionale 865/2023 Numero di raccolta generale 11659/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 pagamento pro quota delle somme impiegate per far fronte ai debiti ereditari. Quindi, disposto il sequestro giudiziario dei beni caduti in successione, quali risultanti dalla denuncia di successione, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Trani, con sentenza non definitiva del 29 maggio 2012, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire in proprio della L, dichiarava nullo il testamento olografo recante la data del 1 luglio 1991;
rigettava la domanda di indegnità a succedere e quella volta a far regolare la successione dal testamento olografo del 2 marzo 1979;
rigettava tutte le domande di simulazione e di usucapione come reciprocamente avanzate, dichiarando la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di annullamento della delibera della società ARCO con la quale ne era stato deliberato lo scioglimento anticipato. Quindi disponeva la rimessione in istruttoria per la prosecuzione della divisione, secondo le quote ab intestato. Avverso tale sentenza proponevano appello principale L Maria Concetta e C M G, cui resisteva Cortellino D, anche quale erede universale della defunta madre C Maria, D C A e la Arco S.r.l., che a loro volta proponevano appello incidentale. La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 382 dell'11 aprile 2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in parziale accoglimento dell'appello principale disponeva che la divisione dovesse avvenire in base alle disposizioni del Ric. 2017 n. 27057 sez.
2 - ud. 28-02-2023 -6- Numero registro generale 27057/2017 Numero sezionale 865/2023 Numero di raccolta generale 11659/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 testamento olografo del 2 marzo 1979, rigettando per il resto tutti gli altri motivo di impugnazione. Nell'esaminare in via prioritaria il motivo di appello incidentale con il quale si contestava l'invalidità della scheda testamentaria del 1991, la Corte d'Appello, dopo aver confermato l'interesse delle attrici a farne accertare la nullità, quanto meno per la L, anche quale erede del figlio premorto (non potendo fruire della rappresentazione in relazione alla posizione del marito premorto), riteneva del tutto condivisibile la conclusione cui era pervenuto il CTU, che aveva evidenziato come la scheda fosse frutto di una imitazione della grafia del de cuius, e senza che potesse incidere sul tale esito la prova testimoniale, in quanto l'avv. Bovio, sebbene avesse riferito che il de cuius avesse ricopiato una bozza di testamento di contenuto identico a quella impugnata, non aveva però saputo riferire se quella oggetto di causa fosse la medesima ricopiata alla sua presenza. Doveva quindi anche essere disattesa la richiesta di riaudizione del teste. Ritenute quindi condivisibili e corrette le conclusioni del CTU doveva disattendersi la censura mossa dagli appellanti incidentali, essendo prive di fondamento le varie