Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2008, n. 29209

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Massime1

Qualora l'azione generatrice del danno si protragga nel tempo, stante il disposto dell'art. 1914 cod. civ., secondo cui l'assicurato deve fare quanto gli é possibile "per evitare il danno", l'obbligo di avviso e di salvataggio, per l'assicurato, sorge in coincidenza dell'atto iniziale dell'azione medesima; peraltro il tempestivo avviso di sinistro può consentire l'adozione, anche da parte dell'assicuratore, di misure atte a limitare se non ad escludere i danni, dovendosi considerare di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale, già introdotto dal sinistro, e che si palesano idonei, secondo le cognizioni tecniche, ad impedire che tale processo si completi e si produca, in tutto o in parte, il danno. (Nella specie, in relazione ad una polizza che assicurava, tra l'altro, il rischio da mancato freddo, ricomprendendo anche l'ipotesi di colpa grave dell'assicurato e prevedendo l'obbligo, per quest'ultimo, di dare immediato avviso all'assicuratore della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo prolungatasi oltre le sei ore, la S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che l'obbligo di avviso era sorto, a carico dell'assicurato, prima ancora del verificarsi dell'evento, ossia quando non si era ancora verificata la lesione dell'interesse protetto dall'assicurazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2008, n. 29209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29209
Data del deposito : 12 dicembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V M - Presidente -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. F C - rel. Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14009/2004 proposto da:
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale C S, UMS GENERALI MARINE SPA, in persona dell'amministratore delegato G L, MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante C I, COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, in persona del direttore generale B R, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.

PAISIELLO

40, presso lo studio dell'avvocato M D, che le rappresenta e difende, quanto ad Assitalia giusta procura a margine del ricorso, quanto a Milano Assicurazioni SpA con procura speciale del notaio dr. G S in Milano, del 3/06/04, Rep. 143274;

quanto a UMS Generali Marine SpA con procura speciale del notaio A N in Genova, del 10/06/04, Rep. 53425;
quanto a Commercial Union Italia SpA con procura speciale del notaio F C in Milano, del 9/06/04, Rep. 197633;



- ricorrenti -


contro
AFIN SRL;

- intimata -
sul ricorso 17375/2004 proposto da:
AFIN SRL, in persona del liquidatore C C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO

111, presso lo studio dell'avvocato URCIUOLI FLAVIA (Studio legale CAIAZZA), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CELLI GIOVANNI, RIGHI ROBERTO giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale C S, UMS GENERALI MARINE SPA, in persona dell'amministratore delegato G L, MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante C I, COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, in persona del direttore generale B R, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.

PAISIELLO

40, presso lo studio dell'avvocato M D, che le rappresenta e difende giuste procure in atti;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 4800/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, seconda sezione civile, emessa il 24/09/2003, depositata il 13/11/2003, R.G. 9421/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2008 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato David MORGANTI;

udito l'Avvocato Carlo TOTINO (per delega Avv. Giovanni CELLI, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO

Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24 settembre - 13 novembre 2003 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale del 27 marzo - 11 maggio 2001, che aveva condannato le compagnie di assicurazioni Assitalia, Le Assicurazioni d'Italia, Norwich Union Fire Insurance, Maa assicurazioni, Unione Mediterranea di Sicurtà, in solido tra di loro, a pagare alla attrice AFIN s.r.l. la somma complessiva di L. 909.416.800 - ciascuna per la parte corrispondente alla quota assicurata come da contratto - oltre interessi ulteriori dalla data della sentenza, per i danni da "mancato freddo" riportati dalle merci contenute nei magazzino frigorifero di via Militello 26 Napoli. I giudici di appello richiamavano la clausola della polizza pluriennale di assicurazione stipulata con le compagnie, secondo la quale "se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il contraente o l'assicurato si impegna a darne immediato avviso alla società con telegramma urgente col mezzo più rapido e sicuro disponibile".
Nel caso di specie, ha precisato la Corte territoriale, il consulente tecnico nominato dall'ufficio aveva accertato che il guasto rilevato la mattina del 18 luglio 1991 si era verificato non meno di 35 ore prima e che, pertanto, AFIN non aveva ottemperato all'obbligo di tempestivo avviso alle compagnie assicuratrici.
Secondo le stesse società, non approntando alcun mezzo per verificare il funzionamento dell'impianto, la società AFIN si sarebbe messa - per sua colpa - nella condizione di non poter adempiere all'obbligo contrattuale del tempestivo avviso e del possibile salvataggio, totale o parziale, della merce conservata nelle celle frigorifere.
I giudici di appello, respingendo l'interpretazione del contratto proposta dalle compagnie di assicurazione, rilevavano che la clausola doveva essere letta alla luce dell'art. 1915 c.c., il quale non sancisce affatto la decadenza della garanzia contrattuale, ma giustifica solo la riduzione della indennità dovuta dall'assicuratore in ragione dei danni dallo stesso sofferti per il ritardo.
Nel caso di specie, le appellanti non avevano fornito prova alcuna di tale danno, per cui l'appello principale, proposto dalle compagnie di assicurazione, doveva essere rigettato.
Del resto, lo stesso Tribunale aveva osservato che, per espressa previsione dell'appendice di polizza (nuovamente contestata, ma senza alcun fondamento, anche in appello) il rischio da mancato freddo doveva considerarsi coperto anche per il caso di dolo o colpa grave dell'assicurato.
Avverso tale decisione le compagnie di assicurazione hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
Resiste AFIN con controricorso e ricorso incidentale, che riguarda unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di appello. Le compagnie di assicurazione hanno depositato controricorso a ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
I difensori delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale hanno discusso la causa alla udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.
Con il primo motivo le ricorrenti principali deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta operatività della garanzia assicurativa "de qua", violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale in tema di interpretazione di quanto previsto nell'appendice di polizza ed all'art. 12, lett. c), delle condizioni generali di assicurazione. I giudici di appello non avevano esaminato il primo motivo di appello, limitandosi a sottolineare - del tutto genericamente - la correttezza della decisione del Tribunale per il quale il rischio da mancato freddo sarebbe coperto anche in caso di sinistro provocato dall'assicurato con dolo o colpa grave.
In realtà, le compagnie avevano dedotto che i danni conseguenti a mancato freddo non erano ricompresi in garanzia, in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, poiché la pattuizione speciale relativa al mancato freddo non comportava affatto deroga a quanto stabilito dall'art. 12, lett. c), delle condizioni generali di polizza - che escludeva dalla copertura i danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato - ricomprendendo solo i danni verificatisi "in occasione di atti di guerre o similari, esplosione ed emanazione di calore, terremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni". Poiché nel caso di specie i danni in questione erano stati provocati dall'assicurato, quanto meno, con colpa grave, doveva essere dichiarata - concludono le ricorrenti principali - la inoperatività della garanzia assicurativa e la non indennizzabilità del danno. Con il secondo motivo le ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1914 e 1915 c.c., e delle regole di ermeneutica contrattuale in tema di interpretazione di quanto contrattualmente previsto nell'appendice di polizza. I giudici di appello hanno ritenuto che all'avviso di sinistro non poteva essere riconosciuto lo scopo di scongiurare il danno e che la violazione dell'obbligo di avviso avrebbe potuto, al più, giustificare una riduzione della indennità dovuta dall'assicuratore in ragione dei danni sofferti in conseguenza del ritardo. Il ragionamento seguito dalla Corte non poteva essere in alcun modo condiviso poiché la funzione dell'avviso di sinistro doveva essere individuata:
- nella necessità di accertare tempestivamente le circostanze relative al sinistro (al fine di accertare se, ed in quale misura, spetti all'assicurato l'indennità);

