Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2023, n. 01656
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T, nato il 29/11/1989 a Torino avverso l'ordinanza in data 27/07/2022 del Tribunale di Latina Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/07/2022 il Tribunale di Latina ha convalidato, relativamente al delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. l'arresto di M T eseguito il 27/07/2022 dai Carabinieri di Latina Borgo Podgora, applicando al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ha presentato ricorso T tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla convalida disposta per il delitto di resistenza, senza valutare la scriminante di cui all'art. 393- bis cod. pen. Contesta i presupposti dell'arresto, rilevando che i Carabinieri avevano assistito solo allo strattonamento del cancello, non connesso ad una violazione di domicilio, a fronte del quale avevano immediatamente provveduto ad ammanettare il ricorrente, apponendo una manetta intorno al polso quale prima operazione. L'illegittimità di tale azione, correlata ad un semplice scatto d'ira, dipendente dal fatto che il ricorrente aveva cercato vanamente un chiarimento con l'ex- fidanzata, dava luogo ad un profilo di arbitrarietà tale da scriminare ogni successiva reazione, quanto meno sotto il profilo putativo,
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/07/2022 il Tribunale di Latina ha convalidato, relativamente al delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. l'arresto di M T eseguito il 27/07/2022 dai Carabinieri di Latina Borgo Podgora, applicando al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ha presentato ricorso T tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla convalida disposta per il delitto di resistenza, senza valutare la scriminante di cui all'art. 393- bis cod. pen. Contesta i presupposti dell'arresto, rilevando che i Carabinieri avevano assistito solo allo strattonamento del cancello, non connesso ad una violazione di domicilio, a fronte del quale avevano immediatamente provveduto ad ammanettare il ricorrente, apponendo una manetta intorno al polso quale prima operazione. L'illegittimità di tale azione, correlata ad un semplice scatto d'ira, dipendente dal fatto che il ricorrente aveva cercato vanamente un chiarimento con l'ex- fidanzata, dava luogo ad un profilo di arbitrarietà tale da scriminare ogni successiva reazione, quanto meno sotto il profilo putativo,
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