Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2024, n. 18177

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4 aprile 2024
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L'autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede l'acquisizione di nuovi elementi di prova, essendo sufficiente a tal fine l'esigenza di nuove investigazioni, che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuove intercettazioni aventi portata indiziante, salvo restando che il vaglio sulla loro utilizzabilità non può che essere demandato alla fase successiva del giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2024, n. 18177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18177
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

18177-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent.n.sez.508/24 Emilia Anna Giordano -CC 4/4/2024 Antonio Costantini Martino Rosati R.G.N.3799/2024 Benedetto Paternò Raddusa Paolo Di Geronimo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO SC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
uditi l'Avvocato SC Petrelli e l'Avvocato Valerio Vianello Accorretti, i quali chiedono l'accoglimento dei ricorsi e dei motivi nuovi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, riformava parzialmente l'ordinanza cautelare impugnata, applicando gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, nei confronti dell'avvocato SC NO, indagato per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati presentati due distinti ricorsi (a firma degli Avvocati Rotundo e Accorretti) che pongono questioni sostanzialmente sovrapponibili, con la conseguente possibilità di una sintesi congiunta dei motivi.

2.1. In entrambi i ricorsi si deduce la violazione degli artt. 103, 200 e 271 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in merito alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche svolte a carico dell'avvocato NO. I ricorsi esaminano nel dettaglio le specifiche intercettazioni ritenute rilevanti, sottolineando come il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare la documentazione attestante l'assunzione della veste di difensore, in alcuni casi anche in epoca precedente o successiva rispetto alle conversazioni, violando il principio secondo cui sono inutilizzabili le intercettazioni svolte nell'ambito dello svolgimento dell'attività defensionale, anche se non formalizzata con il rilascio di apposito mandato. Si assume che il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato sempre strettamente inerente allo svolgimento dell'attività difensiva, né risultava la violazione del segreto istruttorio, posto che l'avvocato NO, anche quando aveva divulgato informazioni emerse in altri procedimenti, si era sempre limitato ad avvalersi di atti non più coperti da segreto. In particolare, nel ricorso a firma dell'avvocato Rotundo, si indicano i casi specifici in cui il Tribunale de! riesame aveva erroneamente escluso la sussistenza del mandato difensivo. Tale aspetto veniva ulteriormente valorizzato con riguardo alla posizione di OM MA, sottolineando come le indagini a carico del ricorrente - in precedenza archiviate erano state nuovamente avviate proprio sulla base delle intercettazioni intervenute con MA, la cui inutilizzabilità per violazione dell'art. 103 cod. proc. pen. avrebbe inficiato la riapertura stessa delle indagini.

2.2. Ulteriore argomento comune ai due ricorsi in esame è quello relativo al giudizio di attendibilità espresso nei confronti dei collaboratori, nonché alla valenza indiziaria delle dichiarazioni dai predetti rese. L'attenzione dei ricorrenti si pone essenzialmente sui contributi forniti da OM EN e NU CU. Per quanto attiene alle dichiarazioni di EN, si sottolinea come questi si sia limitato a riferire che MA si rivolse a AT per conoscere gli atti di altro procedimento, al fine di valutare se vi fossero aspetti potenzialmente problematici per la sua posizione. EN, tuttavia, ha precisato di non essere certo che l'avvocato cui si rivolse MA fosse proprio AT, in ogni caso, quest'ultimo si sarebbe limitato a vagliare la posizione del proprio assistito sulla base di atti di 2 indagine di un altro procedimento non più coperti da segreto e, quindi, liberamente valutabili. Per quanto concernete le dichiarazioni di NU CU, si evidenzia come questo sia stato ritenuto inattendibile in altri procedimenti e, in ogni caso, nei confronti di AT aveva reso dichiarazioni del tutto generiche e prive di elementi oggettivamente riscontrabili.

2.3. Altra censura comune attiene alla valorizzazione dei rapporti di cordialità e frequentazione che sarebbero emersi dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori. Sottolineano i ricorrenti il vizio di motivazione afferente tale aspetto, sia perché desunto da modalità dell'agire professionale del tutto insindacabile (in particolare in ordine all'orario degli incontri con i propri assistiti), sia perché la frequentazione in contesti non professionali non costituirebbe di per sé elemento indicativo della commissione del reato.

2.5. Nei ricorsi in esame, infine, si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge relativamente alla ritenuta configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, rappresentando l'insussistenza di un apporto concreto e volontario rispetto all'attività del sodalizio, posto che gli interventi riconducibili all'avvocato NO dovevano tutti esser ritenuti mera esplicazione dell'attività difensiva, difettando anche l'elemento doloso richiesto dalla norma incriminatrice.

3. Gli avvocati Petrelli, nominato nel corso del giudizio di legittimità, e Accorretti depositavano memoria difensiva contenente motivi nuovi.

3.1. Con il

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