Cass. pen., sez. V, sentenza 21/07/2021, n. 28309
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Finworld s.p.a. avverso la sentenza emessa il 15/02/2018 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Dott. P M;lette le conclusioni formulate per atto scritto dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa P L, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della sanzione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/02/2018, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale della stessa città, emessa 1'11/06/2012, nei confronti di R G, C P e G D V, nonché della "Finworld" s.p.a.;all'esito del giudizio di primo grado, era intervenuta decisione di condanna: - quanto al G, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della suddetta società, per un addebito ex art. 2638 cod. civ. [capo B), con riferimento al bilancio di cui all'esercizio 2003], per essere stata rappresentata in misura superiore a quella reale l'entità del capitale e dei mezzi patrimoniali della Finworld, in particolare attraverso il richiamo ad un contratto di leasing su un immobile che era invece risultato simulato;- quanto al P e al D V, componenti del cda, per il loro concorso nel reato sub B) e sempre nei limiti della condotta afferente il 2003;- quanto alla società, ai sensi degli artt. 21, 25-ter e 69 del d.lgs. n. 231/2001, relativamente ai capi B) - nella sua interezza - e C), quest'ultimo concernente una contestazione di falso ex art. 2621 cod. civ., fondata sui medesimi presupposti di cui all'accusa di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza. In ordine a reati ulteriori, il Tribunale aveva invece preso atto dell'oramai maturata prescrizione. La sussistenza della causa estintiva era rilevata dalla Corte territoriale, con riguardo alle persone fisiche, anche per il reato di cui al capo B), escludendo i giudici di appello - sulla base delle deposizioni testimoniali di appartenenti alla Guardia di Finanza ed agli uffici ispettivi della Banca d'Italia - che ricorressero gli estremi per una più ampia pronuncia liberatoria nel merito. A riguardo, la Corte romana esponeva quanto segue: «risulta che la Finworld s.p.a., esercitando l'attività di prestazione di garanzie, al fine di adeguare il patrimonio agli standard richiesti per l'iscrizione allo speciale elenco di cui all'art. 107 T.U. leggi bancarie, riportava nel bilancio 2002, approvato dal nuovo consiglio di amministrazione, effetti cambiari - in sostituzione di titoli di stato argentini, per un valore di 1.134.687, del cui possesso non è stata mai fornita alcuna documentazione - emessi dalla Generali Appalti s.r.I., per un asserito credito vantato dalla Finworld s.p.a., con l'intesa che tali effetti non sarebbero mai stati negoziati ma custoditi ed esibiti in caso di controllo della Banca d'Italia (in tal senso, anche le dichiarazioni rese da Stirpe Sante, di fatto amministratore della Generali Appalti s.r.I.);parimenti, riportava canoni di locazione nell'ambito di un contratto di leasing intercorso con la Gestioni Alberghiere avente ad oggetto l'albergo Villa dei Platani, da ritenersi simulato e stipulato al solo scopo di indicare una liquidità patrimoniale invece assente (in tal senso, significativa è la circostanza, evidenziata dagli operanti, che la provvista per il pagamento dei canoni veniva fornita da soggetti riconducibili alla stessa Finworld s.p.a., e che il pagamento del primo canone era stato compensato con spese di manutenzione pur essendo contrattualmente previsto che le stesse fossero a carico dell'utilizzatore);rappresentava, infine, nel bilancio 2003 un valore dell'immobile, oggetto del contratto di leasing, di circa 10 milioni, superiore a quello reale, ove si consideri che lo stesso richiedeva importanti lavori di manutenzione (in tal senso, il teste S Bruno)». Ribaditi tali rilievi, espressi al fine di confermare gli elementi indicativi della responsabilità del G, del P e del D V, la Corte di appello rilevava comunque l'avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione, nei loro confronti, anche per i fatti verificatisi in epoca più recente. Sul conto della società, invece, i giudici di appello si limitavano a sottolineare che nel 2004 - come desunto dalle dichiarazioni rese dal teste B - la Finworld si era «adeguata al livello patrimoniale richiesto per l'iscrizione all'elenco speciale di cui al citato art. 107, con un aumento di capitale versato»: la circostanza era valutata al fine della riduzione della sanzione pecuniaria, che - irrogata in primo grado nella misura di 80.000,00 euro - veniva rideterminata in 45.000,00 euro, somma corrispondente a 150 quote da 300,00 euro ciascuna).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi