Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 28/07/2020, n. 22710

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 28/07/2020, n. 22710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22710
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DESIMINE GIANLUCA nato a TERLIZZI il 03/01/1987 avverso l'ordinanza del 23/01/2020 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere A E;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. e in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 30 dicembre 2019, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a D G con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi primo, secondo e terzo, 110, 112, 81 cod. pen., 73, commi primo e quarto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A - in Terlizzi dal 2012) e 81, 110 cod. pen. e 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D - in Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015).

1.1. In base alla ricostruzione dei fatti operata dal G.I.P., la vicenda criminosa in esame trae origine dalle indagini svolte dalla D.D.A. di Bari, che consentivano di ac- certare l'esistenza di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, operativo in Terlizzi dal 2012 in poi e facente capo a D R R. Il reato di cui al capo D), contestato al Desimine in concorso con Chiapperini An- tonio, consisteva nella cessione di quantitativi non accertati di cocaina. Gli elementi a loro carico sono stati tratti dal contenuto di conversazioni intercettate, durante le quali i soggetti coinvolti nel traffico illecito adoperavano termini criptici. Gli elementi indiziari consistevano altresì in sequestri operati nei confronti di acquirenti occasionali e nelle sommarie informazioni rese da alcuni acquirenti di droga (Fiore Gioacchino e Salvagione Alessandro). Secondo i collaboratori di giustizia Naglieri Franco e Angeletti Franco, il Desimine e C A operavano sul territorio come spacciatori di cocaina, sostanza loro ceduta da C M e da S A, i quali a loro volta se ne rifornivano dal Dello R. Il compenso percepito dai due per lo spaccio al dettaglio ammontava ad euro cinquecento (o ottocento) e, per raccogliere le ordinazioni, ado- peravano un unico telefono che si passavano con cadenza quotidiana o settimanale. In particolare, l'Angeletti dichiarava che il Desimine era vicino al Dello R. Il De- simine era riconosciuto come assiduo spacciatore di Terlizzi dai propalanti C Salvatore e Dell'Olio Giuseppe;
il C riferiva che i suoi fornitori erano D R R, Ficco Paolo e Gianni Rocky;
il Dell'Olio lo indicava come spacciatore di co- caina per conto di Chiapparini Mario. In relazione al reato associativo, il G.I.P. ha ripercorso le risultanze investigative, onde affermare che il Desimine partecipava al sodalizio di cui al capo A) nel ruolo di spacciatore agli ordini di C M, a sua volta stabile compratore di cocaina acquistata dal sodalizio.

1.2. Anche il Tribunale del riesame ha riconosciuto la sussistenza di un grave qua- dro indiziario a carico del Desimine, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei col- laboratori di giustizia reciprocamente riscontrabili e costituenti chiamate in correità, Essi rappresentavano che il Desimine e C A spacciavano continuati- vamente in una "squadretta" (costituente di per sé un'associazione a delinquere) la droga loro rifornita da C M e da S A. Si trattava di un accordo stabile tra quattro persone, al fine di compiere un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti con divisione dei ruoli (fornitori e spacciatori di strada, retribuiti con un autentico salario, a prescindere dai concreti proventi della vendita al dettaglio). La mancata formulazione di una richiesta di misura cautelare nei confronti di C A presumibilmente costituiva il frutto di una svista, ma non poteva tradursi in un argomento logico a favore del ricorrente. La struttura operativa del gruppo Dello R era costituita da un ristretto gruppo dirigenziale, composto da promotori e da capi, coadiuvati da fornitori che assicura- vano approvvigionamenti e da spacciatori impegnati su strada. La presenza di sotto- gruppi appariva essenziale all'operatività dell'associazione. Più collaboratori accosta- vano il nome del Desimine al Dello R, circostanza indicativa del collegamento esistente col boss, sia pur mediato dal duo di fornitori. Il C indicava i tre leader del sodalizio quali fornitori del Desimine. Questi adoperava un'utenza telefonica fa- cente capo a M R, risultato intestatario di un'auto utilizzata dal Dello R. Il costante acquisto di cocaina dalla squadretta rendeva evidente la stabilità del rapporto col Dello R.
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