Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 23527
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S M, nato in Polonia il 29/11/1989 avverso la ordinanza del 16/11/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. A P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 novembre 2022 il Giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di M S, indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso detti provvedimenti sono stati proposti ricorso per cassazione assumendo la nullità della convalida dell'arresto, nonché ricorso per saltum nei confronti dell'ordinanza cautelare. Tutto ciò in ragione del divieto al S di rendere spontanee dichiarazioni, non sussistendo invece in proposito alcun impedimento di legge e integrando invece una lesione dei diritti di autodifesa del soggetto. Era altresì sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, 391 e 494 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 111 e 113 Cost.. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa del ricorrente ha prodotto memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile.
6. In via del tutto preliminare, dall'esame del verbale dell'udienza di convalida (accessibile in ragione della natura processuale del vizio) si rileva che l'arrestato, odierno ricorrente, dopo avere declinato le proprie generalità e avere illustrato le proprie condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dichiarato domicilio, ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò posto, in esito all'udienza il Pubblico ministero ha richiesto di convalidarsi l'arresto, con emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa non si è opposta alla convalida ma solamente all'emissione di misure cautelari, accedendo in via subordinata
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. A P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 novembre 2022 il Giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di M S, indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso detti provvedimenti sono stati proposti ricorso per cassazione assumendo la nullità della convalida dell'arresto, nonché ricorso per saltum nei confronti dell'ordinanza cautelare. Tutto ciò in ragione del divieto al S di rendere spontanee dichiarazioni, non sussistendo invece in proposito alcun impedimento di legge e integrando invece una lesione dei diritti di autodifesa del soggetto. Era altresì sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, 391 e 494 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, 111 e 113 Cost.. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa del ricorrente ha prodotto memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è inammissibile.
6. In via del tutto preliminare, dall'esame del verbale dell'udienza di convalida (accessibile in ragione della natura processuale del vizio) si rileva che l'arrestato, odierno ricorrente, dopo avere declinato le proprie generalità e avere illustrato le proprie condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dichiarato domicilio, ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò posto, in esito all'udienza il Pubblico ministero ha richiesto di convalidarsi l'arresto, con emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa non si è opposta alla convalida ma solamente all'emissione di misure cautelari, accedendo in via subordinata
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