Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2020, n. 06800

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2020, n. 06800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06800
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7916/2012 R.G. proposto da Mari.Verd. Vivai Impianti e Manutenzione s.r.1, in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G M C, presso cui elettivamente domicilia in Roma al vale Mazzini n.134;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore;
-intimata- e Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia Etr S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. I C, con cui elettivamente domicilia in Roma alla via Costabella n.26, presso l'avv. A F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.7/5/11 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciata in data 25/1/2011, depositata in data 8/2/2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3/12/2019 dal consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. G M C per la società ricorrente e l'Avvocato dello Stato A G per l'Agenzia delle Entrate.

FATTI DI CAUSA

1. La Mari.Verd. Vivai Impianti e Manutenzione s.r.I ricorre con sette motivi contro l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia Etr S.p.A., per la cassazione della sentenza n.7/5/11 della Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 25/1/2011, depositata in data 8/2/2011 e non notificata, che ha accolto l'appello di Equitalia Etr S.p.A. e rigettato quello incidentale della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di sette intimazioni di pagamento, emesse a seguito di altrettante cartelle di pagamento, che la società assume non esserle mai state notificate.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che vi fosse la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta a mezzo del servizio postale presso la sede della società, a persone che si trovavano presso la sede stessa e che, sottoscrivendo l'avviso, hanno attestato di aver ricevuto il plico. Il giudice di appello ha anche rilevato che la società ricorrente non aveva fornito alcuna prova che le persone indicate come consegnatarie o che avevano firmato con firma illeggibile non fossero in alcun rapporto richiesto dalla legge per la validità della notifica;
inoltre, la C.t.r. ha ritenuto che le eccezioni relative alla validità delle intimazioni di pagamento fossero infondate, in conseguenza della corretta notifica delle cartelle esattoriali.

3. A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. resistono con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato alla pubblica udienza del 3/12/2019.5. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente denunzia la motivazione, omessa ed, ove esistente, contraddittoria, della sentenza impugnata su fatti decisivi e controversi per il giudizio, relativi all'indicazione, negli atti di intimazione, di una data diversa da quella in cui sarebbe avvenuta la notifica delle cartelle di pagamento, risultante dagli avvisi di ricevimento prodotti da controparte nel primo grado di giudizio. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.
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