Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2005, n. 1574

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In tema di contenzioso tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

In tema di notificazione degli atti di impugnazione (nella fattispecie, ricorso per cassazione), la mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica, o l'uso di formule generiche quali "ad istanza come in atti", non determinano la nullità della notificazione, a condizione che nel contesto dell'atto notificato sia indicato in modo non equivoco il soggetto che ha richiesto la notificazione, o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2005, n. 1574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1574
Data del deposito : 26 gennaio 2005
Fonte ufficiale :

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