Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2007, n. 7246
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La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art.2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.
Sul provvedimento
Testo completo
57246/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ANDITA SEZIONI UNITE CIVILI SIMULTunne Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Prezzo CARBONE Presidente aggiunto Dott. Vincenzo R.G.N. 22796/02 Cron.7246 IANNIRUBERTO- Pres. di sezione Dott. Giuseppe Presidente di sezione Dott. Antonio VELLA Rep.2037 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ud. 06/03/07 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IU TI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MAURO MEZZETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
M contro 2007 D'ACHILLE ALESSANDRO, D'ACHILLE GIOVANNI, D'ACHILLE 270 SIMONA, TORTORA ROBERTA, elettivamente domiciliati in -1- ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso 10 studio dell'avvocato PIERO NODARO, che li rappresenta difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrenti avversO la sentenza n. 3681/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/07 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli avvocati Nicola D'AGOSTINO per delega dell'avvocato Mauro Mezzetti, Piero NODARO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento degli altri motivi. -2- Svolgimento del processo atto di citazione notificato il 27 luglio Con 1992, NE BI e VA D'LE, ES D'LE, SI D'LE e TA RT, questi ultimi quali eredi di AU D'LE, giudizio IN RO ed convenivano in esponevano: che, in base a contratto stipulato il 1 giugno 1990, i coniugi AU D'LE e NE BI avevano promesso di vendere ad IN RO, che aveva promesso di acquistare, l'appartamento sito in Bracciano, via Odescalchi n. 13, piano quarto, al prezzo di lire 121.974.651;
che detto prezzo avrebbe dovuto essere, per una parte, corrisposto dalla RO mediante accollo di due mutui fondiari gravanti rispettivamente sull'immobile oggetto del contratto (per lire E 28.902.836) e su altro immobile di proprietà dei promittenti venditori (per lire 80.757.918);
che, stipulato il 27 giugno 1990 il contratto di vendita, la compratrice si era accollato il solo mutuo gravante sull'immobile oggetto del contratto, ed aveva corrisposto le rate di entrambi i mutui 3 omettendo però di pagare le fino al giugno 1991, rate semestrali del mutuo gravante successive sull'altro immobile;
عب che, richiesta dell'adempimento dagli eredi di AU D'LE, nel frattempo deceduto, IN RO aveva rifiutato il pagamento;
che la compratrice era decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 C.C. e, pertanto, essi attori avevano diritto alla corresponsione della parte residua del prezzo effettivamente convenuto, pari a lire 69.894.225;
che, su ricorso di essi attori, il Presidente del Tribunale, li aveva, con ordinanza del 17 giugno 1992, autorizzati ad eseguire sequestro conservativo sui beni di IN RO fino alla concorrenza di lire 70.000.000, imponendo cauzione di lire 20.000.000;
che il sequestro era stato eseguito mediante trascrizione, eseguita il 17 luglio 1992, del ¿ provvedimento sui registri immobiliari. Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano: la convalida del sequestro conservativo concesSO in loro favore con l'ordinanza del 19 giugno 1992;
l'accertamento che il prezzo di vendita dell'immobile sopra indicato era pari a lire 121.974.651;
l'accertamento dell'inadempimento della convenuta alla obbligazione di pagamento della somma di lire 69.894.225, quale parte residua del prezzo;
la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 69.894.225, quale parte residua del prezzo, ed al risarcimento dei danni dipendenti dall'inadempimento, "da quantificare in corso di giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge". La convenuta si costituiva deducendo: che in base ad accordi fra le parti del contratto preliminare del 1° giugno 1990 il prezzo della vendita dell'immobile che ne costituiva l'oggetto era stato parzialmente ridotto e che, pertanto, essa IN RO avrebbe pagato le rate del mutuo gravante sull'immobile oggetto della vendita e si sarebbe accollata le rate del mutuo dell'altro immobile appartenente ai venditori fino alla concorrenza di lire 30.000.000;
che tale accordo era stato solo in parte trasfuso nel contratto di vendita del 27 giugno 1990, in cui le parti avevano dichiarato, a fini tributari, un prezzo pari a lire 41.000.000, da corrispondersi in parte mediante il solo accollo del mutuo gravante sull'immobile oggetto del contratto;
che, pertanto, l'esatto contenuto dell'accordo era solo quello risultante dall'atto pubblico di 5 vendita, essendo, ormai, inefficaci, sul punto, le pattuizioni contenute nel contratto preliminare;
che, pertanto, il sequestro conservativo non avrebbe potuto essere concesso, attesa l'inesistenza del credito vantato dagli attori. Con sentenza in data 11 marzo 1998 il Tribunale di Roma accoglieva le domande degli attori. IN RO proponeva appello, che veniva