Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2020, n. 14689

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2020, n. 14689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14689
Data del deposito : 12 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. C A, nato a Petralia Sottana il 19/05/1975 2. P I, nato a Trabia il 22/01/1969 3. M A, nata a Lipari il 15/03/1970 avverso la sentenza del 05/12/2018 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. O A, in sostituzione degli avv.ti S S e P G, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 4 luglio 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese che ha affermato la penale responsabilità di A C, I P e A M per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale commesso mediante sottrazione o occultamento delle In scritture contabili della piccola società cooperativa edilizia Universal Boeros a r.I., dichiarata fallita in data 11 marzo 2008, condannandoli alla pena di giustizia. La Corte di appello ha applicato la speciale disciplina della continuazione prevista dall'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. citato tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati di bancarotta fraudolenta relativi alla predetta società per i quali I P e A C sono stati già condannati con sentenza del 24 aprile 2015 della Corte di appello di Palermo, già irrevocabile, aumentando conseguentemente le pene principali già inflitte con la predetta sentenza e revocando nei confronti dei predetti imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena già applicato con la sentenza passata in giudicato. Inoltre, la Corte di appello ha applicato ad A M il beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, secondo le due sentenze di merito, una parte della documentazione contabile, quella fino ai primi mesi del 2004, sarebbe stata consegnata dal consulente fiscale a I P e poi sarebbe andata dispersa;
la documentazione contabile successiva sino al 2006 sarebbe stata consegnata da altro consulente fiscale ad A M e da questa non consegnata all'amministratore giudiziario già nominato dall'autorità giudiziaria penale che, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, nel 2006 aveva disposto il sequestro delle quote societarie e dell'azienda della società che era poi fallita nel 2008. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione A C e I P, a mezzo dei loro comuni difensori, con atti distinti e di contenuto pressoché identico, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamentano violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942 per avere la Corte di appello affermato la loro penale responsabilità per avere essi sottratto parte della contabilità nel 2004, mentre la società era divenuta insolvente solo nel 2006 ed era stata dichiarata fallita nel 2008. Non potevano essere punite a titolo di bancarotta fraudolenta condotte poste in essere prima che la società diventasse insolvente.

2.2. Con il secondo motivo lamentano mancanza di motivazione in ordine al contributo da ciascuno di essi arrecato, quali concorrenti, alla consumazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale materialmente commesso da A M. Nella sentenza si affermava che il C e il P erano amministratori di fatto della società e che essi avevano tratto vantaggio dalla condotta materialmente attuata dalla M, cosicché doveva ritenersi «più che probabile» che i due avessero agito congiuntamente alla M. Tale motivazione non era idonea a sostenere che il C ed il P avessero fornito un apporto causale alla condotta della M, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo del vantaggio che il C o il P avrebbero tratto dalla condotta della M. Si trattava di un mera congettura, resa evidente dallo stesso tenore dubitativo della conclusione alla quale era giunta la Corte territoriale, affermando che era «più che probabile» la partecipazione del C e del P.
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