Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/09/2020, n. 18671

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/09/2020, n. 18671
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18671
Data del deposito : 9 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2291-2019 proposto da: ER.CAV. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA

32, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G R N;

- ricorrente -

contro

L R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN

BASILIO

61, presso lo studio dell'avvocato M D P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
- controricorrente e ricorrente incidentale - PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, per legge domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

nonché

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 392/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere F D S;
rilevato che: la ER.CAV. srl ricorre, con atto notificato a partire dal 22/01/2019 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 392 del 16/01/2019 del Consiglio di Stato, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il suo originario ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Bari (del 28/11/2017, n. 60079 prot.) di c.d. interdittiva antimafia, con contestuale reiezione della sua istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di Bari ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/2013: e tanto, in estrema sintesi, per il rilievo attribuito a precedenti penali del precedente amministratore della Lombardi Ecologia srl, R L, società con cui la ricorrente aveva avuto legami e nonostante quest'ultima fosse ormai soggetta al controllo della sopravvenuta Curatela fallimentare;
notifica il 06/03/2019 controricorso con ricorso incidentale adesivo, articolato su tre motivi, R L, già intervenuto nel giudizio davanti ai giudici amministrativi, mentre resistono con unitario controricorso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Bari, restando invece intimata la Curatela del fallimento Lombardi Ecologia srl;
Ric. 2019 n. 02291 sez. SU - ud. 21-07-2020 -2- disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art.

1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), la ricorrente principale e quello incidentale depositano memoria ai sensi del penultimo periodo di tale disposizione;

considerato che:

la ricorrente principale ER.CAV. srl denuncia: - col primo motivo, «violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dell'art. 111 Cost. Violazione dell'art. 83, comma 3, d.lgs. 159/2011»: in quanto, dinanzi ad un provvedimento interdittivo prospettato come carente di motivazione il Consiglio di Stato avrebbe dovuto limitarsi all'annullamento, senza invece procedere alle valutazioni di merito di istituzionale spettanza del Prefetto e da questi operate in pretermissione anche della determinante circostanza della sopravvenuta sottoposizione della società istante al controllo della curatela fallimentare, nonché della non riferibilità dei valutati precedenti ad attuali tentativi di infiltrazione mafiosa;
- col secondo motivo, «violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dell'art.111 Cost.»: per essere stati valutati come rilevanti i precedenti penali del Lombardi, benché essi non fossero nemmeno riconducibili ai cc.dd. reati spia di cui all'art. 84 od agli altri contemplati dall'art. 91 co. 6 d.lgs. 159/11, sicché l'interpretazione in concreto adottata di tali disposizioni avrebbe integrato un'autentica creazione di norma prima inesistente e sconfinato nella sfera riservata alla discrezionalità della pubblica amministrazione e pure in quella riservata al legislatore;
dal canto suo, il ricorrente incidentale, R L, si duole: - col primo motivo, di «violazione dell'art. 111 della
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