Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/05/2023, n. 14790

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/05/2023, n. 14790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14790
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. - Con sentenza n. 7294-2016, depositata il 25 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello della Regione Campania, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) dovuta dalla contribuente (ai sensi della legge reg. Campania, 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3) per l'anno 2006.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che:

- diversamente da quanto ritenuto dal giudice del primo grado, l'imposta regionale doveva trovare applicazione al consumo di "benzina per autotrazione" senz'alcuna distinzione dei mezzi impiegati, - e, dunque, alla "trazione autonoma di ogni mezzo di trasporto, non solo terrestre ma anche marino ed aereo", - così che la contribuente ne rimaneva soggetta in quanto titolare di autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione di carburanti destinati a natanti;

- le questioni riproposte in appello dalla contribuente, - e sulle quali il giudice di prime cure non si era pronunciato, - erano inammissibili in quanto "l'appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale al riguardo".

2. - Aemme Srl ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

La Regione Campania resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 15 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17, alla l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 12 e 13, alla legge reg. Campania, 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, ed alla legge reg. Campania, 12 novembre 2004, n. 8, art. 2, comma 2, deducendo, in sintesi, che l'oggetto del tributo, - qual identificato dalla legislazione nazionale e regionale, - rendeva esplicito il suo riferimento alla "benzina per autotrazione", - e dunque, secondo il suo tenero letterale, alla "trazione effettuata per mezzo di un autoveicolo", - tenuto conto (anche) della variegata tipologia dei prodotti energetici sottoposti a tassazione e della stessa articolata disciplina delle accise che, in conformità alle disposizioni Eurounitarie (direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008), contemplava un'esenzione per i prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, compresa la pesca, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto.

Soggiunge la ricorrente che l'interpretazione fatta propria dal giudice del gravame nemmeno si conciliava con le disposizioni della legge reg. Campania, 29 marzo 2006, n. 6, ove si distingueva tra impianti di distribuzione stradali e autostradali ed impianti per il rifornimento di natanti e aeromobili.

Col secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 81 e 345 c.p.c., ed alla legge reg. Campania n. 28 del 2003, art. 3, c. 13, cit., deducendo che la Regione Campania difettava del potere di accertamento nella fattispecie esercitato siccome un siffatto potere spettante (solo) "agli uffici tecnici di finanza".

2. - Il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo motivo, - deve trovare accoglimento in ragione della non conformità del tributo alla relativa disciplina Eurounitaria della quale va fatta applicazione in relazione a rapporto impositivo non esaurito.

3. - L'imposta in contestazione rinviene il suo fondamento normativo nel D.Lgs. n. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17, comma 1, che, - dando attuazione alla delega di cui alla l. 14 giugno 1990, n. 158, art. 6, comma 1, lett. c), - ha disposto che "Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla

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