Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/10/2021, n. 26841
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9542/2020 R.G. proposto da SILCART S.P.A., in persona del presidente p.t. G F, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. L G e dall'Avv. L B, con do- micilio eletto in Roma, via G. Borsi, n. 4;– ricorrente – contro COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, in persona del Sindaco p.t., rappre- sentato e difeso dal Prof. Avv. B B, con domicilio eletto in Roma, via G. Borsi, n. 4, presso lo studio dell’Avv. F S;– controricorrente – e F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 REGIONE VENETO, RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA DEL CO- MUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA e RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICA- ZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CAL- LALTA;– intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5691/19, depositata il 13 agosto 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procura- tore generale aggiunto Luigi SALVATO, che ha chiesto la dichiarazione d'i- nammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Silcart S.p.a. propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza n. 63, emessa il 29 luglio 2009, con cui il Comune di San Biagio di Callalta le aveva ingiunto di procedere alla demolizione delle seguenti opere, realizzate in assenza di per- messo a costruire su un'area a destinazione agricola: a) struttura modulare in acciaio con copertura e tamponatura laterale in telo di PVC, ad uso di ma- gazzino per lo stoccaggio di materiali di produzione, b) struttura in acciaio tipo tettoia con copertura in lamiera ondulata, parzialmente tamponata con telo in PVC, ad uso deposito, c) pavimentazione di un'area attrezzata con sottoservizi di mq. 11.000 circa, realizzata in parte in conglomerato bitumi- noso ed in parte in blocchetti di calcestruzzo, d) utilizzo dell'area esterna alle strutture come deposito di materiale di produzione. A sostegno della domanda, la ricorrente affermò che i manufatti non co- stituivano opere nuove, avendo natura provvisoria e pertinenziale, nonché volume e superficie inferiori al 20% di quelli dello stabilimento produttivo, ed essendo comunque realizzabili previa presentazione della DIA. 1.1. Nel corso del giudizio, la società presentò al Comune una richiesta di riclassificazione dell'area su cui insistevano le opere da zona con destinazione 2 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 agricola a zona con destinazione produttiva, al fine di regolarizzare la situa- zione mediante la sanatoria dei volumi esistenti, impegnandosi in via pere- quativa a progettare e finanziare un intervento di allargamento di una strada con la realizzazione di una pista ciclabile. Tale richiesta fu rigettata con nota del 1° febbraio 2010, prot. n. 1977, con cui il Comune fece presente che la relativa determinazione era subordi- nata alla previa definizione del procedimento di demolizione. 1.2. La Silcart propose pertanto un nuovo ricorso al Tar Veneto, chie- dendo l'annullamento della predetta nota, ed in subordine l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune in ordine alla proposta di accordo da essa formulata, con ordine di provvedere in modo espresso e con la condanna al risarcimento del danno. A sostegno della domanda, la ricorrente osservò che l'esame della pro- posta era stato condizionato ad un evento estraneo ed indipendente rispetto alla funzione tipica del procedimento per la conclusione degli accordi, lamen- tando inoltre l'incompetenza del funzionario comunale che aveva sottoscritto la nota e la violazione dei principi di buona fede e buon andamento dell'am- ministrazione. 1.3. Riuniti i due ricorsi, il Tar li rigettò entrambi, con sentenza del 7 aprile 2011, ritenendo legittima la sanzione demolitoria, in considerazione della natura non pertinenziale né precaria delle opere, ed escludendo il dovere del Comune di pronunciarsi preventivamente sulla proposta di accordo, in quanto il relativo procedimento non era utilizzabile per la sanatoria di opere abusive. 2. L'appello proposto dalla Silcart è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza del 13 agosto 2019. A fondamento della decisione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha innanzitutto escluso che il Tar avesse omesso di pronunciare in ordine alla natura delle singole opere indicate nell'ordinanza di demolizione, rilevando che le stesse risultavano specificamente menzionate nella sentenza impu- gnata, mediante il richiamo del verbale di sopralluogo della Polizia municipale, ai fini della valutazione delle dimensioni, della tipologia e dell'impatto sul ter- 3 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 ritorio, con il conseguente riconoscimento della novità delle opere, che ave- vano comportato una trasformazione del territorio e del suolo tutt'altro che irrilevante, e l'affermazione della necessità del permesso a costruire. Ha rite- nuto condivisibile la predetta qualificazione, osservando che la nozione urba- nistica di pertinenza, non coincidente con quella civilistica, si riferisce esclu- sivamente ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera prin- cipale, nella specie peraltro situata nel territorio di un diverso Comune. Ha confermato il carattere non temporaneo delle opere, riconosciuto dalla stessa ricorrente nella proposta di accordo, ribadendo l'irrilevanza del rapporto con il volume e la superficie dello stabilimento regolarmente edificato, in conside- razione della natura non pertinenziale dell'intervento e delle dimensioni non modeste delle opere realizzate, finalizzate allo stesso scopo e configurabili quindi come un insieme unitario. Ha ritenuto insussistente il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, osservando che lo stesso ri- chiamava la comunicazione di avvio del procedimento, dalla quale emerge- vano chiaramente il carattere abusivo delle opere e la connessa trasforma- zione permanente del suolo agricolo, ed escludendo la necessità dell'indica- zione delle ragioni di pubblico interesse che ne imponevano la rimozione. Ri- levato inoltre che la proposta di accordo era stata presentata dopo la sca- denza del termine fissato per l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione, senza che nel frattempo fosse stata presentata una domanda di sanatoria o un'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, ha escluso che la nota del 1° febbraio 2010 fosse affetta da vizi motivazionali, osservando che, in quanto volta all'accertamento dell'inottemperanza, la stessa risultava priva di carattere discrezionale ed aveva ad oggetto la dichiarazione di un effetto prodottosi ex lege, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non recando una manifestazione di volontà, ma limitandosi a riscontrare la sussi- stenza di un procedimento d'ingiunzione della demolizione, riconducibile al potere di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia attribuito agli enti locali dall'art. 27, comma secondo, del d.P.R. n. 380 cit. Ha confermato che, attraverso la proposta di accordo, non poteva essere perseguito l'inte- resse privato a sanare, mediante una trasformazione ad hoc del profilo urba- nistico della zona agricola in zona industriale, abusi edilizi non altrimenti obli- 4 F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 9542/2020 Numero sezionale 246/2021 Numero di raccolta generale 26841/2021 terabili, determinandosi altrimenti uno sviamento di potere, ed ha escluso Data pubblicazione 04/10/2021 pertanto che la proposta dovesse essere esaminata prioritariamente rispetto al procedimento di demolizione o potesse giustificarne la sospensione. Ha ri- tenuto infine che non fossero stati dedotti elementi o circostanze idonei a dimostrare la violazione del principio di buona fede, avendo l'appellante fatto riferimento soltanto a primi contatti con l'Amministrazione comunale, non for- malizzati prima dell'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dell'ordi- nanza di demolizione.
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