Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/11/2007, n. 24012
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È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, per violazione degli artt. 3, 25, 24, 102, 103, 113 Cost., nella parte in cui non esclude la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative alla fase dell'esecuzione contrattuale di concessioni di beni pubblici, in quanto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 204 del 2004, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dalla legge n. 205 del 2000, nella parte relativa ai servizi pubblici, ha ritenuto conforme a costituzione la giurisdizione esclusiva per le controversie relative a concessioni di servizi pubblici, - sostanzialmente simile alla concessione di beni pubblici - così ripristinando, rispetto ai servizi pubblici, la regola già prevista dall'art. 5 in argomento per i beni pubblici.
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n. 1034/1971, la controversia concernente la decadenza dalla concessione di un bene demaniale, per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto, trattandosi di controversia riguardante il contenuto del rapporto concessorio, incidente sulla permanenza o la cessazione della vigenza dello stesso.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. M D C L - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ITALCOMPANY GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 13, presso lo studio dell'avvocato V M S, rappresentata e difesa dall'avvocato C A, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA, TULLIO ABBATE S.R.L.;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1541/03 presso il Tribunale amministrativo regionale sezione distaccata di CATANIA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 06/11/07 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiari la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, con la procedura di legge.
FATTO
Con ricorso notificato il 2/9/2005 la s.r.l. Italcompany Group ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio da essa società proposto nel 2003 innanzi al TAR Sicilia - sezione distaccata di Catania - nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della s.r.l. Abbate. Faceva presente l'istante che il detto procedimento amministrativo aveva ad oggetto l'annullamento del Decreto n. 1515 del 2003 e Decreto n. 5449 del 2003, emessi dall'Autorità Portuale di Catania con i quali era stata pronunciata la decadenza di essa società dal rapporto concessorio intercorso con l'Amministrazione ed ordinata la riconsegna dell'area demaniale per asseriti inadempimenti ed obblighi derivanti dal contratto concessorio. Con ordinanza 6/11/2003 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia aveva disposto la sospensione del Decreto n. 1515 del 2003, per vizi formali per cui l'Autorità Portuale aveva disposto con il Decreto n. 5449 del 2003, la decadenza della concessione fissando per il rilascio la data del 31/12/2003.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito con controricorso rimettendosi "a giustizia in ordine alla decisione sul regolamento di giurisdizione".
Gli intimati Autorità Portuale di Catania e s.r.l. Tullio Abate non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice
ordinario.
DIRITTO
Con l'unico motivo di ricorso la s.r.l. Italcompany Group sostiene che la controversia in esame è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto - alla stregua del petitum e della causa petendi - il giudizio non ha ad oggetto posizioni di interesse legittimo non venendo in rilievo l'esercizio da parte dell'amministrazione di poteri autoritativi posto che il "thema decidendum" concerne il presunto inadempimento di essa società alle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione e l'esistenza o meno delle condizioni per la risoluzione del relativo rapporto. Il motivo è infondato e deve quindi essere rigettato con conseguente declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo. Occorre premettere che, come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare in fattispecie analoghe a quella in esame, la questione di giurisdizione - qualora il rapporto dedotto in giudizio abbia origine da una concessione amministrativa - non può essere risolta (come invece sostenuto dalla ricorrente e dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta) in base all'accertamento della consistenza (diritto soggettivo o interesse legittimo) della posizione soggettiva della quale viene chiesta la tutela, posto che, a sensi del coordinato disposto della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 7, comma 2, le controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, salvo quelle indicate nelle norme stesse, tuttora appartenenti alla giurisdizione ordinaria (tra le ultime ordinanza Sezioni Unite 19/4/2007 n. 9325). Infatti, per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte in materia di concessione di beni pubblici, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie circa la durata del rapporto di concessione, la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione;viceversa, le controversie concernenti il rilascio dei beni già oggetto di concessione, allorché non sia in contestazione l'inesistenza in atto del rapporto concessorio, per essere lo stesso scaduto, spettano alla giurisdizione ordinaria, non diversamente da quelle concernenti la condanna al pagamento del corrispettivo - canone o indennità sostitutiva - maturato per l'occupazione, non rilevando il titolo in forza del quale tale somma risulti dovuta.