- per consentire all'assicuratore di provvedere direttamente, ai sensi dell'art. 1914 c.c., ad interventi di salvataggio, finalizzati a prevenire od attenuare le conseguenze dannose del sinistro. La dottrina e la giurisprudenza concordemente qualificano l'avviso di sinistro e l'obbligo di salvataggio quali veri e propri obblighi accessori di comportamento dell'assicurato nell'interesse dell'assicuratore.
I giudici di appello avevano, invece, confuso il dolo o la colpa grave dell'assicurato, per quanto riguarda la produzione del sinistro, con la condotta dell'assicurato concretatasi nella violazione dell'obbligo di avviso, senza tener conto del fatto che, nel particolare caso di specie (nel quale il sinistro non si era ancora verificato alla sesta ora dall'inizio del malfunzionamento dell'impianto) la violazione dell'obbligo di avviso incideva direttamente sull'obbligo di salvataggio e sulle possibilità di evitare o, quanto meno, ridurre il danno.
Era, infatti, pacificamente risultato che la comunicazione del sinistro, da parte di AFIN, era avvenuta ben oltre le sei ore contrattualmente previste e che, inoltre, erano trascorse tra le 35 e le 57 ore prima che si producesse l'integrale scongelamento della merce riscontrato dal consulente (con relativo deterioramento ed inutilizzabilità della stessa).
L'assicurato non aveva apprestato alcun mezzo per rilevare la mancata o irregolare produzione del freddo, malgrado fosse facile ed economica la predisposizione di mezzi idonei a garantire il rispetto dell'obbligo di avviso nel termine di sei ore, contrattualmente previsto.
Ai fini della volontarietà della omissione sottolineano, poi, le ricorrenti principali - non occorre affatto che l'assicurato intenda danneggiare specificamente l'assicuratore essendo solo sufficiente "la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo" (Cass. 8 aprile 1997 n. 3044). Requisiti, questi, entrambi presenti nel caso di specie.
Il fatto di non avere apprestato idonei mezzi, atti a rilevare la interruzione o la anomala produzione del freddo - tenuto conto anche della particolare attività economica svolta dall'assicurato - costituiva riprova della consapevolezza di non essere in grado di rispettare la disposizione contrattuale.
La decisione della Corte territoriale non poteva essere condivisa neppure nella parte in cui, facendo inesatta applicazione di quanto contrattualmente previsto ai fini della operatività della garanzia di mancato freddo - e dell'obbligo del contraente di dare immediato avviso alla compagnia nel caso in cui la mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo si fosse prolungata oltre le sei ore escludeva che alla violazione dell'obbligo contrattuale conseguisse immediatamente la decadenza dal diritto all'indennizzo. Con il terzo motivo le ricorrenti principali denunciano omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La sentenza della Corte territoriale doveva ritenersi, comunque, viziata nella parte in cui, pur riconoscendo l'applicabilità dell'art. 1915 c.c., ai fini di una riduzione dell'indennizzo, aveva escluso che le compagnie di assicurazione avessero dato la prova del pregiudizio sofferto a seguito della violazione di tale norma. I giudici di appello avevano richiamato la relazione del consulente tecnico nominato dall'ufficio, secondo il quale erano occorse dalle 35 alle 57 ore per avere lo scongelamento della merce assicurata. Un tempestivo avviso del sinistro avrebbe senz'altro consentito di adottare tutte le misure idonee a limitare - se non addirittura ad escludere interamente i danni: con la conseguenza che il pregiudizio sofferto dalle compagnie finiva praticamente per coincidere con l'importo dell'indennizzo dovuto.
Con il quarto motivo, infine, le ricorrenti principali deducono omessa pronuncia sulla richiesta di svincolo delle somme versate dalle compagnie appellanti su libretto di deposito vincolato, precisando che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla richiesta di svincolo del libretto di deposito a risparmio intestato ad Assitalia.
L'omessa pronuncia aveva comportato grave pregiudizio alle compagnie di assicurazione, nei confronti delle quali era stata iniziata la esecuzione forzata.
Osserva il Collegio:
i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati, nei limiti di seguito precisati. I motivi sviluppano fondamentalmente due censure: una concerne l'interpretazione della polizza ed è funzionale all'individuazione del rischio;
l'altra, strettamente dipendente dalla prima, attinente all'applicazione degli artt. 1914 e 1915 c.c.. Con riferimento alla prima censura va rilevato che, come risulta dall'interpretazione complessiva della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che la polizza coprisse non solo i rischi da incendio, ma anche quelli da mancato freddo, e ricomprendesse la ipotesi di colpa grave dell'assicurato.
Ora, l'interpretazione del contratto, consistendo nell'accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata in via esclusiva al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o violazione delle norme ermeneutiche.
Ne consegue che nella detta sede è inammissibile la critica che si traduca nella prospettazione di una diversa interpretazione (Cass. 1749 del 2005, 4095 del 2001).
Ed è proprio una critica di questo genere che viene mossa, nella sostanza, alla Corte di merito, tentandosi di accreditare, per il tramite strumentale dell'art. 1362 c.c., una lettura restrittiva della polizza assicurativa per la quale essendo stato provocato il danno in questione - quanto meno - dalla colpa grave dell'assicurata, dovrebbe essere dichiarata la inoperatività della garanzia assicurativa e dunque la non indennizzabilità del danno. In relazione all'altra censura, proposta non solo sotto il profilo della violazione di norme di legge ma anche sotto quello dei vizi motivazionali, va rilevato che una volta individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale già introdotto dal sinistro e si palesano idonei ad impedire che il processo medesimo si completi o si produca in tutto od in parte il danno (Cass. 7 novembre 1991 n. 11877). Nel caso di specie, hanno accertato i giudici di appello, la clausola che obbligava l'assicurato ad avvertire la compagnia assicuratrice dell'anomalia dell'impianto di refrigerazione entro sei ore non valeva ad escludere il rischio assicurativo, ne' a sancire la decadenza dalla garanzia contrattuale, potendo giustificare unicamente "la riduzione della indennità dovuta dall'assicuratore in ragione dei danni sofferti per il ritardo".
La sentenza del Tribunale, richiamata dai giudici di appello (p. 3), ha osservato che la clausola contrattuale sottoscritta nella appendice di polizza prevedeva:
- che la garanzia ha effetto se la mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 24 ore;

