Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2023, n. 50102

CASS
Sentenza
5 dicembre 2023
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5 dicembre 2023

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In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2023, n. 50102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50102
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

50102-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2093/23 PATRIZIA PICCIALLI Presidente - UP 05/12/2023- DANIELA CALAFIORE R.G.N. 25504/2023 EUGENIA SERRAO -Relatorew GABRIELLA CAPPELLO BRUNO GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'NO ER nato a [...] il [...] SO LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 15/12/2020 dal Tribunale di LA nei confronti di D'NO ER, SO GI e altri non ricorrenti, qualificando il fatto, originariamente contestato come violazione dell'art. 624 bis cod. pen., quale furto aggravato in concorso, con rideterminazione della pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno.

2. ER D'NO propone ricorso censurando la sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con particolare riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonchè per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di distinzione tra semplice sospetto, indizio ed elemento di prova. La difesa aveva eccepito che i dati dei tabulati telefonici fossero l'unico elemento indiziario a sostegno dell'ipotesi accusatoria e che erano, pertanto, probatoriamente insufficienti a determinare la pronuncia di condanna, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n.132 conv. dalla legge 23 novembre 2021, n.178. La Corte di appello ha disatteso l'eccezione ritenendo esistenti più elementi di prova, che tuttavia risultano dal frazionamento dell'unico elemento costituito dai dati acquisiti dai tabulati telefonici, trattandosi di informazioni che discendono da quell'unica fonte. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) ed e), cod. proc. pen. con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 58-59 legge 24 novembre 1981, n.689 sulle cause di esclusione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive. La Corte di appello, nel negare accesso alla richiesta sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ha travisato il senso e il significato dell'art. 59 della legge n.689/81 in quanto tale norma prevede che la pena non possa essere sostituita nei confronti di una persona che ha compiuto il reato durante l'esecuzione di un'altra pena sostitutiva, quindi introduce un divieto di accesso solo per lo specifico reato consumato durante l'esecuzione di altra pena sostitutiva mentre nel caso in esame la richiesta attiene a un episodio delittuoso del 2012, estraneo a quello commesso in costanza della libertà controllata. Anche il riferimento alla revoca della libertà controllata è del tutto inconferente in quanto il divieto normativo è circoscritto temporalmente nei confronti di chi abbia subito la revoca nei tre anni precedenti e si tratta in ogni caso di un divieto relativo, fatta salva la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva più grave di quella revocata. La difesa ritiene errato il richiamo alla pericolosità come elemento impeditivo alla sostituzione della pena detentiva in 2 quanto il criterio generale di applicabilità delle nuove pene sostitutive è la previsione che tali sanzioni contribuiscono alla rieducazione e che, anche attraverso opportune prescrizioni, prevengono il pericolo che la persona commetta altri reati. Il concetto di pericolosità utilizzato dalla Corte è estraneo alla cornice valutativa dell'art. 58 e fa riferimento a fatti collocati a distanza di dieci-quindici anni dal giudizio in esame. Nella valutazione della pericolosità la Corte non si è confrontata con il certificato prodotto dalla difesa, ossia la disponibilità della cooperativa ONLUS «L'impronta», che aveva dato atto della frequentazione costante e senza alcuna soluzione di continuità sin dal 2017 del D'Iignoti con significativi esiti di risocializzazione.

3. GI SO propone ricorso censurando la sentenza per violazione dell'art. 163 cod. pen. e per l'erronea indicazione, anche con riferimento alla posizione del SO, di una richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità mai formulata, posto che il difensore si era limitato a depositare procura speciale per accettare l'eventuale sostituzione della pena, facendo nelle conclusioni esclusivo riferimento al fatto che il SO non avesse mai usufruito della sospensione condizionale. La Corte di appello non ha fornito motivazione adeguata alla propria decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena né la sostituzione della pena con i lavori

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