In particolare la norma di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 5 citato, deve essere interpretata nel senso che la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo riguarda tutte le controversie attinenti a concessione di beni e servizi allorché la lite ponga in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale e ciò anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento della autorità pubblica e indipendentemente dalla natura delle posizioni giuridiche dedotte alla fonte. Sono di conseguenza devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio (nei sensi suddetti, tra le tante, pronunzie 31/3/2005 n. 6744;26/6/2003 n. 10157;6/6/2002 n. 8227;11/6/2001 n. 7861). Le controversie circa la durata del rapporto di concessione, o la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione sono pertanto devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo:
detta giurisdizione del Giudice amministrativo ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio. Residua infine la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del menzionato art. 5, comma 2, quando si discuta soltanto sul compenso del concessionario, senza dirette implicazioni sul rendiconto di tesoreria e sul contenuto della concessione.
La vicenda in esame rientra nella seconda delle delineate ipotesi. Come sopra riportato nella parte narrativa che precede la società ricorrente ha impugnato due decreti dell'Autorità Portuale di Catania aventi ad oggetto la decadenza del rapporto concessorio intercorso con la detta Amministrazione - relativo ad un bene demaniale - "per asserito inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto concessorio" (pagina 2 del ricorso).
È pertanto evidente che la decisione della controversia in esame coinvolge il contenuto del rapporto concessorio - cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario - e dipende dall'esito dell'accertamento circa la sussistenza o meno degli inadempimenti contestati alla società ricorrente e, di conseguenza, circa la permanenza o meno della concessione e della sua sopravvivenza.
La cognizione in ordine alle dette questioni è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto relative all'identificazione del contenuto del rapporto concessorio ed all'attuale esistenza stessa di detto rapporto. La controversia richiede indagini e pronunzie - in via principale e non meramente incidentale - sull'estensione, sul contenuto e sulla disciplina del rapporto concessorio per cui è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo a norma della L. 6 dicembre 1971, art. 5, comma 1.
Va infine rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - proposta dalla società ricorrente in via subordinata al mancato accoglimento dell'unico motivo posto a sostegno del ricorso - della L. n. 1034 del 1971, art. 5, con riferimento agli artt. 3, 25, 24, 102, 103 e 113 Cost., "nella parte in cui non esclude la giurisdizione e la competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici afferenti alla fase dell'esecuzione contrattuale". Vi sarebbe infatti, secondo la ricorrente, la disparità di trattamento dei cittadini in quanto l'individuazione del Giudice verrebbe fatta dipendere non soltanto dalla qualità soggettiva di una parte ma anche dal modulo di gestione dei beni pubblici prescelto dall'Amministrazione. Peraltro sarebbe ingiustificata la devoluzione al giudice amministrativo di una controversia che, avendo ad oggetto la risoluzione contrattuale, non verte in tema di interessi legittimi ma di diritti soggettivi. In proposito è sufficiente osservare che la questione della giurisdizione in tema di controversia avente ad oggetto la concessione di beni pubblici è sostanzialmente simile alla questione di giurisdizione in tema di concessione di servizi pubblici. Con riferimento a tali tipi di concessione la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza n. 204 del 2004 - ha giudicato conforme a Costituzione il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. c), limitatamente alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa delle controversie relative a concessioni di servizi pubblici, "escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".
L'attribuzione di giurisdizione esclusiva al Giudice amministrativo ad opera del menzionato art. 33, è stata ritenuta conforme a Costituzione solo relativamente a materie particolari e specifiche, tra le quali, appunto, quella relativa alle concessioni di servizi pubblici e, al riguardo, espressamente il Giudice delle leggi ha avvertito che il legislatore, con la L. n. 1034 del 1971, art. 5, concernente la concessione (come nella specie ) di beni pubblici, aveva già dettato una regola sulla giurisdizione rispettosa dai principi costituzionali, regola che è stata, di conseguenza, sostanzialmente ripristinata con riferimento alla concessione di servizi pubblici.
Quindi - come queste Sezioni Unite hanno precisato - dalla citata sentenza della Corte Costituzionale può escludersi la possibilità di enucleare un principio generale della non conformità a Costituzione di tutte le previsioni legislative, le quali, nel devolvere alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie inerenti a una "particolare materia", contrassegnata dal dominio del diritto pubblico e dalla titolarità di poteri amministrativi, e perciò dalla presenza sia di situazioni di interesse legittimo, sia di situazioni di diritto soggettivo, non riservano all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie (meramente) patrimoniali inerenti alla materia ( sentenza 6/7/2006 n. 15344). Significativamente, del resto, la sentenza costituzionale 204/2004 reca in motivazione il riferimento a numerose ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa presenti nell'ordinamento, da quelle più risalenti ad altre più recenti - tra le quali quelle di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 1, sopra più volte citata - tutte ritenute legittime.
In definitiva il ricorso - infondato in ogni sua parte - deve essere rigettato con conseguente declaratoria della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rimessione delle parti innanzi al TAR Sicilia Sezione distaccata di Catania. La società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.