- che "la società assicuratrice risponde anche dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'assicurate e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge nonché da dolo dei dipendenti dell'assicurato che non siano familiari".
Peraltro, ha concluso il primo giudice, "anche considerando che la società assicurata sia incorsa in colpa per omessa sorveglianza o per non aver installato un sistema di allarme automatico tale da permetterle di accertare in tempo il guasto e poter avvertire immediatamente la compagnia assicuratrice, il fatto non sarebbe per niente rilevante, proprio alla luce delle condizioni particolari di polizza e l'indennizzo sarebbe comunque dovuto".
Tale soluzione è sostanzialmente condivisa dai giudici di appello, i quali - con congrua motivazione - hanno escluso qualsiasi decadenza dalla garanzia contrattuale per effetto del ritardo nella comunicazione del sinistro che hanno ritenuto riconducibile alla categoria degli eventi assicurati.
In altre parole, tale clausola non si prestava (secondo la interpretazione datane dai giudici di appello, incensurabile in sede di legittimità) ad essere letta nel senso di escludere la garanzia dell'assicurazione, essendo invece interamente riconducibile nell'ambito dell'art. 1915 c.c., che stabilisce:
"L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto".
La clausola che pone un obbligo di avviso, sottolineano le ricorrenti principali, non può ritenersi invalida per incompatibilità con norme inderogabili, perché l'obbligo dell'assicurato - di controllare l'efficienza dell'impianto frigorifero ogni sei ore - non viola la inderogabilità dell'art. 1915 c.c., che riguarda solo gli effetti previsti da questa norma per la mancata osservanza dell'avviso: effetti consistenti nella perdita del diritto alla indennità o nella sua riduzione in ragione dell'effettivo pregiudizio sofferto (per la ipotesi di inadempimento doloso o colposo).
Orbene, l'art. 1914 c.c., con il precetto "l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare il danno" ribadisce che nei contratti di assicurazione i due momenti del sinistro (inteso come fatto causale e danno) hanno autonoma rilevanza, e nel collegare il dovere dell'assicurato al "danno", indica in modo incontestabile che l'obbligo disciplinato riguarda esclusivamente i comportamenti dell'assicurato influenti su questo momento e non anche quelli influenti sul sinistro.
Del resto, la limitazione contrattuale trova riscontro testuale nel dato che la disciplina dei comportamenti dell'assicurato che possano avere incidenza causale sul verificarsi del "sinistro" è già dettata, in via generale, dall'art. 1900 c.c.. Sulla base di tale disposizione, se l'assicurato ha cagionato il sinistro per dolo, non sorge alcuna obbligazione dell'assicuratore;

