Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2005, n. 16422

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Atteso che, in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di un'esplicita scelta legislativa di segno contrario, l'art.116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000 - comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione contributiva totale o parziale o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale - è applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione. (Nel caso di specie, sia il fatto addebitato che l'ordinanza-ingiunzione erano anteriori alla norma più favorevole).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2005, n. 16422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16422
Data del deposito : 4 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Presidente -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del commissario straordinario G P S, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv. C F e F F, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
1) MOTORSHOW S.r.l., in persona del legale rappresentante G B;
2) B G in proprio;



- intimati -


per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 522 del 5 luglio 2002 (r.g. n. 336/2002);

sentiti, nella pubblica udienza del 12.7.2005:
il cons. Dott. P P che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. A C per delega dell'avv. C;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale V M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO


1. L'Inps domanda, con un unico motivo di ricorso, la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato, rigettando l'impugnazione, la decisione del Tribunale della stessa sede, di accoglimento dell'opposizione proposta in data 21 maggio 1996 da G B, in proprio e quale legale rappresentante della Motorshow S.r.l., avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 3146, emessa dall'amministrazione ricorrente per il pagamento, in solido, della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta per omesso versamento di contributi previdenziali.

2. La Corte di Genova ha ritenuto, al pari del giudice di primo grado, che dovesse farsi applicazione nella controversia dello ius superveniens di cui all'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le
sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento.


3. Non hanno svolto attività di resistenza i soggetti intimati. CONSIDERATO IN DIRITTO


1. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, siccome applicabile soltanto alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.


2. Il ricorso è fondato.


2.1. La giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un., 890/1994;
Cass. 6405/2002;
7328/2002
), precisa che, in materia di illeciti
amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della
condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.

2.2. L'applicabilità della disciplina posteriore più favorevole deve, perciò, scaturire da una scelta del legislatore, del tipo di quella fatta, tra l'altro, per le infrazioni di carattere valutario, per le quali, conformemente ai principi propri del settore tributario, l'art. 1, comma 1, 1. 7 novembre 2000, n. 326, ha abrogato l'art. 23, comma 2, d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, che sanciva esplicitamente il principio della cosiddetta "ultrattività" delle norme vigenti alla data della commissione dell'illecito, mentre il comma 2 dello stesso articolo ha inserito - dopo l'art. 23 del d.P.R. n. 148 del 1988 - l'art. 21-bis, che introduce il cd. favor rei, sia
con riguardo all'ipotesi della cd. abolitio criminis, sia a quella della successione di legge più favorevole.
Altro caso esemplare è rappresentato dall'art. 39, comma 14 ter, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo cui "per effetto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione
emesse, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per
garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli arti. 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché del "art, 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate" 2.3. Nulla del genere si riscontra nella materia de qua. L'espressione normativa "sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni..." (art. 116, comma 12, 1. 23 dicembre 2000, n. 388), è stata erroneamente valorizzata dalla Corte d'Appello di Genova per desumerne un intento legislativo più ampio e radicale rispetto a quello di "abrogazione", cosicché non si verterebbe in tema di efficacia nel tempo della norma abrogativa di norme sanzionatorie, norme che formalmente sarebbero rimaste in vigore, ma di sopravvenuta inesistenza della sanzione applicabile. Venuta meno nell'ordinamento, si osserva nella sentenza impugnata, la categoria delle sanzioni amministrative in materia, le medesime non possono più trovare applicazione per le condotte pregresse, ma non per la retroattività di una (inesistente) abrogazione della norma incriminatrice, quanto per la sopravvenuta inesistenza del tipo di sanzione precedentemente prevista dall'ordinamento.

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