Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/12/2024, n. 32952
Ordinanza
17 dicembre 2024
Ordinanza
17 dicembre 2024
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Massime • 1
Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 14863/2020 Numero sezionale 2551/2024 Numero di raccolta generale 32952/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Vendita OS RI DI IR Presidente Ud.01/10/2024 CC ROSSANA GIANNACCARI Relatore CESARE TRAPUZZANO Consigliere REMO CAPONI Consigliere GIANLUCA GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14863/2020 R.G. proposto da: GETOIL SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONE GIOVANNI ([...]) -ricorrente-
contro
PETROL CLIMA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO, 7, presso lo studio dell'avvocato RIBALDONE RI ELENA ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STRAMBI GIORGIO ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4812/2019 depositata il 04/12/2019. Numero registro generale 14863/2020 Numero sezionale 2551/2024 Numero di raccolta generale 32952/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda di pagamento di una fornitura di olio combustibile per l'importo di € 269.354,60, proposta dalla ET s.r.l. nei confronti della Petrol Clima s.r.l., con ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano. Emesso il decreto, la Petrol Clima s.r.l. propose opposizione ed eccepì l'inadempimento della prestazione perché l'olio fornito era destinato ad uso industriale e non civile, integrando un'ipotesi di aliud pro alio e chiese, pertanto, pronunciarsi la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Milano accolse la domanda di risoluzione del contratto e revocò il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello, con sentenza del 4.12 2018, confermò la decisione di primo grado. La Corte distrettuale ritenne che il bene non avesse le qualità promesse ex art.1497 c.c. poiché dalla CTU effettuata sui campioni era emersa la mancanza di alcune qualità che, al momento della conclusione del contratto, erano state garantite dalla venditrice, anche attraverso la redazione e pubblicazione della scheda tecnica del prodotto. Dall'esame di detti campioni prelevati dalle caldaie condominiali – in seguito ai danni lamentati da alcuni condomini- era emersa una concentrazione di sedimenti ed acqua superiore a quella previsto in contratto. Effettuato l'accertamento su campioni detenuti dalla ET s.r.l., era, invece, emerso che la viscosità ed il residuo carbonioso non corrispondevano ai dati riportati nella scheda tecnica. La ET s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello sulla base di due motivi. La Petrol Clima s.r.l. ha resistito con controricorso. 2 di 6 Numero registro generale 14863/2020 Numero sezionale