se, invece, lo ha cagionato per colpa occorre distinguere: mentre la colpa lieve non esclude la obbligazione indennitaria, la colpa grave la esclude, salvo che nelle clausole particolari di assicurazione sia stato stipulato un patto contrario.
Le disposizioni degli artt. 1913 - 1915 c.c., le quali pongono a carico dell'assicurato un onere di tempestivo avviso del sinistro, fanno derivare dalla inosservanza colposa la perdita soltanto parziale dell'indennizzo (l'art. 1932 c.c., comma 1, permette la deroga convenzionale dell'art. 1915 c.c., soltanto "in senso più favorevole all'assicurato").
Stante l'espresso dato normativo (art. 1914 c.c.) per il quale l'assicurato deve fare quanto gli è possibile anche "per evitare il danno", va condivisa l'affermazione delle ricorrenti principali. Per le quali, nel caso di specie, l'obbligo di avviso era sorto a carico dell'assicurato, prima ancora del completo verificarsi dell'evento, ossia quando non si era ancora verificata la lesione dell'interesse protetto dall'assicurazione.
Come è stato rilevato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11877 del 1991) "quando l'azione generatrice del danno si protragga
nel tempo, l'obbligo di salvataggio sorge in coincidenza dell'atto iniziale dell'azione medesima, perché già da questo momento ha origine la genesi del danno".
Sono comunemente definiti come di salvataggio soltanto quegli interventi che si inseriscano nel processo causale, già introdotto dal sinistro, e che si appalesino idonei e necessari, secondo le cognizioni tecniche, ad impedire che il processo medesimo pervenga al suo esito finale e produca il danno o, quanto meno l'intero danno:
ciò, peraltro, a prescindere dal conseguimento effettivo del risultato.
Peraltro, deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25 ottobre 1978 n. 4836) secondo la quale: "In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo specifiche modalità espressamente previste da clausola di polizza, non può implicare di per se perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, nella seconda ipotesi, il diritto alla indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore (art. 1915 c.c., comma 2), ed inoltre riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede che presiede all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall'assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine o meno a consentire ugualmente all'assicuratore le opportune constatazioni ed interventi". Fondate appaiono le censure formulate con i primi tre motivi del ricorso principale (ma principalmente con il terzo motivo) con le quali si denunciano carenze e contraddittorietà di motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso che le compagnie di assicurazione avessero fornito la prova del pregiudizio subito per effetto della omissione o ritardo nell'invio della segnalazione del sinistro. Con osservazione del tutto logica, le società ricorrenti hanno sottolineato che un tempestivo avviso di sinistro avrebbe, con ogni probabilità, consentito nel caso di specie di adottare misure atte a limitare - se non ad escludere completamente - i danni. Con la ulteriore, pratica, conseguenza che il pregiudizio sofferto dalle stesse compagnie finiva per coincidere proprio con l'importo dell'indennizzo astrattamente dovuto per la perdita delle merce (o, quanto meno, con una parte di esso).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto insufficiente e contraddittoria, non avendo la stessa tenuto in alcun conto quanto accertato dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, il quale aveva stabilito che il guasto all'impianto di refrigerazione si era verificato non meno di 35 ore prima della segnalazione e che, inoltre, erano occorse tra le 35 e le 57 ore perché potesse prodursi lo scongelamento integrale della merce contenuta nelle celle frigorifere.
Risulta di tutta evidenza, pertanto, che un avviso tempestivo avrebbe potuto consentire di apprestare mezzi idonei ad evitare, in tutto o in parte, il verificarsi del danno accertato dallo stesso consulente di ufficio, prima che divenisse operativa la garanzia assicurativa per il decorso del termine (di 24 ore) previsto dall'appendice di polizza. Appare, del resto, opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale anche nella ipotesi di cui all'art. 1915 c.c., comma 1, e quindi di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso, con conseguente perdita integrale del diritto all'indennità (Cass. 11 marzo 2005 n. 5435): "Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno allo assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo" (Cfr. Cass. 11 marzo 2005 n. 5435).
A ben vedere, poi, gli obblighi previsti dal contratto a carico dell'assicurato, nel caso di specie, si aggiungevano comunque agli obblighi generali di salvataggio che l'art. 1914 c.c., pone a carico dell'assicurato.
Il quarto motivo rimane assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.
Quanto al ricorso incidentale, con esso AFIN deduce insufficiente motivazione, sottolineando che il primo giudice aveva liquidato le spese di causa equitativamente "in mancanza di notula". In realtà l'appellante incidentale non aveva lamentato la incongruità della statuizione del Tribunale in ordine alle spese, ma aveva evidenziato un palese errore compiuto dal giudice di primo grado, che non aveva considerato la nota spese regolarmente depositata.
Questo errore era stato ignorato dai giudici di appello nella sentenza impugnata, che - pertanto - era meritevole di riforma. Il ricorso incidentale rimane assorbito dall'accoglimento del ricorso principale (con riferimento alla denuncia di contraddittoria ed insufficiente motivazione), che comporta la cassazione della sentenza di appello, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame. Conclusivamente il ricorso principale deve essere accolto nei limiti indicati in motivazione, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

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