Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2023, n. 24295

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In tema di rimborso del credito IVA, la constatazione a carico del creditore di uno dei reati indicati al comma 3 (attualmente comma 8) dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 comporta la sospensione ope legis del rimborso del credito e della decorrenza degli interessi moratori, fino alla definizione del relativo procedimento in uno dei modi previsti dal codice di procedura penale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2023, n. 24295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24295
Data del deposito : 9 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 23891/2019 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 24295/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Tributi ‒ rimborso IVA ‒ sospensione decorrenza interessi - art. 38-bis d.P.R. n. 600 del 1973 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. ERNESTINO BRUSCHETTA - Presidente - Dott. ENRICO MANZON - Consigliere - CC. 05/04/2023 Dott. GIOVANNI LA ROCCA - Consigliere- e CC. 08/06/2023 Dott.ssa LUNELLA CARADONNA – Consigliere ‒ R.G.N. 23891/2019 Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere Rel. - Cron. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23891‒2019 R.G. proposto da: BANCO BPM s.p.a., in qualità di incorporante di Banco Popolare ‒ Società Cooperativa, a sua volta incorporante di Banca Italease s.p.a., a sua volta incorporante di Italease Network s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Castagna, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. prof. Giuseppe MARINO e dell'avv. Rosamaria NICASTRO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 14, presso lo studio legale “Di Tanno e Associati ‒ Studio Legale Tributario”;
- ricorrente –

contro

Numero registro generale 23891/2019 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 24295/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 225/05/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 16/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere relatore dott. Lucio LUCIOTTI e, in sede di riconvocazione, in data 08/06/2023;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto CARDINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Rilevato che:

1. La Italease Network s.p.a. in data 20 giugno 2008 presentava al concessionario per la riscossione di Milano istanza ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 di rimborso del credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2007. 1.1. A tale istanza faceva seguito una prima richiesta di documentazione indirizzata alla Banca Italease s.p.a., incorporante della Italease Network s.p.a., prontamente evasa;
una successiva richiesta, notificata in data 12 giugno 2013, di prestazione di garanzia per carichi pendenti non ancora definiti (scaturiti da tre processi verbale di constatazione, dal primo dei quali era anche scaturito un procedimento penale per reati tributari successivamente definito con provvedimento di archiviazione);
tale garanzia veniva prodotta dalla Banca in data 10 luglio 2013 per un importo che comprendeva anche il credito IVA relativo all'anno d'imposta 2006 separatamente chiesto a rimborso. faceva, seguito, altresì, una richiesta di integrazione di garanzia del 19 luglio 2013 che la banca 2 Numero registro generale 23891/2019 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 24295/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 produceva in data 2 agosto 2013. In data 4 novembre 2013 l'Ufficio chiedeva alla banca la produzione di un atto notarile integrativo che attestasse la piena disponibilità del credito che aveva ceduto in data 7 agosto 2008 alla BNP Paribas s.p.a. a garanzia di un finanziamento ricevuto da quest'ultima. In data 18 dicembre 2013 la banca notificava tale atto a mezzo ufficiale giudiziario e, quindi, in data 20 dicembre 2013 l'Ufficio liquidava il rimborso richiesto comprensivo di interessi ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ma in misura inferiore a quelli pretesi dalla banca creditrice, avendo l'Ufficio escluso dal computo i periodi, per complessivi 848 giorni, intercorsi tra le date di notifica dei vari p.v.c. e delle richieste di garanzia e la prestazione delle stesse.

1.2. Pertanto, in data 23 ottobre 2014 la Banca proponeva istanza di rimborso degli interessi disconosciuti cui faceva seguito, in data 1° luglio 2015, la notifica del diniego di rimborso.

2. Il ricorso proposto dalle Banca avverso il predetto provvedimento per ottenere il riconoscimento degli interessi anche per i periodi non conteggiati dall'amministrazione ZI veniva respinto dalla CTP di Milano ed analoga sorte subiva l'appello.

3. La CTR della Lombardia nella sentenza impugnata affermava che «le conclusioni dei primi Giudici in punto sono complete ed esaustive avendo motivato ogni singolo aspetto e del ricorso e delle controdeduzioni avversarie» e, «In merito poi alla riproposta eccezione dell'erroneo calcolo della sospensione dei periodi esclusi dal calcolo degli interessi il Collegio condividendo le conclusioni in punto da parte dei primi giudici osserva che “(…) l'Ufficio ha correttamente escluso dal calcolo i periodi (…) coincidenti con i periodi di pendenza debitori dell'incorporata Banca Italease nei confronti dell'Erario. Tali periodi, infatti, anche in linea strettamente logica, come peraltro anche in settori della P.A., oltre che normativa, non potevano in alcun modo produrre legittimamente gli interessi 3 Numero registro generale 23891/2019 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 24295/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 oggi pretesi, in virtù di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, D.P.R. 633/72, nel testo in vigore dal 04.07.2006, nonché dall'art. 23, comma 1, D. Lgs 472/1997 (…)”» 4. Avverso tale statuizione il Banco BPM s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui l'intimata replica con controricorso.

5. La ricorrente ha depositato istanza di discussione orale della causa ex art. 23, comma 8 bis, della legge n. 137 del 2020, nonché memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

6. Anche il Pubblico Ministero ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia della CTR «in ordine all'eccezione di giudicato esterno ex art. 324, c.p.c. e art. 2909, c.c.» costituito dalla sentenza n. 1573/2008, depositata in data 10/04/2018, emessa dalla medesima CTR nel giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso dei maggiori interessi richiesti con riferimento al credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2006, fondato sulle medesime cause di sospensione e conclusosi favorevolmente alla parte contribuente avendo ritenuto alla stessa spettante il rimborso degli interessi maturati nell'anno d'imposta 2006 con decorrenza dalla data iniziale di insorgenza del credito IVA.

2. Il motivo, ancorché fondato, non avendo la CTR pronunciato in ordine all'eccezione di giudicato sollevata dalla società contribuente in grado di appello con riferimento ad una statuizione della medesima CTR divenuta definitiva nel corso del giudizio d'appello e tempestivamente introdotta nel giudizio, può comunque essere esaminato da questa Corte alla stregua del noto principio secondo cui, «Alla luce dei principi di economia processuale e di 4 Numero registro generale 23891/2019 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 24295/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015).

2.1. E nel caso di specie, la questione di diritto posta con il motivo, ovvero l'efficacia espansiva di quel giudicato alla presente controversia, è infondata.

2.2. Al riguardo, infatti, deve richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 13916 del 2006), cui si è costantemente uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. V, 27.10.2021, n. 38950;
Cass. sez. V, 20.2.2020, n. 15171;
Cass. sez. V, 15.7.2016, n. 14509;
Cass. sez. V, 11.3.2015, n. 4832;
Cass. sez. V, 4.7.2011, n. 2002) secondo cui «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno 5 Numero registro generale 23891/2019 Numero sezionale 513/2023 Numero di raccolta generale 24295/2023 Data pubblicazione 09/08/2023 costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a

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